Risposta n. 844 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene un approccio sostanziale: dall'inizio effettivo dei lavori o dal rilascio dei titoli edilizi che attestano la trasformazione (o dal passaggio catastale in F in caso di demolizione) diventerebbe possibile detrarre l'IVA sui lavori e rettificare l'IVA non detratta all'acquisto; inoltre chiede detrazione immediata per immobili strumentali in categoria D e per semplici unita' abitative accessorie strettamente funzionali.
Interpello su applicazione artt. 19-bis1, lett. i) e 19-bis2 DPR 633/1972 relativo alla detraibilita' dell'IVA su acquisti di immobili abitativi trasformati in immobili strumentali
Il quesito
La societa' chiede se e quando possa detrarre l'IVA sui lavori di demolizione/ricostruzione o ristrutturazione finalizzati a ottenere immobili strumentali e se e quando sia possibile rettificare (recuperare) l'IVA resa indetraibile all'atto dell'acquisto delle unita' abitativa ai sensi dell'art. 19-bis2.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene prevalente l'elemento formale della classificazione catastale: la categoria F e' transitoria e le unita' restano considerate abitative fino al completamento dei lavori e al nuovo accatastamento in categorie strumentali; quindi la detrazione e la rettifica ex art.19-bis2 sono ammesse solo a partire dal periodo d'imposta in cui avviene l'accatastamento definitivo come beni strumentali. L'eccezione e' confermata per fabbricati gia' classificati come strumentali (categoria D) all'acquisto. Il terzo punto relativo alle unita' accessorie e' ritenuto non ammissibile per carenza di specificita'.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 21 dic 2021Risposta n. 838 del 21/12/2021
- Interpello · 21 dic 2021Risposta n. 839 del 21/12/2021
- Interpello · 21 dic 2021Risposta n. 840 del 21/12/2021
- Interpello · 21 dic 2021Risposta n. 841 del 21/12/2021
- Interpello · 21 dic 2021Risposta n. 842 del 21/12/2021
- Interpello · 21 dic 2021Risposta n. 843 del 21/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →