Sentenza n. 480/2026 - Trieste, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pordenone n. 90/2025, depositata e resa pubblica il 04.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 138/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.09.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data09.03.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione dimostrava che il Ministero aveva ottemperato al giudicato dopo la proposizione della domanda. Ha condannato l’Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato; ha disposto la distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pordenone n. 90/2025, resa il 4 settembre 2025 e notificata al Ministero il 26 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 90/2025, Sezione Lavoro e Previdenza, resa nel giudizio r.g. 138/2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La domanda è stata proposta in seguito alla mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero; nel corso del giudizio l’Amministrazione ha tuttavia provveduto a ottemperare.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;
L’adempimento dell’Amministrazione intervenuto dopo la proposizione della domanda di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione della domanda, viene meno la materia del contendere e il giudice dichiara la relativa cessazione.
Come è indicizzato
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