L.R. Valle d'Aosta 17/2002
Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riconosce in Valle d’Aosta un assegno integrativo mensile reversibile agli ex combattenti beneficiari delle norme statali richiamate, pari alla maggiorazione pensionistica prevista dalla legge n. 140/1985. La domanda va presentata alla struttura regionale competente; il beneficio è concesso con deliberazione della Giunta regionale ai residenti o agli iscritti AIRE in un Comune valdostano. Prevista copertura finanziaria dal 2001 e applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione.
Assegno integrativo regionale per ex combattenti
Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti
La legge disciplina per la Valle d’Aosta un assegno integrativo regionale mensile, a carattere reversibile, destinato a specifiche categorie di ex combattenti già tutelate dalla normativa statale richiamata. Il provvedimento definisce i beneficiari, le modalità di concessione ed erogazione, nonché la copertura finanziaria della misura.
Oggetto e misura del beneficio
La Regione riconosce un assegno integrativo regionale mensile agli ex combattenti individuati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dalla legge 15 aprile 1985, n. 140. L’importo dell’assegno è pari alla maggiorazione del trattamento pensionistico prevista dall’articolo 6 della legge n. 140/1985, come modificato dalla legge n. 114/1987.
Beneficiari e requisito territoriale
Possono accedere al beneficio i soggetti rientranti nelle categorie richiamate dalla legge, purché:
- siano residenti in Valle d’Aosta, oppure
- siano iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) in un Comune della Valle d’Aosta.
La formulazione originaria limitava la platea ai soli residenti in Valle d’Aosta; la norma è stata successivamente ampliata per includere anche gli iscritti AIRE in un Comune valdostano.
Concessione e presentazione della domanda
L’assegno è concesso con deliberazione della Giunta regionale, su domanda degli interessati. La domanda deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di previdenza e assicurazioni sociali, alla quale è altresì demandata la gestione degli adempimenti necessari per l’attuazione della legge.
Modalità di erogazione
La Regione provvede al pagamento dell’assegno mensile con una delle seguenti modalità:
- direttamente tramite i propri uffici;
- avvalendosi di enti regionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali;
- mediante convenzioni con enti pubblici nazionali operanti nel medesimo settore.
Disciplina procedimentale
La Giunta regionale è incaricata di disciplinare con propria deliberazione ogni ulteriore aspetto procedimentale relativo sia alla concessione sia all’erogazione dell’assegno integrativo.
Copertura finanziaria
L’onere della legge è quantificato in lire 2.000 milioni per l’anno 2001, pari a euro 1.032.913, e in euro 1.033.000 annui a decorrere dal 2002. La copertura è assicurata mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo globale per il finanziamento di spese correnti, con imputazione all’accantonamento relativo all’“Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex-combattenti” previsto nel bilancio regionale 2001 e nel pluriennale 2001/2003. La Giunta è autorizzata ad adottare le necessarie variazioni di bilancio.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Rilevanza attuale
Il beneficio è collegato a una platea di ex combattenti e a una specifica integrazione pensionistica; la norma conserva rilievo solo per i soggetti ancora potenzialmente titolari del trattamento e per gli effetti economici connessi, ma riguarda una disciplina datata e riferita a stanziamenti di bilancio degli anni 2001-2002.
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