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Legge

L.R. TAA 8/2011

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione autonoma Trentino -Alto Adige (Legge finanziaria) (B.U. 20 dicembre 2011, n. 51 - Suppl. n. 2)

Normativa regionaleL.R. TAA 8/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria regionale per il bilancio 2012-2014 del Trentino-Alto Adige: disciplina garanzie regionali per società partecipate, riduzione temporanea della diaria dei consiglieri fino a fine XIV legislatura, coperture finanziarie per interventi su famiglia, previdenza e APSP, norme sul personale e cessione di quota di Pensplan Centrum S.p.A. Molte disposizioni sono transitorie e riferite a esercizi o termini ormai conclusi.

Disposizioni finanziarie e modifiche a varie leggi regionali per il bilancio 2012-2014 del Trentino-Alto Adige

Disposizioni finanziarie e modifiche per il bilancio 2012-2014 del Trentino-Alto Adige

La legge regionale reca misure finanziarie e interventi di coordinamento su varie leggi settoriali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Il contenuto è in larga parte connesso al bilancio annuale 2012 e al pluriennale 2012-2014, con diverse disposizioni a efficacia temporanea ormai esaurita.

Garanzie regionali a favore di società partecipate

La Giunta regionale è autorizzata a prestare fideiussioni o altre forme di garanzia diretta o indiretta per obbligazioni e finanziamenti assunti da società partecipate, anche indirettamente, dalla Regione, purché finalizzati all’attuazione e allo sviluppo di interventi di rilevante interesse regionale. La Giunta definisce criteri, modalità e limiti nel rispetto dell’ordinamento comunitario. Il bilancio regionale deve prevedere gli stanziamenti necessari sia per anticipare gli oneri derivanti dall’escussione delle garanzie, sia per registrare le somme recuperate; restano escluse le garanzie prestate ai sensi dell’articolo 1944, secondo comma, del codice civile.

Interventi su indennità e previdenza dei consiglieri regionali

Per la legge regionale sull’indennità e previdenza dei consiglieri, la diaria è stata ridotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, di euro 290,00 rispetto alla misura determinata dalla normativa previgente. La disciplina modificata era espressamente limitata nel tempo e aveva efficacia fino alla fine della XIV Legislatura. Le ulteriori modifiche originariamente previste nel testo consolidato risultano poi abrogate.

Misure su famiglia, previdenza sociale e copertura finanziaria

La legge interviene sulla disciplina del “Pacchetto famiglia e previdenza sociale”, introducendo modifiche alla legge regionale n. 1/2005 e stanziando la copertura finanziaria tramite il capitolo 09105.000. Gli oneri delle modifiche sono quantificati in 16 milioni di euro per le parti espressamente indicate e, per gli esercizi successivi, rinviati alla legge di bilancio nei limiti della normativa contabile regionale. Inoltre, dal 2012 il finanziamento delle spese gestionali sostenute dalla Provincia autonoma di Trento per le attività connesse all’accesso dei cittadini all’intervento regionale è a carico del Fondo unico previsto dalla legge regionale n. 1/2004.

Ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

In materia di ASPP/APSP, il testo consolidato prevede che, fino all’entrata in vigore della disciplina provinciale prevista dalle modifiche regionali, continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti degli articoli 19 e 40 della legge regionale n. 7/2005. Le ulteriori modifiche contenute nell’articolo risultano per il resto omissate nel testo fornito.

Personale, mobilità inter-enti e limiti retributivi

La legge contiene una norma sul personale che, per il triennio 2011-2012-2013, esclude il riconoscimento dei trattamenti economici derivanti da progressioni economiche e passaggi all’interno dell’area per i periodi fino al 31 dicembre 2013, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica. La disposizione si applica anche al personale delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano. Le originarie norme sulla mobilità inter-enti e sul trasferimento di personale verso le Comunità sono state successivamente abrogate.

Altre modifiche settoriali e diritti di segreteria

Il provvedimento reca inoltre modifiche a discipline regionali in materia di ordinamento dei Comuni, diritti di segreteria, vigilanza sulle cooperative, società cooperative edilizie e previdenza integrativa, ma nel testo fornito tali interventi risultano in gran parte omissati o limitati a modifiche puntuali non ulteriormente esplicitate. È altresì prevista l’autorizzazione alla cessione, anche gratuita, di azioni di Pensplan Centrum S.p.A. alle due Province autonome fino alla partecipazione complessiva del 2% del capitale sociale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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