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Decreto dirigenziale n. 563 del 11/03/2025

Verifiche della conformità metrologica sulle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi dei centri di controllo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina in modo organico le verifiche di conformità metrologica delle attrezzature tecniche usate nei centri di controllo per la revisione dei veicoli, distinguendo tra verifica di pre-esercizio, verifica periodica e controlli casuali. Definisce soggetti, requisiti degli organismi autorizzati, ruoli degli UMC e dell’organismo nazionale di accreditamento, nonché obblighi dei titolari delle attrezzature e modalità di registrazione sul libretto metrologico. Prevede un periodo transitorio per gli organismi già autorizzati ai sensi della circolare n. 88/1995 e stabilisce che, decorso tale periodo, la nuova disciplina sostituisce la precedente.

modalità di verifica della conformità metrologica delle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nei centri di controllo

Modalità di verifica della conformità metrologica delle attrezzature per revisione veicoli

Il decreto direttoriale della Direzione generale per la motorizzazione disciplina le modalità di verifica della conformità metrologica delle attrezzature tecniche utilizzate nei centri di controllo per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. L’atto si colloca nel quadro del Codice della strada, del regolamento di esecuzione, del D.M. 19 maggio 2017 di recepimento della direttiva 2014/45/UE e della normativa tecnica richiamata in premessa.

Base normativa e finalità

Il provvedimento aggiorna la disciplina delle verifiche metrologiche tenendo conto dell’evoluzione normativa e tecnica, nonché delle disposizioni in materia di revisione dei veicoli. Tra i riferimenti principali figurano:

  • l’art. 80 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
  • gli artt. 238, 239 e 241 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  • il D.M. 23 ottobre 1996, n. 628;
  • la circolare n. 88 del 22 maggio 1995 e successive integrazioni;
  • il D.M. 19 maggio 2017 di recepimento della direttiva 2014/45/UE;
  • il D.M. 15 novembre 2021, n. 446, e il D.M. 21 settembre 2023, sulle revisioni dei veicoli pesanti.

Ambito di applicazione e definizioni rilevanti

Il decreto si applica alle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui devono essere dotati i centri di controllo, omologate e corredate di libretto metrologico oppure, in caso di approvazione del tipo, di copia del verbale di prova autenticato.

Le definizioni operative più rilevanti riguardano:

  • il controllo tecnico/revisione, inteso come verifica finalizzata alla sicurezza stradale e alla conformità ambientale del veicolo;
  • l’autorità competente, individuata nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione generale per la motorizzazione;
  • i centri di controllo pubblici e privati;
  • gli organismi di supervisione, coincidenti con le articolazioni periferiche delle Direzioni generali territoriali;
  • il libretto metrologico, cartaceo o informatico, su cui annotare le informazioni previste dall’allegato V;
  • l’organismo, accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento e autorizzato dal Ministero a svolgere le verifiche;
  • lo strumento di controllo, costituito da strumenti di misura e materiali di riferimento certificati impiegati nelle verifiche.

Tipologie di verifica delle attrezzature

Le attrezzature in esercizio nei centri di controllo sono sottoposte a tre categorie di verifiche:

  • verifica di pre-esercizio, prima della messa in servizio;
  • verifica periodica, a intervalli prestabiliti o dopo riparazioni e modifiche;
  • controlli casuali, disposti dagli organismi di supervisione senza preavviso.

La verifica di pre-esercizio accerta la rispondenza delle prestazioni metrologiche ai requisiti del decreto prima dell’utilizzo operativo. La verifica periodica mira a verificare il mantenimento nel tempo delle prestazioni, anche a seguito di interventi tecnici. I controlli casuali, invece, servono a confermare il corretto funzionamento delle attrezzature già in esercizio e possono richiedere l’ausilio di un organismo accreditato.

Soggetti abilitati e requisiti degli organismi

Le verifiche di pre-esercizio e periodiche sono affidate a organismi che:

  • siano accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento;
  • siano conformi, in alternativa, alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 oppure alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018;
  • ottengano l’autorizzazione dell’autorità competente;
  • operino nei limiti dello scopo di accreditamento e per le attrezzature indicate nell’istanza.

L’autorità competente forma un elenco degli organismi autorizzati, contenente i dati identificativi, il responsabile delle attività di verifica, le sedi, il tipo di attrezzature, gli estremi della PEC, le date di inizio e cessazione dell’attività e le eventuali sospensioni o rinnovi.

Procedura di autorizzazione e durata

Per ottenere l’autorizzazione, l’organismo deve presentare una specifica istanza corredata, tra l’altro, da:

  • certificato di accreditamento e allegato tecnico;
  • indicazione delle attrezzature oggetto di verifica;
  • dichiarazioni sostitutive e attestazioni richieste dal decreto;
  • indicazione del responsabile della verifica e del suo sostituto;
  • impegno alla conservazione per almeno 5 anni della documentazione e delle registrazioni delle verifiche.

L’amministrazione conclude il procedimento entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa. In caso di carenze documentali, viene assegnato un termine non superiore a 30 giorni per integrazioni o regolarizzazioni; l’inosservanza comporta il mancato accoglimento dell’istanza, ferma la possibilità di ripresentarla. L’autorizzazione ha durata quadriennale, è rinnovabile ed è valida su tutto il territorio nazionale.

Obblighi dei titolari delle attrezzature

I titolari delle attrezzature soggette a verifica devono:

  • far vidimare dall’UMC competente il libretto metrologico originale, oppure depositarne copia conforme o attivare il libretto metrologico digitale;
  • comunicare all’UMC la data di inizio utilizzo e il relativo schema di collegamento;
  • conservare la documentazione tecnica e amministrativa;
  • mantenere le attrezzature in corretto stato di funzionamento e non utilizzarle se difettose o metrologicamente inaffidabili;
  • richiedere la verifica dopo riparazioni, prima della rimessa in esercizio, tramite dichiarazione al competente UMC, nei casi previsti dal provvedimento di approvazione del tipo.

Periodicità e modalità di esecuzione delle verifiche

Le verifiche periodiche sono effettuate secondo le scadenze dell’allegato IV. La prima decorre dalla data della verifica di pre-esercizio; le successive decorrono dalla data dell’ultima verifica effettuata. La verifica va eseguita nel mese di scadenza della validità della precedente e, se la scadenza cade il primo giorno del mese, deve comunque essere effettuata entro il medesimo mese secondo la disciplina indicata dal decreto.

Le modalità operative e le procedure sono demandate agli allegati II e III, mentre nell’allegato V sono riportate le attività di verifica di pre-esercizio e periodica per tutte le attrezzature. Gli esiti devono essere annotati in ordine cronologico, datati e firmati sul libretto metrologico.

Vigilanza, sospensione e revoca

L’organismo nazionale di accreditamento svolge la sorveglianza sugli organismi accreditati secondo le norme richiamate. L’autorità competente può disporre, sentito l’organismo, la sospensione o la revoca dell’autorizzazione con provvedimento motivato, indicando anche termini e organo competente per il ricorso.

In caso di sospensione:

  • l’organismo deve informare i titolari delle attrezzature già programmate per le verifiche;
  • i titolari devono riprogrammare le verifiche con altro organismo entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione;
  • l’organismo sospeso o revocato deve restituire la documentazione entro un termine fissato dall’amministrazione, comunque non superiore a 90 giorni.

L’organismo di supervisione può svolgere attività di vigilanza territoriale con risorse proprie; è previsto un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi solo in una specifica ipotesi richiamata dal decreto. Gli esiti della vigilanza sono comunicati all’autorità competente e, se emergono anomalie, anche all’organismo nazionale di accreditamento.

Disposizioni transitorie ed entrata in efficacia

Gli organismi già autorizzati ai sensi del capo II della circolare n. 88/1995 possono continuare a svolgere le verifiche per un massimo di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Decorso tale periodo, cessano gli effetti della circolare e delle prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti di omologazione o approvazione del tipo per quanto riguarda la verifica della conformità metrologica.

Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche secondo la vecchia disciplina, la periodicità continua a decorrere dall’ultima verifica effettuata. Le nuove disposizioni acquistano efficacia alla fine del periodo transitorio; l’entrata in vigore formale avviene il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Oggetto e definizioni

Il decreto regola le modalità di effettuazione delle verifiche della conformità metrologica sulle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Vengono definiti, tra gli altri, attrezzature, controllo tecnico/revisione, centro di controllo, organismo di supervisione, UMC, verifica di pre-esercizio, verifica periodica, controllo casuale, libretto metrologico, organismo e autorizzazione.

Tipologie di verifica previste

Le attrezzature in dotazione ai centri di controllo sono soggette a tre forme di verifica: verifica di pre-esercizio prima della messa in servizio, verifica periodica secondo la cadenza stabilita e controlli casuali svolti dagli organismi di supervisione senza preavviso. I controlli casuali possono comprendere una o più prove previste per la verifica periodica e, se necessario, essere svolti con l’ausilio di un organismo accreditato.

Requisiti e autorizzazione degli organismi

Le verifiche di pre-esercizio e periodiche sono svolte da organismi accreditati secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 o UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018, autorizzati dal Ministero. L’autorizzazione ha durata quadriennale, è rinnovabile con istanza presentata entro tre mesi dalla scadenza ed è efficace su tutto il territorio nazionale. Il decreto disciplina anche l’istruttoria per il rilascio, i termini di integrazione documentale e i casi di diniego, sospensione o revoca.

Obblighi dei titolari delle attrezzature e dei centri di controllo

I titolari devono far vidimare il libretto metrologico presso l’UMC competente o attivare la procedura digitale, comunicare la data di inizio utilizzo e lo schema di collegamento, conservare la documentazione, mantenere le attrezzature in efficienza e non usarle se difettose o metrologicamente inaffidabili. Dopo riparazioni, è richiesta la verifica prima della rimessa in esercizio, secondo le regole del decreto e del provvedimento di approvazione o omologazione del tipo.

Disciplina transitoria

Gli organismi già autorizzati ai sensi della circolare n. 88/1995 possono continuare a operare per un massimo di 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Alla fine del periodo transitorio cessano di produrre effetti le disposizioni della circolare richiamata e le prescrizioni contenute nei precedenti provvedimenti di omologazione o approvazione del tipo, mentre la periodicità delle verifiche già avviate continua a decorrere dall’ultima verifica effettuata.

Come è indicizzato

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