Cassazione Civile, Ordinanza n. 27243/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di leasing per il pagamento di canoni scaduti di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto una macchina da stampa. La società utilizzatrice e i fideiussori proponevano opposizione, poi appello, contestando in primo luogo la mancata considerazione di alcune note di credito emesse dopo il monitorio: secondo i ricorrenti, tali documenti dimostravano che la creditrice aveva già recuperato complessivamente euro 533.829,45 tra ricollocamento del bene e recupero IVA, con conseguente riduzione del debito originario; inoltre censuravano la prova del credito residuo basata su un estratto conto prodotto dalla mandataria della cessionaria, sostenendo che fosse una mera copia interna, non certificata ai sensi dell'art. 50 TUB e comunque relativa a poste successive al ricorso monitorio. In secondo luogo, i ricorrenti deducevano la nullità parziale della fideiussione prestata dai garanti per asserita conformità allo schema ABI censurato dall'autorità antitrust e dalle Sezioni Unite, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c. e decadenza del creditore, poiché il ricorso monitorio era stato proposto oltre sei mesi dalla scadenza dell'ultimo canone. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nella parte in cui la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato come generica la contestazione sull'estratto conto, nonostante fosse stata dedotta specificamente la mancanza della certificazione ex art. 50 TUB; ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva respinto in modo apodittico la censura di nullità parziale della fideiussione e l'applicazione dell'art. 1957 c.c., in contrasto con i principi sulle fideiussioni "a valle" di intese anticoncorrenziali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano in relazione ai motivi accolti e rinviato alla stessa Corte in diversa composizione per nuovo esame. Il rinvio dovrà valutare, da un lato, la reale idoneità probatoria dell'estratto conto prodotto ai sensi dell'art. 50 TUB, tenendo conto della contestazione specifica svolta dagli opponenti; dall'altro, la dedotta nullità parziale della fideiussione conforme allo schema ABI e l'eventuale applicabilità dell'art. 1957 c.c. nei confronti dei garanti. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La contestazione specifica della parte non può essere degradata a contestazione generica quando investa il valore probatorio del documento prodotto e la sua conformità ai requisiti di legge.
L'estratto conto idoneo a sorreggere la pretesa creditoria deve risultare certificato conforme alle scritture contabili da un dirigente della banca, con dichiarazione di veridicità e liquidità del credito; una semplice copia interna non certificata non può essere trattata come prova sufficiente nei termini ritenuti dalla Corte territoriale.
La Corte richiama la corretta allocazione dell'onere probatorio sulla sussistenza e sull'entità del credito residuo e sulle eventuali estinzioni parziali dedotte dagli opponenti.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rilevano le contestazioni sull'esistenza, sull'entità e sulla persistenza del credito azionato, secondo la struttura propria del giudizio di opposizione.
art. 2, secondo comma, lettera a), l. 287/1990
Le fideiussioni "a valle" di un'intesa anticoncorrenziale possono essere colpite da nullità parziale quando riproducano clausole dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale.
La nullità colpisce in via parziale la clausola che recepisce lo schema vietato, senza che possano essere salvate apoditticamente le pattuizioni incompatibili con la nullità di origine anticoncorrenziale.
In presenza di nullità della clausola derogatoria o conforme allo schema ABI, la garanzia fideiussoria può essere soggetta al termine decadenziale previsto dalla norma, con possibile estinzione della responsabilità del garante per mancata tempestiva iniziativa del creditore.
La semplice approvazione specifica delle clausole non è di per sé sufficiente a superare una nullità derivante da contrasto con norme poste a tutela della concorrenza.
La sottoscrizione del modulo contrattuale non sana automaticamente una clausola nulla per anticompetitività.
Massime di principio
- In materia di prova del credito bancario o para-bancario, la contestazione della parte avversa è specifica quando investe la conformità legale del documento prodotto e la sua idoneità probatoria; il giudice non può qualificarla come generica senza confrontarsi con il contenuto dell'eccezione.
- L'estratto conto prodotto a sostegno della pretesa creditoria deve rispettare i requisiti formali richiesti dalla disciplina applicabile; se la norma prescrive una certificazione di conformità, una mera copia interna priva di tale attestazione non può essere valorizzata come prova piena nei termini ritenuti dal giudice di merito.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve provare l'esistenza e l'entità del credito azionato, mentre il debitore può opporre fatti estintivi o riduttivi sopravvenuti; tali poste devono essere esaminate se documentalmente dedotte e ritualmente contestate.
- Le fideiussioni stipulate "a valle" di intese anticoncorrenziali che riproducano clausole dello schema ABI dichiarato illegittimo possono essere affette da nullità parziale, con conseguente possibile applicazione della disciplina ordinaria della fideiussione, inclusa la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
- La mera approvazione specifica delle clausole o la personalizzazione del modulo non esclude, di per sé, la nullità della clausola che recepisce il contenuto anticoncorrenziale censurato dall'autorità e dalla giurisprudenza di legittimità.
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