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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27784/2024 del 28/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Nel giudizio di verifica del passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, un creditore aveva ottenuto l’ammissione del proprio credito in chirografo, ma il giudice delegato e poi il tribunale avevano negato la prededuzione. La questione centrale riguardava la possibilità di qualificare il creditore come p.m.i. ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. 347/2003, in relazione alla Raccomandazione 2003/361/CE, così da ottenere il trattamento prededucibile per forniture rese in favore dell’impresa in crisi. Il tribunale aveva ritenuto non dimostrati i requisiti soggettivi della p.m.i., valorizzando la mancata produzione dei bilanci della controllante relativi agli anni successivi al 2013 e, in via subordinata, il superamento delle soglie dimensionali già nel 2013 per effetto del consolidamento dell’attivo. Aveva inoltre negato gli interessi moratori sul credito ammesso. Con il ricorso per cassazione la società creditrice deduceva, in sette motivi, violazione della disciplina europea sulle p.m.i. e dell’art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003, nullità per violazione degli artt. 115, 112 e 366 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, tardività di un’ulteriore questione su altra impresa collegata, erronea esclusione del requisito occupazionale e della funzionalità delle forniture alla continuità degli impianti essenziali, erronea negazione degli interessi e censura della compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, o per difetto di autosufficienza o perché rivolti contro argomentazioni non decisive, i motivi relativi alla qualifica di p.m.i., al requisito occupazionale, alla funzionalità delle forniture e alla questione di una ulteriore impresa collegata. Ha reputato inammissibile anche il motivo sugli interessi, perché formulato in modo generico e non calibrato sulla fattispecie di crediti anteriori ammessi al passivo in amministrazione straordinaria. Infine ha ritenuto inammissibile il motivo sulle spese, poiché non censurava il contenuto effettivo della decisione ma presupponeva un esito diverso del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003

    La prededuzione invocata dal creditore presuppone la ricorrenza dei requisiti soggettivi previsti per la p.m.i.; il relativo onere probatorio grava sulla parte che chiede il beneficio.

  • Raccomandazione 2003/361/CE

    I parametri dimensionali della p.m.i. devono essere verificati alla luce dei dati dell’impresa e delle eventuali imprese collegate, anche mediante consolidamento dei bilanci secondo i criteri richiamati dal giudice di merito.

  • art. 2, n. 1, allegato 1, Raccomandazione 2003/361/CE

    Il requisito occupazionale rileva nella qualificazione della p.m.i., ma le censure su tale punto sono state ritenute non esaminabili perché assorbite.

  • art. 4, commi 1 e 2, allegato 1, Raccomandazione 2003/361/CE

    Per la verifica delle soglie dimensionali possono rilevare attivo e/o fatturato, ma il ricorso non ha riportato in modo autosufficiente i dati documentali necessari a contestare la ratio della decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata reputata inammissibile perché il ricorrente non ha rispettato i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure di omessa pronuncia non sono esaminabili quando la questione risulti assorbita dalla decisione su un preliminare o pregiudiziale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione i documenti posti a fondamento del motivo devono essere specificamente indicati e il loro contenuto essenziale deve essere trascritto o riassunto; il mero richiamo discorsivo non è sufficiente.

  • art. 99, comma 2, n. 7, l. fall.

    La censura relativa a una questione tardivamente introdotta è stata dichiarata inammissibile perché rivolta contro un passaggio non decisivo della motivazione.

  • art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. 231/2002

    Le disposizioni sugli interessi moratori non sono state ritenute automaticamente estensibili ai crediti anteriori ammessi al passivo in amministrazione straordinaria nella fattispecie esaminata.

  • art. 1282 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per il riconoscimento degli accessori, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità e non pertinenza alla fattispecie.

  • art. 1284 c.c.

    Invocato in relazione al tasso degli interessi, ma senza una critica specifica e riferibile alla decisione impugnata.

  • art. 55 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’autonomia del regime degli accessori, ma senza superare il rilievo di inammissibilità.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è inammissibile se non investe la concreta statuizione del giudice, ma si fonda sull’esito del merito che il ricorrente avrebbe voluto ottenere.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge, nullità e omesso esame sono state dichiarate inammissibili perché non superavano i requisiti di specificità, autosufficienza e riferibilità alla decisione impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La procedura controricorrente ha depositato memoria nel rito camerale di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di cassazione, la censura che si fondi su documenti di causa deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare specificamente i documenti e riportarne o riassumerne i passaggi essenziali, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso è inammissibile se non colpisce utilmente tutte le rationes.
  • Le questioni ritenute assorbite dal giudice di merito non possono essere riesaminate in cassazione come omessa pronuncia, perché difetta l’oggetto della censura sulla decisione impugnata.
  • La parte che chiede un trattamento favorevole, come la prededuzione, deve provare i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma; in difetto, la domanda può essere respinta per carenza di prova dei requisiti richiesti.
  • Le censure sulle spese di lite sono inammissibili se non contestano la statuizione effettivamente resa, ma presuppongono semplicemente un diverso esito del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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