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Legge

L.R. Campania 35/2020

Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 35/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Campania il servizio di Psicologia di base, organizzato dalle ASL nei distretti sanitari e rivolto al supporto psicologico primario, con elenchi provinciali, requisiti professionali, controlli e copertura finanziaria per il 2020-2021. Modifica inoltre la disciplina del Garante dei diritti delle persone con disabilità e dei dispensari farmaceutici.

Istituzione del servizio di psicologia di base in Campania e modifiche su Garante disabilità e dispensari farmaceutici

Istituzione del servizio di Psicologia di base in Campania

La legge regionale istituisce, nell’ambito della tutela della salute, il servizio di Psicologia di base per far fronte anche ai bisogni assistenziali emersi dopo il Covid-19. Il servizio opera in Campania come supporto integrativo e complementare rispetto alle altre norme regionali e si colloca nel sistema delle cure primarie, a sostegno di singoli, coppie e famiglie.

Finalità del servizio e funzioni generali

Il servizio è pensato per sostenere l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell’individuare e affrontare i bisogni assistenziali di base dei cittadini. Le finalità comprendono:

  • intercettare e ridurre il peso dei disturbi psicologici nella popolazione;
  • intercettare bisogni di benessere psicologico spesso inespressi;
  • organizzare un’assistenza psicologica decentrata;
  • integrare il servizio con le strutture specialistiche psicologiche, di salute mentale e con i servizi sanitari generali;
  • gestire problematiche comportamentali ed emotive connesse alla pandemia Covid-19.

Assetto organizzativo e soggetti coinvolti

Il servizio è realizzato da ciascuna ASL a livello dei distretti sanitari di base ed è svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale, denominati Psicologi di base. La Giunta regionale deve disciplinare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la formazione degli elenchi provinciali e la gestione degli incarichi convenzionali. In ciascun distretto sanitario di base le attività devono essere garantite da almeno due Psicologi di base, in sinergia con le strutture distrettuali.

Compiti dello Psicologo di base

Lo Psicologo di base opera nel distretto sociosanitario, in collaborazione con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali. Svolge assistenza psicologica primaria, garantisce un primo livello di intervento accessibile, efficace e integrato, e assicura una presa in carico rapida. Le aree di intervento prioritarie includono adattamento a eventi critici, sintomi ansioso-depressivi, fasi del ciclo di vita, disagi emotivi transitori, sostegno in caso di diagnosi infausta o cronicità, scarsa aderenza alla cura, richieste inappropriate di prestazioni sanitarie, problematiche psicosomatiche e supporto al team sanitario.

Presa in carico e relazione con altri servizi

Lo Psicologo di base assume la richiesta di assistenza e costruisce un progetto clinico comprensivo di valutazione diagnostica e programma di supporto psicologico, avvalendosi anche di strutture pubbliche e private di secondo livello. Se la richiesta proviene dal medico di base, dal medico di fiducia, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista, questi possono avvalersi dello Psicologo di base territorialmente competente.

Elenchi provinciali e requisiti di accesso

È istituito l’elenco provinciale degli psicologi delle cure primarie. Possono iscriversi i professionisti in possesso di:

  • laurea in psicologia;
  • iscrizione all’Albo degli psicologi;
  • assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con strutture del SSN o regionale;
  • specifiche competenze e titoli definiti dalla Giunta regionale;
  • attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Campania dopo la frequenza e il superamento di un corso semestrale specifico.

In prima applicazione, in attesa dei corsi abilitanti, possono accedere agli elenchi anche psicologi e psicologi psicoterapeuti che documentino almeno due anni di attività, con qualsiasi contratto, presso ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS e strutture convenzionate della Regione Campania, con documentazione fiscale per le strutture convenzionate.

Organizzazione territoriale, coordinamento e costi

I servizi di Psicologia di base interagiscono con Comuni singoli o associati e con gli Ambiti territoriali per il sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. In ciascuna ASL il direttore dell’UO complessa di Psicologia clinica, se esistente, o il dirigente psicologo del distretto svolge funzioni di referente clinico e di coordinamento/programmazione, interfacciandosi con la Regione per valutazione, innovazione e programmazione.

Lo Psicologo di base può operare anche in locali messi a disposizione dall’ente locale mediante accordo tra ASL ed enti locali. La legge prevede inoltre che la Giunta definisca con proprio provvedimento le competenze e i titoli specifici richiesti. I costi dell’assistenza sono a carico del SSR, eventualmente integrati con risorse dei Piani di zona; è previsto un ticket a carico del paziente, la cui esigibilità e importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo

La qualità dell’assistenza è verificata e controllata dagli organi competenti del Servizio sanitario regionale. Gli Psicologi di base devono trasmettere una relazione annuale sull’attività al dirigente psicologo aziendale, che la inoltra ai servizi competenti del SSR per le valutazioni di verifica, controllo e monitoraggio.

Osservatorio regionale

La Regione istituisce un Osservatorio regionale indipendente con funzioni di controllo, programmazione e indirizzo delle attività dello Psicologo di base, in relazione anche ai bisogni di salute emergenti nel territorio. L’organismo comprende rappresentanti professionali, accademici, regionali, sanitari e delle categorie interessate. La Giunta disciplina l’organizzazione e individua le strutture regionali di supporto. La partecipazione è gratuita, senza compensi, gettoni o rimborsi.

Copertura finanziaria

Gli oneri sono quantificati in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La copertura avviene con risorse già attribuite alle ASL per il servizio sanitario regionale e con somme iscritte nella Missione 13, Programma 01, Titolo 01 del bilancio 2020-2022.

Modifiche alla disciplina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

La legge modifica la disciplina del Garante regionale: l’elezione avviene tra candidati con requisiti del bando pubblico e con esperienza documentata almeno triennale in politiche sociali ed educative. L’elezione richiede la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni e la maggioranza semplice nella terza. Il mandato dura cinque anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio regionale, con possibilità di una sola rielezione; le funzioni restano prorogate fino all’insediamento del successore.

Modifiche sulla disciplina dei dispensari farmaceutici

La legge interpreta la disciplina regionale sui dispensari farmaceutici nel senso che la loro istituzione è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge statale sui farmacisti rurali. I Comuni devono chiudere i dispensari che operano senza che ricorra una di tali ipotesi, anche se istituiti prima della nuova disposizione, ferme restando le sanzioni previste. Per l’assegnazione del farmacista, il Comune seleziona tra i titolari di farmacie della zona quello che, in risposta ad avviso pubblico, offre il servizio più adeguato alle esigenze locali, valutando orari di apertura e dotazione di medicinali; in caso di offerte equivalenti, è preferita la farmacia più vicina.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

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