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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/947

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un quadro armonizzato per l’esercizio degli UAS nell’Unione, fondato su un approccio risk-based che distingue tre categorie operative: aperta, specifica e certificata. Definisce requisiti per operatori, piloti remoti, autorizzazioni, dichiarazioni, registrazione, zone geografiche UAS e controlli delle autorità competenti. Prevede inoltre un regime transitorio per l’adeguamento dei sistemi nazionali e per l’uso di alcuni UAS non conformi al nuovo quadro tecnico, nonché una disciplina specifica per il certificato di operatore di UAS leggero (LUC).

Norme e procedure UE per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio (UAS), con disciplina di categorie operative, requisiti per piloti remoti, autorizzazioni, registrazione e LUC.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori di sistemi di aeromobili senza equipaggio (UAS), ai piloti remoti e alle organizzazioni coinvolte nelle operazioni UAS nel territorio dell’Unione, con efficacia diretta negli Stati membri e rilevanza SEE. Copre le operazioni nella categoria "aperta", "specifica" e "certificata", nonché le attività di club e associazioni di aeromodellismo, le operazioni transfrontaliere e l’immatricolazione di operatori e UAS certificati. Restano salve le regole nazionali per aspetti non rientranti nell’ambito del regolamento (ad es. pubblica sicurezza, protezione dell’ambiente, riservatezza e dati personali) e le esclusioni/transizioni previste per taluni UAS costruiti da privati, per i modelli storici non conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 entro specifici termini e per alcune disposizioni applicabili solo dal 1° luglio 2021 o a seguito di modifiche dell’appendice 1.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio

Il regolamento costruisce un quadro armonizzato per l’impiego degli UAS nell’Unione, fondato su un approccio proporzionato al rischio. L’obiettivo è garantire livelli di sicurezza equivalenti, per quanto possibile, a quelli dell’aviazione con equipaggio, tenendo conto anche di riservatezza, protezione dei dati, security e ambiente.

Ambito e struttura del regime

L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento alle norme dettagliate per l’esercizio di UAS, per i piloti remoti e per le organizzazioni coinvolte. L’articolo 2 introduce le definizioni essenziali, tra cui UAS, operatore UAS, VLOS/BVLOS, geo-consapevolezza, identificazione diretta a distanza, area di terra controllata, MTOM e scenario standard.

Classificazione delle operazioni

Il sistema è articolato in tre categorie operative:

  • categoria "aperta": rischi più contenuti, senza autorizzazione preventiva né dichiarazione operativa;
  • categoria "specifica": operazioni con rischio superiore, soggette ad autorizzazione o, per scenari standard, a dichiarazione;
  • categoria "certificata": operazioni ad alto rischio, che richiedono certificazione dell’UAS, dell’operatore e, se del caso, licenza del pilota remoto.

L’articolo 7 collega ciascuna categoria alle regole operative applicabili e rinvia, per le categorie specifica e certificata, anche ad altri atti UE in materia di regole dell’aria e operazioni di volo.

Categoria aperta: requisiti operativi principali

La categoria aperta è riservata a UAS di classe del regolamento delegato (UE) 2019/945, a UAS costruiti da privati o a taluni UAS ammessi in regime transitorio. Restano fermi, tra gli altri, i seguenti requisiti:

  • MTOM inferiore a 25 kg;
  • mantenimento della distanza di sicurezza dalle persone e divieto di sorvolo di assembramenti;
  • mantenimento del VLOS, salvo follow me o uso di osservatore;
  • altezza massima di 120 metri dalla superficie terrestre, salvo eccezioni per il sorvolo di ostacoli;
  • divieto di trasporto di merci pericolose e di rilascio di materiali.

La categoria è ulteriormente suddivisa in A1, A2 e A3, con regole specifiche nell’allegato.

Categoria specifica: autorizzazione, dichiarazione e valutazione dei rischi

Se non sono rispettati i requisiti della categoria aperta, l’operatore deve ricorrere alla categoria specifica. L’articolo 11 richiede una valutazione dei rischi operativi che descriva l’operazione, individui i rischi a terra e in volo, definisca le misure di mitigazione e indichi il livello di solidità necessario. La valutazione deve considerare, tra l’altro, densità di popolazione, VLOS/BVLOS, classe di spazio aereo, tipo di traffico, complessità operativa, fattori umani e caratteristiche tecniche dell’UAS.

L’articolo 12 disciplina il rilascio dell’autorizzazione operativa, che avviene se l’autorità competente ritiene adeguati gli obiettivi di sicurezza, le misure di attenuazione, la competenza del personale e, se richiesto, la conformità in materia di privacy, dati, assicurazione, responsabilità e ambiente. Per gli scenari standard, l’operatore può presentare una dichiarazione; l’autorità verifica la completezza e rilascia conferma, consentendo l’avvio dell’attività.

Operazioni transfrontaliere

L’articolo 13 regola le operazioni specifiche svolte, in tutto o in parte, in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione. L’operatore deve presentare allo Stato membro di esecuzione copia dell’autorizzazione o della dichiarazione e, se necessario, misure di attenuazione aggiornate. L’operazione può iniziare solo dopo la conferma positiva dell’autorità competente dello Stato membro ospitante.

Registrazione, identificazione e zone geografiche

L’articolo 14 impone sistemi di immatricolazione digitali e interoperabili per operatori e UAS certificati. L’immatricolazione è obbligatoria, in particolare:

  • per gli operatori della categoria aperta che usano UAS con MTOM pari o superiore a 250 g o con energia cinetica superiore a 80 Joule;
  • per gli operatori che usano UAS dotati di sensori idonei a raccogliere dati personali, salvo i giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE;
  • per tutti gli operatori della categoria specifica.

Gli operatori devono esporre il numero di immatricolazione sugli UAS soggetti all’obbligo. L’articolo 15 consente agli Stati membri di creare zone geografiche UAS per ragioni di sicurezza, privacy o ambiente, anche con divieti o requisiti tecnici come geo-consapevolezza e identificazione a distanza; le informazioni sulle zone devono essere pubbliche in formato digitale comune.

Piloti remoti: competenza, età minima e responsabilità

L’articolo 8 disciplina la competenza dei piloti remoti, differenziando i requisiti tra categoria aperta, categoria specifica e attività nei club di aeromodellismo. L’articolo 9 fissa l’età minima generale a 16 anni, ma prevede eccezioni per UAS molto leggeri o giocattolo e per operazioni sotto supervisione; gli Stati membri possono ridurre ulteriormente l’età entro limiti precisi e con efficacia solo nel proprio territorio.

Le responsabilità del pilota remoto, per le categorie aperta e specifica, includono in sintesi:

  • verifica dell’ambiente operativo e delle zone geografiche applicabili;
  • controllo della funzionalità del sistema UAS e, se del caso, dell’identificazione a distanza;
  • mantenimento del VLOS e prevenzione delle collisioni con aeromobili con equipaggio;
  • sospensione del volo in caso di rischio per persone, animali, ambiente o beni;
  • divieto di operare sotto l’effetto di alcol o sostanze psicoattive;
  • rispetto del manuale d’uso, delle procedure operative e delle limitazioni territoriali;
  • divieto di volo in prossimità di emergenze salvo autorizzazione dei servizi competenti.

Responsabilità dell’operatore

L’operatore deve predisporre procedure operative adeguate, garantire l’uso efficiente dello spettro radio, designare il pilota remoto e formare il personale. Nella categoria aperta deve anche assicurare che, per le operazioni A2 e A3, le persone coinvolte siano informate dei rischi e diano consenso esplicito. Nella categoria specifica, l’articolo UAS.SPEC.050 richiede inoltre procedure contro interferenze illecite, misure di conformità al GDPR, orientamenti per ridurre rumore e disturbo a persone e animali, registrazione delle operazioni e manutenzione sicura dell’UAS.

Certificato di operatore di UAS leggero (LUC)

La parte C disciplina il LUC, rilasciabile solo a persone giuridiche. Il titolare deve avere un sistema di gestione della sicurezza, un manuale LUC e personale con responsabilità definite. Il certificato può attribuire il privilegio di autorizzare operazioni senza presentare dichiarazioni o domande di autorizzazione operativa, nei limiti delle condizioni approvate dall’autorità competente. Il LUC ha durata illimitata ma non è trasferibile, salvo il cambio di proprietà approvato, e richiede approvazione preventiva per modifiche significative al sistema di gestione o alle condizioni di approvazione.

Vigilanza, sicurezza e cooperazione tra autorità

Gli articoli 17, 18 e 19 attribuiscono alle autorità competenti il compito di applicare il regolamento, rilasciare e revocare certificati e autorizzazioni, gestire i registri, svolgere audit e ispezioni basati sul rischio e pubblicare le zone geografiche UAS. Gli operatori devono segnalare eventi di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014. EASA e autorità nazionali devono cooperare, analizzare i dati di sicurezza e intervenire rapidamente in caso di criticità, anche in relazione alla cibersicurezza.

Regime transitorio e applicazione nel tempo

L’articolo 20 consente, fino a determinate condizioni temporali, l’uso di alcuni UAS non conformi al nuovo regime tecnico se immessi sul mercato prima del 1° luglio 2022. L’articolo 21 mantiene validi fino al 1° luglio 2021 gli atti nazionali preesistenti e impone la loro conversione entro tale data; le operazioni di aeromodellismo possono proseguire secondo il diritto nazionale fino al 1° luglio 2022. L’articolo 22 introduce ulteriori regole transitorie per l’uso in categoria aperta di UAS non conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945, con soglie di massa e requisiti differenziati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° luglio 2020. Alcune disposizioni, in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 15, paragrafo 3, sono differite o subordinate a eventi successivi, in funzione dell’adozione degli scenari standard e della pubblicazione uniforme delle zone geografiche.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 stabilisce norme dettagliate per l’esercizio dei sistemi di aeromobili senza equipaggio, per il personale, inclusi i piloti remoti, e per le organizzazioni coinvolte. L’articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2018/1139 e introduce nozioni chiave come UAS, operatore UAS, scenario standard, VLOS/BVLOS, geo-consapevolezza, identificazione diretta a distanza, area di terra controllata, MTOM e merci pericolose.

Categorie operative e logica del regime

L’articolo 3 suddivide le operazioni UAS in categorie "aperta", "specifica" e "certificata". La categoria aperta non richiede autorizzazione preventiva né dichiarazione; la specifica richiede autorizzazione operativa o dichiarazione per scenari standard; la certificata richiede certificazione dell’UAS, dell’operatore e, se del caso, licenza del pilota remoto.

Categoria aperta: condizioni e sottocategorie

L’articolo 4 consente la categoria aperta solo per UAS appartenenti a classi del regolamento delegato (UE) 2019/945, per UAS costruiti da privati o per casi di cui all’articolo 20, con MTOM inferiore a 25 kg, mantenimento del VLOS, distanza di sicurezza dalle persone, limite di 120 metri dal punto più vicino alla superficie terrestre, divieto di trasporto di merci pericolose e di rilascio di materiali. Le operazioni sono articolate nelle sottocategorie A1, A2 e A3 secondo l’allegato.

Categoria specifica: autorizzazione, dichiarazione e LUC

L’articolo 5 prevede l’autorizzazione operativa quando non sono soddisfatti i requisiti della categoria aperta, salvo scenari standard dichiarabili e casi coperti da LUC o da autorizzazioni per club e associazioni di aeromodellismo. L’operatore deve presentare una valutazione dei rischi; l’autorità rilascia l’autorizzazione se i rischi sono adeguatamente attenuati. L’articolo disciplina anche autorizzazioni per singola operazione o serie di operazioni, nonché il riconoscimento del LUC.

Categoria certificata

L’articolo 6 qualifica come certificata l’operazione che comporta sorvolo di assembramenti di persone, trasporto di persone o di merci pericolose ad alto rischio, oppure per la quale l’autorità competente ritenga necessaria la certificazione dell’UAS e dell’operatore e, se del caso, la licenza del pilota remoto.

Regole operative comuni e riferimenti ad altri atti UE

L’articolo 7 rinvia, per la categoria aperta, alle limitazioni dell’allegato; per la categoria specifica, alle condizioni dell’autorizzazione, della dichiarazione o dello scenario standard, nonché al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012. Per la categoria certificata si applicano anche il regolamento (UE) n. 965/2012 e il regolamento (UE) n. 1332/2011.

Competenza e età minima dei piloti remoti

L’articolo 8 stabilisce i requisiti di competenza per le categorie aperta e specifica e rinvia all’allegato per i contenuti formativi e gli esami. L’articolo 9 fissa l’età minima generale a 16 anni, con eccezioni per taluni UAS di classe C0/giocattolo, per UAS costruiti da privati sotto 250 g e per la supervisione diretta; consente agli Stati membri riduzioni limitate dell’età minima e prevede regole specifiche per i club di aeromodellismo.

Aeronavigabilità e valutazione dei rischi

L’articolo 10 impone il rispetto dei requisiti tecnici e delle norme di aeronavigabilità derivanti dagli atti delegati adottati a norma dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2018/1139, con eccezioni per UAS costruiti da privati e per casi particolari. L’articolo 11 descrive in modo dettagliato la valutazione dei rischi operativi, i fattori da considerare, le possibili misure di mitigazione e il livello obiettivo di sicurezza equivalente all’aviazione con equipaggio.

Autorizzazione operativa nella categoria specifica

L’articolo 12 disciplina il vaglio dell’autorità competente, i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, il contenuto dell’autorizzazione e il trattamento delle dichiarazioni per scenari standard. In particolare l’autorizzazione deve indicare ambito, condizioni, competenze richieste, caratteristiche tecniche, misure di attenuazione, luoghi autorizzati e documentazione rilevante, compresi gli eventi da segnalare oltre al regolamento (UE) n. 376/2014.

Operazioni transfrontaliere

L’articolo 13 regola le operazioni nella categoria specifica che si svolgono in tutto o in parte in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione. È richiesta una domanda allo Stato membro di esecuzione con copia dell’autorizzazione o della dichiarazione e, se necessario, misure di attenuazione aggiornate; la conferma dello Stato membro ospitante consente l’avvio dell’operazione.

Immatricolazione di operatori e UAS certificati

L’articolo 14 impone sistemi nazionali di immatricolazione digitali, accurati e interoperabili per UAS soggetti a certificazione e per operatori UAS a rischio. L’immatricolazione è obbligatoria per gli operatori nella categoria aperta che usano UAS di almeno 250 g o con energia cinetica superiore a 80 Joule, nonché per UAS con sensori che raccolgono dati personali, e per tutti gli operatori nella categoria specifica. Sono previste regole su dati raccolti, numero unico di immatricolazione, unicità dell’immatricolazione nello Stato membro e esposizione del numero sull’UAS.

Zone geografiche UAS

L’articolo 15 consente agli Stati membri di istituire zone geografiche UAS per motivi di sicurezza, security, riservatezza o ambiente, imponendo divieti, condizioni, autorizzazioni preventive, limiti per classi di UAS o requisiti tecnici come identificazione a distanza e geo-consapevolezza. Le informazioni sulle zone devono essere rese pubbliche in formato digitale unico e comune.

Club e associazioni di aeromodellismo

L’articolo 16 prevede un’autorizzazione specifica per le operazioni di aeromodellismo, rilasciata su richiesta e conforme alle norme nazionali e alle procedure del club. L’autorizzazione è territoriale, può accompagnarsi all’immatricolazione dei membri da parte del club, e impone informazione, assistenza alla competenza, reazioni alle non conformità e disponibilità della documentazione per la vigilanza.

Autorità competenti, vigilanza e sicurezza

Gli articoli 17 e 18 impongono a ciascuno Stato membro di designare una o più autorità competenti, definirne le responsabilità e istituire meccanismi di coordinamento. Le autorità devono applicare il regolamento, rilasciare/sospendere/revocare certificati, autorizzazioni, LUC e prove di competenza, conservare registri, pubblicare le zone geografiche, sviluppare sistemi di sorveglianza basati sul rischio e verificare la conformità.

Informazioni di sicurezza e cooperazione

L’articolo 19 prevede cooperazione tra autorità competenti, autorità di vigilanza del mercato, EASA e operatori. Gli operatori devono segnalare eventi di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) n. 376/2014; EASA e autorità competenti raccolgono, analizzano e pubblicano le informazioni di sicurezza e adottano misure correttive tenendo conto anche della cibersicurezza.

Regime transitorio e UAS non conformi al nuovo quadro tecnico

L’articolo 20 consente, per UAS immessi sul mercato prima del 1° luglio 2022 e non conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945, l’uso in A1 per UAS sotto 250 g e in A3 per UAS sotto 25 kg. L’articolo 21 mantiene valide fino al 1° luglio 2021 le autorizzazioni, i certificati e le dichiarazioni nazionali e impone agli Stati membri di convertirli entro tale data; le operazioni dei club possono continuare fino al 1° luglio 2022 secondo il diritto nazionale. L’articolo 22 introduce un ulteriore periodo transitorio di due anni per l’uso di UAS non conformi in categoria aperta, con regole differenziate per fasce di massa.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 23 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° luglio 2020, con applicazione differita dell’articolo 5, paragrafo 5, alla modifica dell’appendice 1 sugli scenari standard e dell’articolo 15, paragrafo 3, dal 1° luglio 2021.

Come è indicizzato

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