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Sentenza

Sentenza del 21/09/2020 n. 19662 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Recupero, disposto dall'Agenzia delle Entrate con atto notificato il 30/04/2009, di imposte (Irpeg) non versate per l'anno 1999 in relazione alla fruizione di una esenzione triennale dall'imposta sul reddito prevista dalla normativa nazionale (L. 549/1995 art.3 c.70 e D.L. 331/1993 art.66 c.14 conv. L.427/1993) che la Commissione Europea aveva dichiarato aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune nella Decisione 2003/193/CE; questioni sollevate: improcedibilità del recupero per attività non concorrenziali, natura di "aiuto esistente", applicazione della regola de minimis, corretto calcolo e decorrenza degli interessi, efficacia del condono tombale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso proposti dalla società (fra cui la contestazione della qualificazione della moratoria fiscale come aiuto di Stato, l'eccezione di "aiuto esistente", la preclusione per adesione al condono e l'inammissibilità della questione costituzionale). È stato invece accolto il quarto motivo relativo all'errata determinazione degli interessi: la Corte ha ritenuto che, ai sensi del rinvio al Regolamento CE n.794/2004 operato dal D.L. 185/2008 e delle modifiche del Regolamento n.271/2008, il ricalcolo degli interessi deve essere effettuato ad intervalli annuali (non quinquennali). La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo punto e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in diversa composizione per il ricalcolo degli interessi e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Decisione della Commissione delle Comunità Europee 2003/193/CE (5 giugno 2002)

    Ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'esenzione fiscale triennale concessa alle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria; la Corte nazionale non può riesaminare la valutazione di merito compiuta dalla Commissione e l'ordinato recupero è obbligatorio.

  • Regolamento CE n. 794/2004 (Capo V, artt. 9, 11, 13)

    Fornisce le modalità di calcolo degli interessi sul recupero degli aiuti; attraverso il rinvio del D.L. 185/2008 le modalità possono essere applicate anche a decisioni notificate anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • Regolamento (CE) n. 271/2008 (modifica art.11 del Reg. 794/2004)

    Ha modificato la periodicità del ricalcolo degli interessi (passando al ricalcolo annuale); la Corte ha ritenuto il rinvio nazionale 'mobile' e quindi applicabile per il ricalcolo annuale.

  • Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 24 (convertito L. 2/2009)

    Ha imposto all'Amministrazione finanziaria l'attuazione della decisione della Commissione e il recupero degli aiuti; il richiamo al Regolamento 794/2004 per il calcolo degli interessi è legittimo e compatibile col diritto comunitario (anche retroattivamente, secondo la CGUE).

  • L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, c.70 e D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art.66, c.14 (conv. L.427/1993)

    Norme nazionali che prevedevano l'esenzione triennale ritenuta dalla Commissione aiuto di Stato incompatibile; la loro applicazione ha dato luogo all'obbligo di recupero.

  • Tribunale dell'Unione Europea, sentenza 11 giugno 2009, causa T-297/02; Corte di Giustizia UE, sentenza 11 dicembre 2011, C-319/09P

    Hanno confermato la qualificazione dell'esenzione come aiuto di Stato e la legittimità dell'ordine di recupero, escludendo che si tratti di un aiuto già esistente non soggetto a recupero.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    Regola l'ammissibilità di domande nuove in appello: la Corte ha ritenuto che le questioni relative alla decorrenza e al ricalcolo annuale degli interessi non fossero domande nuove ma specificazioni dell'originaria contestazione e dunque ammissibili.

  • L. 23 ottobre 2002, n. 289, art. 9 (condono tombale)

    La definizione automatica prevista dal condono è efficace limitatamente alle pretese fiscali ordinarie, ma non impedisce il recupero di somme derivanti da esenzioni dichiarate illegittime come aiuti di Stato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42; L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; Cost. art. 117

    Richiamate in relazione ai poteri e doveri dell'Amministrazione finanziaria e al controllo giurisdizionale: non sono d'ostacolo all'obbligo di attuazione del diritto comunitario e al sindacato procedurale a favore del contribuente.

Massime di principio

  • Se la Commissione Europea dichiara una misura nazionale aiuto di Stato incompatibile e dispone il recupero, l'amministrazione nazionale è obbligata a procedere al recupero; il giudice nazionale non può riesaminare la valutazione di merito della Commissione.
  • Per l'emissione dell'atto di recupero l'Amministrazione deve provare essenzialmente che il destinatario è il beneficiario identificato dalla normativa (es. società costituita ai sensi della L. 142/1990) e che ha effettivamente usufruito dell'esenzione; spetta al beneficiario dimostrare eventuali esenzioni dall'ambito (es. regola de minimis).
  • Il richiamo normativo operato da una disposizione nazionale (D.L. 185/2008) ai criteri di calcolo previsti da regolamenti UE può rendere applicabili tali modalità anche a decisioni di recupero anteriori, purché compatibile con la giurisprudenza della Corte di Giustizia; in particolare il ricalcolo degli interessi può seguire le modifiche regolamentari intervenute successivamente se il rinvio è inteso 'mobile'.
  • La partecipazione al condono tombale non impedisce il recupero di somme corrispondenti a vantaggi riconosciuti illegittimamente come aiuti di Stato: il diritto comunitario prevale sulle norme di impunità fiscale nazionale.
  • Le questioni procedurali e di calcolo (es. decorrenza e periodicità del ricalcolo degli interessi) devono essere chiarite e determinate dal giudice nazionale; errori nella determinazione degli interessi possono comportare la cassazione parziale e il rinvio per nuovo calcolo.

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