L.R. Umbria 1/2003
Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale dell’Umbria il Centro Studi Giuridici e Politici, dotato di personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria, per promuovere studi e ricerche in ambito giuridico e politico. Definisce soci, organi, attività, entrate, rimborsi e contributi, disciplina bilanci e gestione finanziaria, contiene una norma transitoria e abroga la precedente l.r. 38/1975.
Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici dell’Umbria
Costituzione del Centro Studi Giuridici e Politici dell’Umbria
La legge istituisce presso il Consiglio regionale dell’Umbria un Centro Studi Giuridici e Politici con finalità di ricerca e promozione culturale. Il Centro opera come strumento di approfondimento scientifico sulle problematiche giuridiche e politiche di interesse per la comunità regionale umbra.
Finalità e funzioni del Centro
Il Centro ha sede a Perugia, presso il Consiglio regionale, e promuove studi e ricerche nelle scienze giuridiche e politiche per contribuire alle dinamiche dell’istituzione regionale e all’analisi delle questioni di interesse per il territorio umbro. La sua attività deve essere improntata a rigore scientifico e pluralità di orientamenti.
Attività istituzionali
Le finalità sono perseguite mediante:
- organizzazione di convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni scientifiche e culturali;
- cura e pubblicazione di volumi e periodici;
- realizzazione di ricerche;
- rapporti di collaborazione e scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali e internazionali;
- altre iniziative idonee a perseguire gli scopi istituzionali.
Natura giuridica, autonomia e statuto
Il Centro ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria e finanziaria. Lo statuto disciplina l’attività e il funzionamento dell’ente e deve prevedere, tra l’altro:
- composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi, nonché le procedure di nomina, anche in deroga alla disciplina regionale richiamata;
- funzioni del Consiglio direttivo nella determinazione e attuazione dei programmi, compresi i rapporti di collaborazione esterna;
- riserva al Consiglio regionale della nomina di due terzi dei membri del Consiglio direttivo;
- nomina del Presidente da parte del Consiglio direttivo;
- poteri del Presidente di vigilanza e coordinamento per l’attuazione di indirizzi e programmi;
- modalità di ammissione ed esclusione dei soci, con decisione affidata all’Assemblea.
Soci e organi del Centro
Possono essere soci associazioni culturali, enti e istituzioni pubbliche e private, oltre alle persone fisiche che condividano le finalità istituzionali.
Gli organi del Centro sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Entrate e utilizzo di risorse regionali
Le entrate del Centro derivano da:
- dotazioni della Regione;
- quote dei soci;
- altri contributi;
- eventuali donazioni.
Per realizzare i fini statutari, il Centro può utilizzare uffici, mezzi e personale del Consiglio regionale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.
Trattamento economico e rimborsi
Le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi spetta il solo rimborso delle spese di viaggio sostenute nello svolgimento dei compiti istituzionali, secondo la normativa vigente.
La disciplina del trattamento economico prevede inoltre:
- gettone di euro 150,00 al giorno al Presidente del Consiglio direttivo;
- gettone di euro 100,00 al giorno agli altri membri del Consiglio direttivo;
- gettone di euro 50,00 al giorno ai membri del Collegio dei revisori;
- rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per i componenti degli organi indicati.
Bilancio, programmazione e gestione finanziaria
Il Consiglio direttivo predispone il bilancio di previsione annuale, corredato dal programma delle attività, che l’Assemblea dei soci approva e trasmette al Consiglio regionale entro il 31 luglio di ogni anno.
Il conto consuntivo, con la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, è predisposto dal Consiglio direttivo, approvato dall’Assemblea dei soci e inviato al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
La gestione del bilancio compete al dirigente della struttura amministrativa dell’Assemblea legislativa preposta alla gestione delle risorse finanziarie dell’Assemblea; tale struttura supporta anche gli organi del Centro nella redazione delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo.
Finanziamento regionale
La Regione concorre al finanziamento dell’attività del Centro mediante un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Norma transitoria
Fino alla nomina del nuovo Consiglio direttivo restano in carica il Presidente e i componenti dell’attuale Comitato direttivo.
Abrogazione
È abrogata la legge regionale 26 maggio 1975, n. 38.
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