Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 492/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.167/2023 dell’11 marzo 2024, resa dal Tribunale di Pordenone in funzione di Giudice del lavoro (sul procedimento RG n.172/2023), notificata e passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la documentazione dimostrava che l’Amministrazione aveva ottemperato al giudicato, sebbene solo dopo l’avvio del giudizio. Ha condannato l’Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, e a rimborsare il contributo unificato. Ha disposto la distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza n. 167/2023 del Tribunale di Pordenone, giudice del lavoro, successivamente ottemperata dall’Amministrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 167/2023 dell’11 marzo 2024, resa dal Tribunale di Pordenone in funzione di giudice del lavoro nel procedimento R.G. n. 172/2023 e notificata. Il Ministero, non costituitosi, ha dato esecuzione al giudicato dopo la proposizione della domanda giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale;

    L’avvenuta ottemperanza al giudicato dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • L’adempimento dell’Amministrazione al giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’Amministrazione ottempera solo dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico, con rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.