L.R. Campania 37/2020
Norme contro la violenza e le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 (Istituzione della Consulta regionale femminile) [...]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Campania promuove prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime di violenza e discriminazioni legate a orientamento sessuale o identità di genere, istituendo Osservatorio, Fondo di solidarietà, rifugi e sportelli arcobaleno. Prevede azioni in scuola, lavoro, comunicazione e servizi regionali, oltre a modifiche alla Consulta regionale femminile. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione (10 agosto 2020).
Misure regionali contro violenza e discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere, con modifiche alla Consulta femminile
Norme contro la violenza e le discriminazioni per orientamento sessuale o identità di genere
La legge disciplina, per la Regione Campania, un insieme coordinato di misure di prevenzione, contrasto e sostegno rispetto alla violenza e alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Il provvedimento interviene anche sulla Consulta regionale femminile e istituisce strumenti di monitoraggio, assistenza e finanziamento.
Principi generali e finalità
La Regione Campania riconosce tali discriminazioni e violenze come violazioni dei diritti umani e della dignità personale, nonché lesioni della libertà, della salute e della piena cittadinanza. In attuazione di principi costituzionali ed euro-unitari, la Regione si impegna a:
- prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione, anche online;
- promuovere cultura del rispetto, non violenza, educazione alla relazione e all’affettività;
- sostenere la libera espressione dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere;
- garantire accesso non discriminatorio ai servizi regionali;
- monitorare il fenomeno tramite dati, ricerche e studi;
- applicare una programmazione integrata delle attività.
Interventi di accoglienza, soccorso e sostegno alle vittime
La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, protezione e sostegno per le vittime di violenza o discriminazione legate a orientamento sessuale o identità di genere, nell’ambito del sistema integrato dei servizi alla persona. Può inoltre stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti del terzo settore operanti nel settore.
Sono previsti:
- i rifugi arcobaleno, come strutture funzionali agli interventi in favore delle vittime e di soggetti vulnerabili per il contesto sociale o familiare;
- gli sportelli arcobaleno, come punti di ascolto, orientamento e consulenza, utili anche per segnalare discriminazioni in ambito familiare, lavorativo, scolastico e sociale.
Tali strutture operano garantendo l’anonimato delle vittime e possono essere gestite da enti locali, soggetti del privato sociale ed enti del terzo settore. Devono operare in modo integrato con la rete sociosanitaria e assistenziale, garantendo, secondo necessità, assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale. Possono anche svolgere iniziative culturali e di sensibilizzazione.
La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, criteri e modalità per l’istituzione dei rifugi e degli sportelli, i requisiti strutturali e gestionali, i criteri di valutazione e istituisce il Registro dei rifugi e degli sportelli arcobaleno, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Sensibilizzazione, prevenzione e informazione
La Regione promuove progetti e iniziative di sensibilizzazione e prevenzione in ambito lavorativo, scolastico, formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago. Le iniziative mirano alla diffusione della cultura del rispetto dei diritti della persona e possono essere sviluppate anche tramite esperienze tra pari.
D’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, la Regione favorisce inoltre l’attivazione, presso istituti scolastici e piattaforme informatiche, di sportelli di sensibilizzazione e prevenzione rivolti anche a docenti, personale non docente e genitori, per individuare segnali di violenza e discriminazione.
Sul piano dell’informazione pubblica, la Regione promuove la conoscenza delle misure previste dalla legge e delle modalità di accesso ai servizi di sostegno disponibili.
Contrasto alle discriminazioni nella comunicazione
La Regione promuove un uso responsabile degli strumenti di comunicazione, campagne contro la violenza e le discriminazioni e azioni volte a rappresentare in modo rispettoso la diversità, superando stereotipi nei media e nella pubblicità. È prevista la collaborazione con amministrazioni pubbliche, operatori della comunicazione, AGCM, AGCOM e Ordine dei giornalisti della Campania.
Il CO.RE.COM., nell’ambito delle proprie funzioni e risorse:
- effettua rilevazioni periodiche o su segnalazione su contenuti televisivi, radiofonici e messaggi commerciali eventualmente discriminatori;
- segnala alle autorità competenti i casi non conformi ai codici di autoregolamentazione;
- assicura spazi di informazione ed espressione sulle tematiche della legge;
- formula proposte ai concessionari pubblici e privati per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale
La Regione adotta interventi per contrastare atti e comportamenti discriminatori tramite specifiche progettualità nelle politiche attive del lavoro e nella formazione professionale. Favorisce inoltre comportamenti improntati al rispetto di ogni orientamento sessuale o identità di genere nella formazione e nell’aggiornamento del personale dei propri uffici ed enti.
La Giunta regionale definisce criteri e modalità per l’attuazione di tali misure.
Ruolo del Difensore civico regionale
L’ufficio del Difensore civico regionale interviene, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, a tutela di singoli, enti o associazioni quando abbia notizia di provvedimenti, atti o comportamenti regionali contrari al principio di non discriminazione, in particolare per orientamento sessuale o identità di genere.
Il Difensore civico può:
- rilevare disposizioni di legge o di regolamento, oppure prassi e comportamenti, in contrasto con la legge;
- segnalarli agli organi competenti;
- agire a tutela dei diritti delle persone discriminate.
Osservatorio regionale e banca dati
È istituito presso il Consiglio regionale l’Osservatorio regionale sulla violenza e le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. L’Osservatorio:
- raccoglie dati e monitora i fenomeni in Campania, trasmettendo eventuali segnalazioni agli organi competenti;
- raccoglie ed elabora buone prassi;
- collabora con istituzioni, enti, organismi, esperti e professionisti per prevenire e contrastare tali fenomeni.
L’Osservatorio opera in piena autonomia e indipendenza. Il Presidente del Consiglio regionale predispone un avviso pubblico per un elenco ristretto di candidati con comprovata esperienza; il Consiglio regionale elegge, con votazione separata, il Presidente e quattro componenti. I componenti restano in carica per la legislatura e comunque fino alla nomina dei successori, svolgono l’incarico a titolo gratuito e possono essere revocati per gravi motivi morali o per gravi violazioni di legge.
Il Consiglio regionale assicura il supporto organizzativo nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi oneri. L’Osservatorio presenta una relazione annuale sui casi, sullo stato dei servizi e sull’efficacia delle azioni promosse; la relazione è pubblicata sul sito istituzionale.
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore, la Giunta deve predisporre un protocollo d’intesa con l’UNAR per uniformare monitoraggio e gestione dei casi e promuovere iniziative comuni di sensibilizzazione. È inoltre istituita una banca dati regionale telematica, collocata sul sito istituzionale, con possibile supporto tecnico-scientifico di enti di ricerca, università e aziende sanitarie. Il trattamento dei dati deve rispettare riservatezza, anonimato e normativa in materia di protezione dei dati personali.
Clausola valutativa e monitoraggio dell’attuazione
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e valuta i risultati ottenuti. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore e con cadenza biennale, la Giunta presenta alla commissione consiliare competente una relazione su:
- andamento del fenomeno sul territorio regionale, anche nel quadro nazionale;
- azioni intraprese e risultati;
- risorse erogate e soggetti beneficiari;
- criticità applicative.
Le relazioni sono rese pubbliche. I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie. Il Consiglio regionale promuove anche momenti di dibattito pubblico sugli esiti della legge.
Fondo di solidarietà per le vittime
È istituito un Fondo di solidarietà per sostenere le vittime di violenza determinata da orientamento sessuale o identità di genere. Il Fondo finanzia:
- contributi per cure mediche, psicologiche e accompagnamento delle vittime;
- azioni giudiziarie e preparatorie, compresa l’eventuale consulenza civilistica o la consulenza tecnica di parte.
Le linee guida attuative sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Copertura finanziaria
Gli oneri sono coperti, per gli anni 2020, 2021 e 2022, mediante prelevamento di euro 100.000,00 annui dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, con corrispondente incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del bilancio regionale 2020-2022.
Modifiche alla Consulta regionale femminile
La legge modifica la disciplina della Consulta regionale femminile prevedendo che:
- la Consulta sia nominata dal Presidente del Consiglio regionale all’inizio di ogni legislatura e resti in carica fino al nuovo insediamento;
- la presidenza sia affidata a una componente eletta ogni trenta mesi tra le donne della Consulta;
- il regolamento interno, approvato dalla Consulta e ratificato dall’Ufficio di Presidenza, preveda la decadenza per assenze plurime;
- il programma annuale di attività con previsione di spesa sia approvato con le stesse modalità di voto e sottoposto all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, avvenuta il 10 agosto 2020.
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