Risposta n. 127 del 3/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante propone di annotare e liquidare l'IVA registrando le fatture passive alla data di ricezione sul SDI e le fatture attive alla data di emissione, come criterio uniforme in mancanza della possibilità di ripartire il consumo.
IVA – Esigibilità IVA operazioni ante fallimento e compilazione della dichiarazione annuale IVA (art. 8 dPR 22/07/1998, n. 322)
Il quesito
Il curatore chiede come compilare la dichiarazione IVA 2024 (periodo 2023) per separare i risultati delle operazioni ante fallimento da quelle post fallimento e quale sia il trattamento dell'IVA relativa a forniture di energia/gas il cui periodo di consumo è a cavallo della dichiarazione di fallimento quando non è possibile determinare la competenza temporale.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia non condivide la proposta. Richiama la risposta n. 230/2021: l'IVA relativa a operazioni con evento generatore ante fallimento mantiene la natura concorsuale e non è prededucibile; la dichiarazione va presentata con due moduli (operazioni ante fallimento con casella "VA3" barrata e operazioni del periodo successivo) e i saldi dei moduli non possono essere compensati/sommati. L'eccedenza recuperabile dal quadro "VX" può essere usata in compensazione successiva con F24. In assenza di elementi di lettura, per distinguere ante/post fallimento si deve ripartire il consumo a pro rata temporis su base giornaliera. Se la dichiarazione è già stata presentata, va sostituita/integrata tempestivamente. Resta l'obbligo di comunicare le operazioni ante fallimento per l'insinuazione al passivo.
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