Cassazione Civile, Ordinanza n. 22806/2024 del 13/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda nasce da un procedimento ex art. 143 TUEL promosso dal Ministero dell'Interno dopo lo scioglimento del consiglio comunale di Bolognetta disposto con D.P.R. del 19 novembre 2021. Il Tribunale di Termini Imerese aveva dichiarato non candidabili, per due tornate elettorali successive allo scioglimento, l'ex sindaco e l'ex presidente del consiglio comunale. La Corte d'appello di Palermo aveva respinto il reclamo proposto dagli interessati. In cassazione, uno solo dei destinatari della declaratoria ha dedotto, con unico motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per omessa declaratoria di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: la proposta ministeriale e gli atti allegati erano stati notificati dai Carabinieri e non dall'ufficiale giudiziario, in asserita violazione dell'art. 137 c.p.c. e delle norme sul procedimento civile richiamate dall'art. 143, comma 11, TUEL. Secondo il ricorrente, la notifica era giuridicamente inesistente e quindi insuscettibile di sanatoria; di conseguenza, il giudizio di incandidabilità doveva essere dichiarato improcedibile. Il Ministero ha resistito, eccependo inammissibilità e comunque la sanatoria del vizio per costituzione della parte intimata. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la notificazione eseguita dai Carabinieri non integra inesistenza, ma al più nullità, perché proveniente da un soggetto comunque qualificato e idonea a rendere riconoscibile l'atto come notificazione; inoltre la costituzione del destinatario ha sanato l'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese verso il Ministero.
La decisione
La Corte ha escluso che la notificazione della proposta ministeriale e degli atti introduttivi del procedimento ex art. 143 TUEL, eseguita dall'Arma dei Carabinieri, fosse giuridicamente inesistente. Ha qualificato al massimo il vizio come nullità della notificazione, sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario, con conseguente raggiungimento dello scopo. Pertanto ha respinto il ricorso per cassazione, confermando l'esito sfavorevole già maturato nei gradi di merito, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
È stato invocato come vizio di nullità della sentenza e del procedimento per asserita lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
È richiamato per sostenere che le notificazioni nel processo civile sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, salvo i casi previsti dalla legge.
Il procedimento di incandidabilità richiede l'applicazione, in quanto compatibili, delle forme previste per il giudizio ordinario civile.
La rinnovazione della notificazione opera solo in caso di nullità, non di inesistenza.
art. 13, comma 1 quater
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso.
D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
È citato dal ricorrente per escludere che l'Arma dei Carabinieri abbia potere notificatorio nel processo civile ordinario.
Massime di principio
- La notificazione è inesistente solo quando manchino del tutto gli elementi costitutivi essenziali dell'atto, tali da non renderlo nemmeno riconoscibile come notificazione; ogni altra difformità dal modello legale integra nullità.
- Un atto notificato da un soggetto comunque qualificato e idoneo a compiere attività notificatorie non è inesistente solo perché eseguito al di fuori della specifica sfera di competenza: in tal caso il vizio, se esiste, è al più una nullità.
- La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario quando risulti raggiunto lo scopo di portarlo a conoscenza dell'atto e di instaurare il contraddittorio.
- Nel procedimento di incandidabilità ex art. 143 TUEL, la proposta ministeriale costituisce l'atto introduttivo e deve essere notificata con le forme del giudizio ordinario, ma la violazione delle forme rileva solo nei limiti della distinzione tra nullità e inesistenza.
- La qualificazione del vizio della notificazione dipende non solo dalla violazione formale, ma anche dalla riconoscibilità oggettiva dell'attività posta in essere e dall'effettivo raggiungimento dello scopo informativo dell'atto.
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