Cassazione Penale, Sentenza n. 31858/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Cremona (27/10/2023) che aveva condannato Sandu per i reati di falsità/induzione in errore in relazione all'ufficio ACI PRA (rilascio di 23 carte di circolazione e certificati di proprietà attestanti falsamente la sua titolarità di un'impresa individuale fittizia) e truffa ai danni dello Stato (risparmio tributario), con pena complessiva di 3 anni e 6 mesi e interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il Procuratore generale ha censurato il mancato esame e la mancata applicazione, da parte del giudice di merito, della misura di sicurezza dell'allontanamento/espulsione prevista dall'art. 235 cod. pen., sostenendo che la pericolosità sociale dell'imputato risultava dalla stessa motivazione della sentenza (protrazione della condotta per tre anni, insidiosità, uso dei veicoli per reati o da conducenti senza patente, ruolo di prestanome), e che la mancata applicazione avrebbe richiesto motivazione esplicita alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità citata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha ribadito che l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 235 cod. pen. è facoltativa e subordinata alla valutazione, con congrua motivazione, della pericolosità sociale (art. 199 e ss., art. 133 e art. 203 cod. pen.). La Corte ha esaminato i due indirizzi giurisprudenziali sul dovere argomentativo del giudice quando non applica la misura: uno più permissivo (si presume una valutazione negativa anche se non esplicitata) e uno, ritenuto preferibile dalla Corte, che richiede coerenza logico-giuridica tra la motivazione e la mancata applicazione, salvo che emergano indicatori di pericolosità nella sentenza non riportati nella decisione sulla misura. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale (valorizzazione della confessione con attenuanti generiche e al contempo richiamo alla protrazione e insidiosità della condotta) non risultasse manifestamente contraddittoria rispetto alla mancata applicazione dell'espulsione; pertanto non vi è vizio di motivazione e non è richiesta l'applicazione della misura. Ricorso respinto.
Norme richiamate
La misura di sicurezza dell'allontanamento o espulsione è facoltativa e applicabile solo se il giudice, con motivazione adeguata, accerta la pericolosità sociale del condannato; non è automatica al superamento di una certa soglia criminosa, ma richiede valutazione concreta ex art. 199 e ss.
Disciplina generale delle misure di sicurezza: la loro applicazione presuppone accertamento della pericolosità sociale e adeguata motivazione del giudice di merito.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dei parametri rilevanti nella determinazione della pericolosità sociale ai fini delle misure di sicurezza, richiamati ai fini dell'art. 203 cod. pen.
Richiama i criteri di cui all'art. 133 per la valutazione della pericolosità sociale; la pericolosità è sostanzialmente la probabilità che il soggetto commetta ulteriori reati (es. reiterazione).
Norma normativa richiamata per contrasto: in quel caso la legge esprime un obbligo di espulsione per alcuni reati, evidenziando la differenza con l'art. 235 (che è invece facoltativo). La citazione serve a mostrare che la lettera della norma può rendere obbligatoria l'espulsione in altri contesti.
art. 48, 479, 640, comma 2, n. 1) cod. pen.
Articoli penali in base ai quali Sandu è stato condannato: riguardano le fattispecie per cui è stata riconosciuta la responsabilità penale (falsa rappresentazione di titolarità di beni/atti pubblici, emissione di documenti, truffa aggravata).
Sentenza Corte Costituzionale n. 58/1995
Citata dal Procuratore generale come criterio interpretativo in materia di misure espulsive e pericolosità sociale; richiamata a sostegno della tesi che la motivazione della pericolosità sociale può rendere necessaria l'espulsione, ma la Corte di Cassazione non l'ha ritenuta sufficiente a ribaltare il caso concreto senza vizio motivazionale.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 235 cod. pen. (espulsione/allontanamento dello straniero) è discrezionale: il giudice la può adottare solo dopo aver accertato e motivato la pericolosità sociale del condannato sulla base dei criteri di cui all'art. 133 e 203 cod. pen.
- Se la motivazione della sentenza contiene elementi che indicano pronunciate caratteristiche negative o reiterazione della condotta, la mancata esplicita valutazione dell'art. 235 può essere censurata per illogicità solo se sussiste una incongruenza manifesta tra i rilievi negativi e l'omessa decisione sulla misura.
- Esiste un indirizzo preferibile che richiede coerenza logico-giuridica interna della sentenza: il giudice dovrebbe, quando emergono indicatori rilevanti di pericolosità, affrontare esplicitamente la questione dell'applicazione della misura; tuttavia, se la motivazione complessiva non è manifestamente contraddittoria, l'omissione non determina automaticamente la cassazione.
- La confessione e il riconoscimento di circostanze attenuanti possono ridurre il rilievo della pericolosità sociale ai fini della misura di sicurezza, specie se la condotta, sebbene ripetuta o insidiosa, non costituisce prova certa di probabilità di ulteriori reati.
- Fatti quali il ruolo di 'prestanome' o l'impiego di veicoli per altri reati sono elementi valutabili come indicatori di pericolosità, ma la loro sola presenza non obbliga all'espulsione: è necessaria una valutazione motivata della probabilità di reiterazione.
- In impugnazioni simili, il ricorrente deve dimostrare o evidenziare una frattura logica tra i fatti e la mancata applicazione della misura; la Corte di legittimità può intervenire solo in presenza di vizio motivazionale manifesto.
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