Cassazione Civile, Ordinanza n. 11127/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il decreto della Corte d'appello di Roma che aveva respinto l'opposizione alla sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
Il direttore generale di un istituto di credito ha proposto opposizione avverso il provvedimento con cui la Banca d'Italia gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni della banca, in particolare in tema di rischio di credito e rischio operativo, nonché per il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione ritenendo che la disciplina di vigilanza bancaria attribuisca specifici doveri anche al vertice esecutivo e che, nel caso concreto, non fosse stata superata la presunzione di colpa, pur considerando la breve durata dell'incarico e la preesistenza di una situazione di crisi ereditata. Nel ricorso per cassazione il dirigente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981 e dell'art. 145 T.U.B., sostenendo che la Corte territoriale avesse trasformato la presunzione di colpevolezza in responsabilità oggettiva, senza valorizzare fatti estranei alla sua condotta e il limitato tempo di permanenza in carica; con il secondo e il terzo motivo ha denunciato motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fossero state adeguatamente valutate le attività da lui compiute per risanare la banca e migliorare gli indici patrimoniali. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri due, osservando che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il contesto, la breve durata dell'incarico e le misure adottate, ma aveva correttamente applicato il principio per cui, nelle sanzioni amministrative bancarie, integrata la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di dimostrare la propria diligenza e l'osservanza dei precetti di vigilanza; inoltre, non ricorreva alcuna motivazione apparente, poiché il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito.
Norme richiamate
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
Opera la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative, che il trasgressore può superare provando di aver agito diligentemente e nel rispetto dei precetti normativi; non si tratta di responsabilità oggettiva.
art. 145 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
È richiamato dal ricorrente come base della responsabilità del direttore, ma la Corte conferma che l'illecito va valutato secondo i doveri di vigilanza e la presunzione di colpa, non come responsabilità oggettiva.
art. 53, comma 1, lett. b) e d), d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
Le norme, insieme alle istruzioni attuative di vigilanza, impongono doveri particolarmente pregnanti ai soggetti apicali delle banche per il contenimento del rischio creditizio.
art. 53, comma 3, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
È richiamato con riferimento al mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo e alle violazioni accertate.
art. 144 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
È la norma che fonda il potere sanzionatorio della Banca d'Italia in materia bancaria.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Il ricorrente invoca il vizio di motivazione apparente e l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte precisa che la censura è inammissibile quando mira a una rivalutazione del merito e non denuncia un vero fatto storico decisivo omesso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, Banca d'Italia 4 marzo 2008
Delimitano un sistema di responsabilità che coinvolge tutti i livelli decisionali dell'intermediario, in particolare il vertice esecutivo.
Circolare Banca d'Italia 21 aprile 1999, n. 229 (Istruzioni di vigilanza per le banche)
Costituisce disciplina attuativa che impone doveri di organizzazione, controllo e gestione del rischio creditizio ai soggetti apicali.
Massime di principio
- Nelle sanzioni amministrative bancarie, quando l'autorità di vigilanza dimostri la fattispecie tipica dell'illecito, il trasgressore deve provare di aver agito con diligenza e nel rispetto della normativa di vigilanza, in forza della presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689/1981.
- La disciplina di vigilanza bancaria attribuisce obblighi specifici e stringenti anche al vertice esecutivo dell'ente creditizio, che non può qualificare il proprio ruolo come meramente esecutivo per sottrarsi alla responsabilità.
- La breve durata dell'incarico e la preesistenza di una situazione di crisi non escludono automaticamente la responsabilità del dirigente, se il giudice di merito accerta l'insufficienza delle misure adottate rispetto ai doveri di organizzazione e controllo.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione non consenta di percepire il fondamento logico della decisione; non è configurabile se il ricorso, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Nel giudizio di opposizione a sanzioni della Banca d'Italia, i verbali ispettivi costituiscono elemento probatorio valutabile dal giudice insieme agli altri elementi acquisiti, senza efficacia automatica e insindacabile per gli aspetti non coperti da prova privilegiata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →