Sentenza n. 492/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.167/2023 dell’11 marzo 2024, resa dal Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del lavoro (sul procedimento RG n.172/2023), notificata e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione dimostrava che l’Amministrazione aveva ottemperato al giudicato, sebbene solo dopo l’avvio del giudizio. Ha condannato l’Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, e a rimborsare il contributo unificato. Ha disposto la distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Atto impugnato: Inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza n. 167/2023 del Tribunale di Pordenone, giudice del lavoro, successivamente ottemperata dall’Amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 167/2023 dell’11 marzo 2024, resa dal Tribunale di Pordenone in funzione di giudice del lavoro nel procedimento R.G. n. 172/2023 e notificata. Il Ministero, non costituitosi, ha dato esecuzione al giudicato dopo la proposizione della domanda giudiziale.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;
L’avvenuta ottemperanza al giudicato dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L’adempimento dell’Amministrazione al giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’Amministrazione ottempera solo dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, con rimborso del contributo unificato.
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