Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 712 del 27/11/2025

Provvedimento del 27 novembre 2025

Garante Privacy712

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il Garante conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne eventuale copia in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi, con cautele per impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica d’urgenza per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti

Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di una serie di determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, in materia di possibile diffusione tramite piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato rischio di diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati;
  • la previsione secondo cui il Garante deve decidere entro quarantotto ore dalla segnalazione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo ratifica successiva.

Sezione d’urgenza adottata dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina citata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, con determinazioni nn. 440, 441 e 442 del 17 novembre 2025, misure urgenti rivolte ai gestori delle piattaforme indicate nella segnalazione.

In particolare ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la previsione di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Esito finale

Esaminate le osservazioni presentate e la documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 17 novembre 2025. Il contenuto decisorio è dunque limitato alla conferma delle misure urgenti di blocco/prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale, senza irrogazione di sanzioni o ulteriori prescrizioni oltre quelle già disposte in via d’urgenza.

Punti principali

Origine del procedimento e base normativa

Il procedimento origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, anche attraverso piattaforme digitali. Il Garante richiama inoltre il termine di quarantotto ore per la decisione e la disciplina interna che consente l’adozione urgente di provvedimenti del dirigente competente, con successiva ratifica dell’Autorità.

Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazioni nn. 440-442 del 17 novembre 2025, ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Ha inoltre prescritto la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante, esaminata la documentazione e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ratifica ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati il 17 novembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalipubblica amministrazionemisure di sicurezzadiritti della persona

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.