Cassazione Penale, Sentenza n. 06526/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello avverso la misura interdittiva comminata dal GIP. I motivi erano quattro: 1) violazione del principio di autonoma valutazione da parte del Tribunale (accusa di copia-incolla dell'ordinanza precedente e di mancato confronto critico con le censure difensive); 2) insufficienza del compendio indiziario a sostenere, sul piano cautelare, la configurabilità dei reati contestati (truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. e autoriciclaggio ex art. 648-ter, comma 1 c.p.), nonché critiche alla ricostruzione dei flussi finanziari; 3) violazione per mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di truffa (sostegno che il fatto si sarebbe consumato il 22/05/2017 e che la prescrizione si sarebbe estesa al 22/05/2024); 4) carenza di motivazione e vizio della prognosi circa il pericolo attuale di reiterazione di reati della stessa indole, alla luce della omologazione del concordato, delle dimissioni dall'amministrazione e della contestata ridotta disponibilità patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione sintetica: primo motivo manifestamente infondato in quanto il Tribunale ha effettuato autonoma e adeguata valutazione (anche mediante incorporazione per relationem) e ha confutato le censure difensive; secondo motivo inammissibile perché costituito da doglianza esclusivamente in fatto e quindi sindacabile in cassazione solo nei limiti ristretti di legittimità (la Corte non può riesaminare il merito probatorio); la Corte ha comunque ritenuto che il Tribunale abbia fornito un compendio indiziario coerente e sufficiente, valorizzando elementi relativi a documentazione bancaria mendace, dichiarazioni sostitutive false, flussi di giroconto e scarsa consistenza delle opere realizzate; sul punto dell'autoriciclaggio la Corte ha condiviso l'interpretazione del Tribunale secondo cui l'impiego delle somme in prodotti finanziari e i trasferimenti sul conto personale sono idonei anche se tracciabili a ostacolare le verifiche sulla provenienza, integrando il fumus del reato; terzo motivo inammissibile perché la questione della prescrizione non era stata dedotta nel riesame e, quindi, configurata come nuova questione non devoluta al giudice del riesame; quarto motivo aspecifico e reiterativo di doglianze già esaminate dall'appello e rigettate. Conseguenze: ricorso respinto come inammissibile e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (il dispositivo è integrale nella parte disponibile dagli atti).
Norme richiamate
Norma processuale citata in relazione ai limiti del sindacato di legittimità e all'ambito di impugnazione: la Corte richiama che non è consentito il riesame di merito in sede di Cassazione.
Richiamato nei motivi di impugnazione inerenti il procedimento di riesame e le regole formali dell'impugnazione; utilizzato per valutare la correttezza del percorso impugnatorio.
Cita profili relativi alle modalità del giudizio cautelare e dell'onere motivazionale nel riesame.
Richiamato con specifico riferimento alla lett. c) (pericolo di reiterazione): la Corte conferma che l'attualità del pericolo si valuta con prognosi fondata sulla personalità, modalità e reiterazione delle condotte, non richiedendo l'imminenza di una specifica occasione.
Norma richiamata in relazione alla misura interdittiva contestata; la Corte valuta la legittimità dell'applicazione in presenza del fumus e del periculum.
Richiamato nel contesto delle misure interdittive e dei presupposti per la loro applicazione.
Delitto di truffa in danno dello Stato; la Corte condivide la valutazione del Tribunale che vi sia un compendio indiziario idoneo, nella fase cautelare, a ritenere alterata la rappresentazione contabile e negoziale che ha condizionato l'erogazione del contributo.
Autoriciclaggio: la Corte conferma che per la configurabilità del fumus è sufficiente l'individuazione tipologica del reato presupposto e che attività di impiego/reimpiego tracciabili possono comunque essere idonee a ostacolare le verifiche sulla provenienza del profitto illecito.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Citato come riferimento procedurale nelle doglianze sulla motivazione e sulle garanzie del giudizio di impugnazione.
Richiamato nei riferimenti sulle formalità e limiti dell'impugnazione in materia cautelare.
Citato in relazione a questioni di inquadramento e definizione dei reati e delle imputazioni; non decisivo.
art. 11, 40, 84, 100 CCIL
Norme indicate dal ricorrente a supporto di questioni di diritto civile e contrattuale ricollegate al concordato; la Corte non le ritiene decisive rispetto alla valutazione cautelare svolta dal Tribunale.
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve svolgere una autonoma valutazione delle censure nel riesame, ma può legittimamente inglobare per relationem parti della motivazione del provvedimento genetico purché emerga un percorso argomentativo proprio e comprensibile.
- In Cassazione non è consentito un riesame del merito probatorio: doglianze esclusivamente in fatto sono inammissibili se mirano a rimettere in discussione la valutazione indiziaria operata dai giudici di merito.
- La configurabilità del fumus in materia di reati presupposti per i delitti di riciclaggio/autoriciclaggio richiede l'individuazione tipologica del reato presupposto e un compendio indiziario logico: non è necessario ricostruire in sede di cautela ogni elemento storico-fattuale nel dettaglio.
- Per l'autoriciclaggio non è richiesto che le operazioni rendano impossibile la ricostruzione della provenienza del denaro; è sufficiente che le condotte siano concretamente idonee a ostacolare le indagini.
- La questione della prescrizione sollevata in Cassazione è inammissibile se non era stata dedotta nel riesame: il riesame ha efficacia devolutiva e preclusiva di nuove questioni in sede di legittimità.
- L'inserimento di beni nell'attivo di un concordato non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione; il giudice della cautela può ritenere sussistente un periculum in mora se sussistono indizi di controllo sostanziale e di persistenza di comportamenti dolosi.
- Il giudice dell'appello non è tenuto a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive: è sufficiente che la motivazione dia conto, in modo logico, delle ragioni che giustificano la decisione e che implichino la disattesa delle deduzioni incompatibili con l'esito.
Testo integrale
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