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Provvedimento

Provvedimento del 29/02/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento integra gli obblighi di comunicazione degli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria, prevedendo nuovi dati da trasmettere su operazioni extra-conto e altri rapporti, con regole tecniche, termini, misure di sicurezza e tracciati record. Include inoltre l’allegato tecnico con la tabella dei tipi di rapporto e il dettaglio del record per rettifiche o cancellazioni di rapporti di soggetti di cui non si conosce il codice fiscale.

integrazione delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari

Disposizioni integrative sulle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria

Il provvedimento integra il precedente atto del 19 gennaio 2007 in attuazione dell’art. 7, sesto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L’obiettivo è ampliare le informazioni confluenti nell’Archivio dei rapporti finanziari, così da consentire una più puntuale attività di controllo e di indagine da parte dell’Amministrazione finanziaria e degli altri soggetti legittimati.

Ambito delle informazioni da comunicare

Gli operatori finanziari indicati nell’art. 7, sesto comma, del DPR n. 605/1973, come richiamati nell’allegato 3 del provvedimento del 22 dicembre 2005 e successive integrazioni, devono trasmettere, oltre ai dati già previsti dal punto 2 del provvedimento del 19 gennaio 2007, anche le seguenti informazioni:

  • l’esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo, compiute in nome proprio o per conto o a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano;
  • i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto o a nome di terzi;
  • i dati relativi alla natura del rapporto e alle date di apertura, modifica e chiusura.

Per le operazioni extra-conto di cui alla lettera a), la comunicazione dell’esistenza dell’operazione va effettuata una sola volta per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta.

Modalità di trasmissione

Le comunicazioni devono essere trasmesse con il servizio telematico Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti dal soggetto obbligato per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 2.

Per effettuare la trasmissione, gli operatori devono utilizzare i software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati con le specifiche tecniche.

Gli archivi contenenti le comunicazioni non possono superare la dimensione di tre MegaByte.

Termini di comunicazione

Il provvedimento disciplina termini differenziati a seconda del periodo di riferimento e della tipologia di dato:

  • per le operazioni e i dati anagrafici di cui alla lettera a), effettuati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007, la comunicazione avviene dal 1° aprile 2008 ed entro il 30 giugno 2008;
  • per i rapporti di cui alla lettera b), in essere dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007, comprese le eventuali revoche, la comunicazione avviene dal 1° aprile 2008 ed entro il 30 giugno 2008;
  • per le operazioni e i dati identificativi di cui alla lettera a), effettuati dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, la comunicazione avviene entro il 31 luglio 2008;
  • per i rapporti di cui alla lettera b), posti in essere dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, comprese le eventuali revoche, la comunicazione avviene entro il 31 luglio 2008;
  • per le successive comunicazioni relative alle lettere a), b) e c), la trasmissione avviene mensilmente entro il mese successivo.

Trattamento dei dati e finalità di utilizzo

I dati e le notizie pervenuti all’Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale per la valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

Le informazioni sono archiviate in un’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria e sono trattate, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del principio di necessità, solo nei casi di soggetti nei cui confronti siano avviate attività istruttorie per indagini finanziarie. L’accesso richiede una specifica autorizzazione:

  • per l’Agenzia delle Entrate, del direttore centrale accertamento e del direttore regionale;
  • per la Guardia di finanza, del comandante regionale.

Il trattamento da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, con tracciatura completa delle transazioni.

L’utilizzazione dei dati ai fini della riscossione mediante ruolo è subordinata all’autorizzazione prevista dall’art. 35, comma 25, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Le informazioni possono essere utilizzate, nei casi previsti dall’art. 4 del DM 4 agosto 2000, n. 269, anche da:

  • autorità giudiziaria;
  • ufficiali di polizia giudiziaria;
  • Ufficio italiano cambi;
  • Ministro dell’interno;
  • Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza;
  • questori;
  • direttore della Direzione investigativa antimafia;
  • comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

L’accesso avviene secondo modalità stabilite mediante apposite convenzioni con ciascun organismo interessato.

Sicurezza della trasmissione e consultazione dei dati

La sicurezza nella trasmissione è garantita dal sistema telematico dell’Anagrafe Tributaria mediante un meccanismo di autenticazione a doppio fattore, basato su codice identificativo dell’utente e password personale. Le credenziali sono personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza del canale è assicurata anche mediante cifratura della trasmissione.

La consultazione sicura degli archivi è garantita da misure di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati, oltre che dalla tracciatura degli accessi, con indicazione dei tempi e delle operazioni svolte e dalla conservazione delle copie di sicurezza.

Ricevute, scarti e ripresentazione delle comunicazioni

La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia delle Entrate ha completato la ricezione del file contenente le comunicazioni.

L’Agenzia rilascia una ricevuta telematica, contenuta in un file con codice di autenticazione per il servizio Entratel, nella quale sono indicati:

  • data e ora di ricezione del file;
  • identificativo del file attribuito dall’utente;
  • protocollo attribuito al file;
  • numero delle comunicazioni contenute nel file.

Le ricevute sono rese disponibili, salvo forza maggiore, entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio e restano disponibili per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate se il file è scartato per i seguenti motivi:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione Entratel;
  • duplicazione del codice di autenticazione a fronte dell’invio erroneo dello stesso file più volte;
  • file non elaborabile perché non predisposto con il software di controllo;
  • mancato riconoscimento del soggetto obbligato, se la trasmissione è effettuata da un intermediario ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998;
  • presenza di errori che pregiudicano le informazioni contenute in misura superiore a un terzo dei record di dettaglio.

Gli esiti dello scarto sono comunicati telematicamente all’utente, che deve ripresentare la trasmissione corretta entro i termini previsti. Se ricorre l’ipotesi di errore grave di cui alla lettera e), il termine è prorogato di trenta giorni lavorativi per consentire la rielaborazione dei dati.

Motivazioni dell’intervento

Il provvedimento chiarisce che l’integrazione serve a disciplinare modalità e termini di comunicazione dei dati relativi alle cosiddette operazioni extra-conto e agli altri rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari. Le informazioni confluiranno nell’apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria denominata Archivio dei rapporti finanziari.

Secondo la motivazione, tale integrazione consentirà agli organi procedenti per i controlli fiscali e ai soggetti istituzionali legittimati di indirizzare le richieste di indagine esclusivamente verso gli operatori finanziari presso i quali il soggetto indagato ha intrattenuto rapporti o effettuato operazioni finanziarie.

Allegato 1: tipologie di rapporto

L’allegato 1 elenca i codici e le descrizioni dei tipi di rapporto da comunicare. Sono previsti, tra gli altri:

  • conto corrente;
  • conto deposito titoli e/o obbligazioni;
  • conto deposito a risparmio libero/vincolato;
  • rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939;
  • gestione collettiva del risparmio;
  • gestione patrimoniale;
  • certificati di deposito e buoni fruttiferi;
  • portafoglio;
  • conto terzi individuale/globale;
  • dopo incasso;
  • cessione indisponibile;
  • cassette di sicurezza;
  • depositi chiusi;
  • contratti derivati;
  • carte di credito/debito;
  • garanzie;
  • crediti;
  • finanziamenti;
  • fondi pensione;
  • patto compensativo;
  • finanziamento in pool;
  • partecipazioni;
  • operazioni extra-conto;
  • altro rapporto.

Allegato tecnico: tracciato record per rettifiche o cancellazioni di rapporti

L’allegato riporta un tracciato record di dettaglio per la comunicazione di rettifiche o cancellazioni di rapporti riferiti a soggetti per i quali non si conosce il codice fiscale.

Il record ha struttura definita e prevede, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • tipo record, sempre pari a "6";
  • progressivo record, obbligatorio e univoco nel file;
  • codice fiscale dell’ente che ha trasmesso l’invio ordinario;
  • identificativo file dell’invio ordinario;
  • progressivo record del rapporto da movimentare;
  • tipo operazione, con valori ammessi 0 = rettifica e 1 = cancellazione;
  • codice fiscale del titolare del rapporto.

Sono poi previsti dati identificativi del titolare del rapporto, distinti tra persona fisica e persona non fisica:

  • per persona fisica: cognome, nome, sesso, data di nascita, comune o Stato di nascita, provincia di nascita;
  • per persona non fisica: denominazione, comune della sede legale, provincia della sede legale.

Per il tipo rapporto o operazione extra-conto è richiesto un codice specifico, con richiamo ai codici della tabella dei tipi di rapporto. Sono inoltre previste:

  • l’indicazione della cointestazione o delega, con valori 1 = conto cointestato, 2 = conto non cointestato, 3 = delega o procura;
  • la data di apertura rapporto o inizio delega;
  • la data di chiusura rapporto o fine delega.

Il tracciato si chiude con filler, carattere di terminazione dell’elemento pari a "*", caratteri di controllo con valore fisso "A" e caratteri finali di riga ASCII "CR" e "LF".

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra le principali fonti, le norme relative alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e la disciplina sostanziale e procedurale in materia tributaria, protezione dei dati, trasmissioni telematiche e indagini finanziarie, tra cui il DPR n. 605/1973, il DPR n. 600/1973, il DPR n. 633/1972, il DPR n. 322/1998, il D.Lgs. n. 196/2003, il DL n. 223/2006, il D.Lgs. n. 231/2007, nonché i precedenti provvedimenti dell’Agenzia del 22 dicembre 2005, del 24 febbraio 2006 e del 19 gennaio 2007.

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