Circolare Inail n. 45 del 1° agosto 2025
Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi con decorrenza 1° luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi per danno biologico, disposta con decreto ministeriale 20 giugno 2025, n. 85, sulla base della variazione dell'indice ISTAT (0,8%) e con decorrenza 1° luglio 2025. La rivalutazione si aggiunge agli incrementi precedentemente riconosciuti e si applica sia agli importi in capitale sia alla quota biologica dei ratei di rendita; gli importi saranno liquidati d'ufficio secondo le modalità ordinarie.
Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi con decorrenza 1° luglio 2025
Punti principali
Quadro normativo
Richiamo delle principali norme di riferimento: DPR 1124/1965, D.Lgs. 38/2000 (art.13), DM 12/7/2000 (tabelle), DM 23/4/2019 (nuova tabella capitali), leggi di stabilità e decreti ministeriali e delibera CdA Inail n.43/26.3.2025.
Misura e decorrenza della rivalutazione
L'ISTAT ha rilevato una variazione dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,8%; con DM 20/6/2025, n.85 la rivalutazione degli importi è fissata in tale misura con decorrenza 1° luglio 2025.
Ambito di applicazione
La rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2025; si applica alla quota di rendita che ristora il danno biologico e ai capitali riferiti alla tabella vigente alla data dell'evento lesivo.
Indennizzi in rendita
Per i ratei maturati dal 1° luglio 2025 l'incremento si applica agli importi della quota biologica comprensiva delle precedenti rivalutazioni; i relativi importi saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
Indennizzi in capitale
L'incremento si applica ai capitali erogati a seguito di provvedimenti adottati dal 1° luglio 2025, tenuto conto della tabella del danno biologico riferita alla data dell'evento (tabella 2019 per eventi dal 1° gennaio 2019 in poi, precedenti tabelle per eventi anteriori).
Accertamenti provvisori, revisioni e aggravamenti
Per accertamenti provvisori effettuati dal 1° luglio 2025 la rivalutazione sarà corrisposta dopo l'accertamento definitivo; se acconti erogati prima del 1° luglio e definitivo dopo, la rivalutazione si applica all'importo definitivo. In caso di revisione o aggravamento, la rivalutazione riguarda solo i maggiori importi liquidati dalla data del 1° luglio 2025.
Modalità di liquidazione
Gli importi derivanti dalla rivalutazione saranno liquidati d'ufficio con le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche; gli interessati riceveranno apposito provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale.
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