Deliberazione n. 17 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso su Instagram senza consenso. L’Autorità conferma le misure urgenti disposte dal dirigente competente: impedire la diffusione del materiale trasmesso in hash e conservare per 12 mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori e con misure idonee a tutelare l’identificabilità degli interessati.
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un intervento d’urgenza su materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione di possibile diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina c.d. revenge porn di cui all’art. 144-bis del Codice privacy.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardavano. Il Garante richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere la segnalazione;
- la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva ratifica dell’Autorità.
Misure urgenti disposte il 7 gennaio 2025
Con determinazione n. 1 del 7 gennaio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis e ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il provvedimento del 16 gennaio 2025 ratifica la determinazione urgente già adottata il 7 gennaio 2025. Il Garante dà atto dell’esame della documentazione e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, confermando così le misure adottate nei confronti del gestore della piattaforma.
Esito e rilievi operativi
Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né una valutazione su illeciti già consumati in chiave repressiva; la sua funzione è preventiva e conservativa. Per gli operatori, il caso evidenzia l’uso della procedura d’urgenza in materia di revenge porn, la centralità della rapidità di intervento e la necessità di conservare eventuale materiale solo in chiaro, per un tempo limitato e con tecniche che ne riducano l’identificabilità.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione dell’interessato che ha rappresentato il rischio di diffusione, tramite una piattaforma digitale indicata come Instagram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, rientranti nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con determinazione n. 1 del 7 gennaio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato in via d’urgenza a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare misure immediatamente efficaci per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, a soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione agli atti, ratifica il provvedimento d’urgenza adottato il 7 gennaio 2025 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma un intervento amministrativo preventivo e conservativo volto a evitare la diffusione del materiale e a preservarne l’eventuale valore probatorio.
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