Deliberazione n. 598 del 26/09/2024
Provvedimento del 26 settembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile tramite piattaforma digitale senza consenso. L’Autorità conferma l’ingiunzione a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi a fini probatori, con misure idonee a garantirne la non immediata identificabilità.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimento d’urgenza contro Telegram FZ-LLC per materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC in relazione a una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. La vicenda concerne il rischio di diffusione, tramite piattaforma digitale, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente divulgabile senza consenso.
Contesto normativo e potere d’intervento
Il provvedimento richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il Codice privacy e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice, che consente al Garante di ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che attribuisce al dirigente competente il potere di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva successiva ratifica dell’Autorità.
Segnalazione dell’interessato e attivazione della procedura
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram indicata. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con il perimetro normativo richiamato, consentendo l’attivazione della procedura urgente.
Misure urgenti disposte nei confronti di Telegram FZ-LLC
Con determinazione n. 465 del 17 settembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Telegram FZ-LLC:
- di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità gli adempimenti effettuati.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 465/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure già adottate in via urgente.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice, il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, potessero essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite una piattaforma digitale senza il suo consenso. La segnalazione era rivolta alla piattaforma Telegram indicata dall’interessato.
Intervento d’urgenza del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 465 del 17 settembre 2024. Il provvedimento ha ordinato a Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione a fini probatori
Alla medesima società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunitosi il 26 settembre 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza n. 465/2024 adottato il 17 settembre 2024 nei confronti di Telegram FZ-LLC, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Nel testo non sono indicate ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive oltre alla conferma delle misure urgenti già disposte.
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