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Legge

L.R. Valle d'Aosta 3/2022

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2022 e disposizioni urgenti.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 3/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna numerose discipline regionali valdostane in turismo, commercio, sport, società partecipate, lavoro, finanza, enti locali, personale, territorio, caccia e pesca. Introduce nuovi obblighi di comunicazione e sanzioni, modifica termini e procedure, proroga scadenze per mutui e interventi edilizi COVID. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (29 aprile 2022).

Legge di manutenzione regionale 2022 e misure urgenti in Valle d'Aosta

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022 e disposizioni urgenti

Il provvedimento, vigente in Valle d’Aosta, interviene in modo diffuso su molte leggi regionali per aggiornare procedure, competenze, termini e regimi sanzionatori. Contiene anche proroghe e norme transitorie legate a interventi economici, edilizi e societari.

Turismo, commercio, sport e somministrazione

La legge amplia il riconoscimento di alcuni giochi tradizionali valdostani, includendo la morra tra quelli tutelati, con i limiti già previsti dalla normativa vigente. In materia di turismo e commercio introduce un obbligo generale di comunicazione della cessazione dell’attività allo sportello unico entro 30 giorni e, per il commercio, anche l’obbligo di comunicare entro 30 giorni ogni variazione di stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nell’autorizzazione.

Per le aziende alberghiere e le attività commerciali vengono aggiornate le sanzioni amministrative:

  • per l’esercizio senza SCIA o senza autorizzazione: da 1.800 a 6.000 euro;
  • per la violazione degli obblighi di comunicazione e delle variazioni autorizzative: da 800 a 3.000 euro;
  • per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività: da 150 a 1.000 euro.

Nel settore della somministrazione di alimenti e bevande si chiarisce l’ambito applicativo alle attività svolte su area pubblica e privata in forma temporanea e si precisa un’esclusione per i bed & breakfast nelle ipotesi richiamate. Anche qui la cessazione dell’attività va comunicata entro 30 giorni. Sono inoltre abrogate alcune disposizioni della legge regionale n. 1/2006 e della legge europea regionale 2015.

In materia sportiva la tutela e i contributi collegati ai giochi tradizionali sono estesi anche alla morra.

Mutui per attività turistico-ricettive e commerciali

La disciplina dei mutui regionali viene integrata con termini perentori riferiti a finanziamenti concessi tra il 1° maggio 2019 e il 30 giugno 2020. Per tali mutui i contratti devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2023, con contestuale erogazione anche parziale, oppure, per alcune spese, con erogazione in unica soluzione; in alcuni casi il termine è differito al 30 giugno 2024. Sono previste anche scadenze specifiche per mutui già concessi prima dell’entrata in vigore della legge, con termine al 31 gennaio 2023 o con termini fissati dalla Giunta regionale per l’erogazione a saldo.

Società partecipate e operazioni societarie

Per INVA S.p.A. si ridisegna la composizione del consiglio di amministrazione, portandolo a cinque membri, con Presidente nominato dall’assemblea e designazioni distribuite tra Giunta regionale, Comune di Aosta, Azienda USL e altri enti locali. Le nuove regole si applicano anche al rinnovo del consiglio in scadenza con il bilancio 2021, con obbligo di adeguamento dello statuto entro 30 giorni dall’entrata in vigore. Per C.V.A. S.p.A. si alza a 500 milioni il limite economico richiamato nella legge regionale 26/2021.

Sviluppo economico, energia e lavoro

La legge introduce chiarimenti sulle piste da sci, stabilendo che, in caso di riclassificazione di una pista esistente per modifica del tracciato o di altre caratteristiche morfologiche, la classificazione precedente resta valida finché permangono le caratteristiche originarie. In materia energetica sono riviste regole su contributi e procedimenti per impianti da fonti rinnovabili, con nuove previsioni su revoca, documentazione sulla disponibilità delle aree e vigilanza comunale sull’esecuzione dei lavori.

È inoltre prorogato a 18 mesi il termine massimo per realizzare gli investimenti finanziati ai sensi della legge regionale n. 15/2021.

Finanze, patrimonio e fiscalità

Vengono riscritte le procedure per l’alienazione di immobili regionali a favore dei Comuni, con domanda corredata da documentazione tecnica, finanziaria e amministrativa e deliberazione finale della Giunta regionale. Per i beni regionali si rafforza la competenza dirigenziale nella concessione e revoca, con intervento della Giunta solo nei casi previsti.

Sul versante fiscale, l’esenzione IRAP viene estesa, dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).

Enti locali, elezioni e personale

In materia elettorale si rinvia alle norme statali sulle cause di incandidabilità; si disciplina la nomina del presidente dell’ufficio elettorale di sezione e si consente la presentazione via PEC della designazione dei rappresentanti di lista entro il giovedì precedente le elezioni. Per i segretari degli enti locali si escludono dai requisiti i soggetti già risultati idonei in precedenti concorsi.

Per il personale scolastico trasferito agli enti locali, dal 2022 il trasferimento è correlato anche alle spese per servizi esternalizzati e copre la spesa annuale effettivamente sostenuta, entro limiti massimi determinati dalla Regione con deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Territorio, demanio idrico, infrastrutture, edilizia

La legge ridefinisce competenze e procedure sul demanio idrico, affidando al Presidente della Regione i provvedimenti di concessione, reiezione e decadenza secondo le proposte della struttura competente e le deliberazioni della Giunta. Per le infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale viene precisata la commissione incaricata della classificazione.

In materia di edilizia semplificata, gli interventi realizzati durante l’emergenza COVID sono disciplinati in un regime transitorio che si estende fino a 210 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza per rimozione o mantenimento; il mantenimento dei dehors e di alcuni locali contigui richiede specifiche istanze entro lo stesso termine.

Caccia, pesca, fossili e altre disposizioni

Per la pesca si stabilisce che la Giunta regionale approva ogni anno, entro il 15 febbraio, il calendario ittico. Per la caccia si includono le nutrie tra gli animali considerati e si elimina un riferimento all’oblazione in una norma sanzionatoria.

Sono infine apportate modifiche puntuali alla disciplina dei fossili e dei minerali da collezione e alla normativa sulle reti in fibra ottica, con maggiore richiamo alle norme statali su beni culturali, paesaggio e procedure semplificate. La legge contiene anche una clausola di invarianza finanziaria e entra in vigore il 30 aprile 2022.

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