Circolare numero 326 del 16-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità di liquidazione dei trattamenti anticipati di anzianità e di vecchiaia previsti per i dipendenti delle società controllate dall’EFIM, con esclusione delle società manifatturiere della difesa e dell’aerospaziale, nonché per il personale EFIM nei casi previsti. Sono indicati destinatari, requisiti, limiti numerici, decorrenza, regime di cumulabilità, termini per la domanda, criteri di calcolo del trattamento e oneri a carico della gestione liquidatoria e delle società. Vengono anche fornite istruzioni operative per le sedi INPS, comprese le modalità di segnalazione dei dati e di richiesta dei versamenti alle aziende.
Istruzioni INPS sul pensionamento anticipato del personale EFIM ex legge n. 598/1994
Pensionamento anticipato EFIM ex legge n. 598/1994
La circolare fornisce le istruzioni applicative per la liquidazione dei trattamenti anticipati di anzianità e di vecchiaia previsti per il personale delle società controllate dall’EFIM, in attuazione della legge 27 ottobre 1994, n. 598, di conversione del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516. Il quadro normativo è completato dal richiamo al decreto legge n. 643/1994, che estende alcuni benefici al personale EFIM, e dalle disposizioni del commissario liquidatore che hanno approvato il programma di prepensionamenti.
Ambito soggettivo e finalità della disciplina
La misura riguarda i lavoratori dipendenti delle società controllate dall’EFIM, con esclusione delle società manifatturiere operanti nei settori della difesa e dell’aerospaziale. Il beneficio è esteso anche al personale dell’EFIM in virtù dell’articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 643/1994. La circolare chiarisce inoltre che il programma può interessare società coinvolte in piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione, società in crisi, società in liquidazione volontaria o coatta amministrativa, nonché quelle interessate dalle operazioni richiamate dall’articolo 3 del decreto legge n. 487/1992.
Trattamento anticipato di anzianità
Requisiti
Possono accedere al pensionamento anticipato di anzianità i lavoratori che, nel periodo compreso tra il 30 agosto 1994 e il 30 giugno 1996, risultino in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Per il solo personale EFIM, si richiede anche che l’interessato risultasse in servizio al 21 luglio 1993, anche se successivamente licenziato, purché lo stato di disoccupazione permanga alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 643/1994, cioè il 22 novembre 1994.
La circolare precisa che, per i lavoratori delle società del gruppo EFIM che utilizzavano o estraevano amianto, è cumulabile la maggiorazione dell’anzianità contributiva prevista dall’articolo 13 della legge n. 257/1992, nella misura del coefficiente 1,5. Tale maggiorazione può essere utilizzata anche per raggiungere il requisito dei 30 anni richiesto dalla disciplina del prepensionamento. È inoltre richiamato il criterio già indicato nella circolare n. 198 del 30 luglio 1992 per l’utilizzo di periodi assicurativi maturati in Stati esteri convenzionati. Restano esclusi i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità.
Misura e decorrenza
Il trattamento si calcola secondo le regole ordinarie, incrementando l’anzianità contributiva utile ai fini della pensione di anzianità di un numero di settimane pari a quelle necessarie per maturare 35 anni di contribuzione, comunque non oltre le settimane intercorrenti tra la cessazione del rapporto e il compimento dei 60 anni per gli uomini o dei 55 per le donne. La decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.
Regime applicabile
Al trattamento di anzianità si applicano i regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità.
Trattamento anticipato di vecchiaia
Requisiti
Il trattamento anticipato di vecchiaia è riservato agli stessi lavoratori destinatari della misura di anzianità. I requisiti da possedere tra il 30 agosto 1994 e il 30 giugno 1996 sono:
- età non inferiore a 55 anni per gli uomini e a 50 anni per le donne;
- anzianità assicurativa e contributiva non inferiore a 16 anni, se l’età è maturata nel 1994, ovvero non inferiore a 17 anni se il requisito anagrafico è perfezionato nel 1995 o nel 1996.
La norma esclude chi abbia più di 30 anni di anzianità contributiva utile per la pensione di anzianità. La circolare interpreta infatti l’espressione legislativa riferendola all’anzianità utile per la pensione di anzianità e non alla mera somma complessiva di periodi contributivi. Anche per questa prestazione valgono le precisazioni sul personale EFIM, sulla maggiorazione per amianto e sui periodi assicurativi in Stati esteri convenzionati richiamate per il trattamento di anzianità.
Misura e decorrenza
Il trattamento anticipato di vecchiaia è determinato secondo le regole comuni, incrementando l’anzianità contributiva posseduta delle settimane comprese tra la data di cessazione del rapporto e il compimento del 60° anno di età per gli uomini o del 55° per le donne. Per i titolari di pensione di invalidità o di assegno di invalidità, aventi diritto al trattamento anticipato di vecchiaia, la misura del supplemento di pensione va calcolata secondo le istruzioni applicative richiamate dalla circolare n. 53610 A.G.O. - n. 10826 O. del 4 agosto 1984. Anche questo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e soggiace ai medesimi regimi di incumulabilità e incompatibilità delle pensioni di anzianità.
Limite numerico dei prepensionamenti
Il numero massimo di lavoratori ammissibili al prepensionamento è fissato in 2.550 unità, comprensive anche delle posizioni previste dal comma 2 dell’articolo 5. Il contingente è ripartito in:
- 1.500 unità per i lavoratori delle società diverse dalle società capogruppo e dalle controllate del comparto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 487/1992;
- 1.050 unità per i lavoratori delle società capogruppo e delle controllate del medesimo comparto.
Domanda irrevocabile, selezione e cessazione del rapporto
Ai fini dell’ammissione al pensionamento anticipato di anzianità, i lavoratori devono presentare alle società di appartenenza una domanda irrevocabile entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 516/1994, quindi entro il 28 novembre 1994. Le società, sulla base del programma di prepensionamento, selezionano le domande presentate e le trasmettono alle competenti sedi dell’Istituto al maturare dei requisiti soggettivi.
Secondo la prassi richiamata, gli elenchi nominativi dei lavoratori prepensionabili, compresi i dirigenti, devono essere inviati congiuntamente alla Direzione Generale INPS – Direzione Centrale per le pensioni – e alla Direzione Generale INPDAI, per poi essere inoltrati alle sedi territorialmente competenti.
Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all’Istituto si estingue, senza diritto al preavviso per entrambe le parti, nell’ultimo giorno del mese in cui le società effettuano la trasmissione delle domande di pensione.
Oneri economici e versamenti a carico delle aziende
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, la gestione di cui all’articolo 37 della legge n. 88/1989 deve corrispondere al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ogni mese di anticipazione della pensione, due componenti di costo:
- una somma pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva vigente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sull’ultima retribuzione annua percepita, ragguagliata a mese; per il 1994 l’aliquota è indicata nel 26,97%;
- una somma pari all’importo mensile della pensione anticipata, comprensiva della tredicesima mensilità.
Le società, entro 30 giorni dalla richiesta dell’INPS, devono versare alla gestione ex articolo 37 legge n. 88/1989 gli importi relativi agli oneri complessivi sostenuti per ciascun lavoratore ammesso al prepensionamento. Per il calcolo degli oneri la circolare richiama, per quanto compatibili, i criteri della circolare n. 284 del 17 dicembre 1991. In particolare, per la copertura delle rate di pensione anticipata, l’importo mensile della pensione spettante alla decorrenza, comprensivo del rateo di tredicesima, va moltiplicato per il numero dei mesi di anticipazione rispetto alla data di maturazione dell’età pensionabile o rispetto alla data di raggiungimento dei 35 anni di contribuzione tramite l’aumento dell’anzianità.
Istruzioni operative e segnalazione dati
Per le comunicazioni alle aziende e per le istruzioni operative si richiamano, per quanto compatibili, la circolare n. 198 del 30 luglio 1992, il messaggio n. 88 del 6 agosto 1992 e il punto 1.12 della medesima circolare n. 198/1992. Ai fini della corretta individuazione dei pensionamenti liquidati ai sensi della disciplina in esame, devono essere trasmesse anche specifiche informazioni nel pannello MNLAN30:
- campo codice natura: valore 1 nel primo sottocampo e valore X nel terzo sottocampo;
- campo attività economica: valore '94;
- campo professionale individuale: valore 598.
Le istruzioni contabili relative alla materia sono rinviate a una circolare successiva.
Punti principali
Ambito della misura e destinatari
Il provvedimento attua l’articolo 4 della legge n. 598/1994, che consente al commissario liquidatore EFIM di predisporre un programma di prepensionamenti fino al 30 giugno 1996. Il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti delle società controllate dall’EFIM, esclusi i settori manifatturieri della difesa e dell’aerospaziale, e il personale EFIM per effetto dell’estensione prevista dal decreto legge n. 643/1994.
Pensionamento anticipato di anzianità: requisiti e misura
Per l’anzianità è richiesto il possesso, tra il 30 agosto 1994 e il 30 giugno 1996, di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell’AGO. Per il personale EFIM è richiesto anche che fosse in servizio al 21 luglio 1993, anche se licenziato, con stato di disoccupazione ancora in essere al 22 novembre 1994. È cumulabile la maggiorazione dell’1,5 per l’amianto ex legge n. 257/1992, utilizzabile anche per raggiungere i 30 anni. La pensione è calcolata secondo le regole ordinarie, con incremento convenzionale dell’anzianità fino al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione o, comunque, entro il limite tra cessazione e compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne.
Pensionamento anticipato di vecchiaia: requisiti e misura
Per la vecchiaia anticipata i lavoratori devono, nel periodo 30 agosto 1994-30 giugno 1996, avere almeno 55 anni se uomini e 50 se donne, con anzianità assicurativa e contributiva non inferiore a 16 anni se l’età è maturata nel 1994, ovvero 17 anni se maturata nel 1995 o 1996. La norma esclude chi abbia 30 anni di anzianità contributiva utile per la pensione di anzianità. Il trattamento si calcola aumentando l’anzianità fino al compimento del 60° anno per gli uomini e del 55° per le donne.
Domande, selezione e cessazione del rapporto di lavoro
La domanda è irrevocabile e va presentata alla società di appartenenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 516/1994, quindi entro il 28 novembre 1994. Le società selezionano le domande in base al programma di prepensionamento e trasmettono gli elenchi alle sedi competenti INPS e INPDAI al maturare dei requisiti. Il rapporto di lavoro si estingue, senza preavviso per entrambe le parti, nell’ultimo giorno del mese in cui la società trasmette le domande di pensione.
Oneri, decorrenza e istruzioni operative
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto. Si applicano i regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per le pensioni di anzianità. Gli oneri sono a carico della gestione ex articolo 37 legge n. 88/1989 e includono l’aliquota contributiva del 26,97% per il 1994 sull’ultima retribuzione annua, oltre alla copertura delle rate di pensione anticipata e della tredicesima. Le società devono rimborsare tali importi entro 30 giorni dalla richiesta INPS; sono previste segnalazioni specifiche nel pannello MNLAN30 e il rinvio a precedenti circolari per gli aspetti procedurali compatibili.
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