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Legge

L.R. Toscana 16/2005

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Normativa regionaleL.R. Toscana 16/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 70/2004 sulle elezioni primarie regionali, precisando modalità di voto, schede e compiti degli scrutatori, riscrivendo la disciplina della selezione dei candidati tramite albi degli elettori e abrogando alcune disposizioni previgenti. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Modifiche alla disciplina regionale sulle elezioni primarie per la selezione dei candidati al Consiglio regionale e alla Presidenza della Giunta

Modifiche alla disciplina delle elezioni primarie regionali

La legge interviene sulla legge regionale Toscana 17 dicembre 2004, n. 70, che disciplina la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e per la carica di Presidente della Giunta regionale. Le modifiche riguardano sia le regole operative delle primarie sia la procedura di selezione mediante albi degli elettori.

Modalità di voto, schede e compiti del seggio

Vengono precisate alcune regole sulle operazioni di voto nelle primarie:

  • le schede devono essere predisposte secondo i modelli allegati al regolamento regionale;
  • la scheda per le primarie del Presidente della Giunta regionale è distinta da quelle per le primarie dei candidati circoscrizionali e regionali;
  • il presidente/ufficio di seggio consegna la scheda o le schede richieste dall’elettore;
  • le schede restituite dopo il voto devono essere depositate nell’urna corretta, distinta tra primarie del Presidente e primarie dei candidati regionali/circoscrizionali;
  • lo scrutatore verifica l’iscrizione dell’elettore nelle liste della sezione e registra l’avvenuta partecipazione annotando nome dell’elettore e tipo di primarie svolte.

È inoltre precisato che le operazioni devono svolgersi nel rispetto della libertà e segretezza del voto.

Selezione dei candidati mediante albi degli elettori

La legge sostituisce integralmente il capo IV della l.r. 70/2004, introducendo una disciplina per i soggetti che intendano limitare l’elettorato attivo tramite albi degli elettori. Possono partecipare i soggetti che predispongono albi di elettori comunque in possesso dei requisiti previsti dalla l.r. 25/2004.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni devono essere presentati alla Regione:

  • le liste di candidati circoscrizionali o regionali, ovvero di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, anche congiuntamente, sostenute dalle firme previste dalla legge elettorale regionale e, per le liste circoscrizionali/regionali, con candidature presentate per almeno sei circoscrizioni;
  • un regolamento che indichi procedure e modalità di voto e garantisca comunque il voto personale, uguale, libero e segreto.

Controllo del Collegio di garanzia e accordi organizzativi

Il Collegio di garanzia verifica la documentazione presentata e la conformità ai criteri di legge. Se l’esito è negativo:

  • entro due giorni comunica ai proponenti le modifiche ritenute opportune;
  • i proponenti possono presentare modifiche entro il giorno successivo;
  • il Collegio decide definitivamente entro il giorno successivo e ne dà comunicazione ai proponenti e alla Regione.

Se l’esito è favorevole, la Regione concorda con i proponenti la data e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali e il numero delle sezioni.

Ulteriori modifiche e abrogazioni

È inoltre integrata la disciplina dell’articolo 15 della l.r. 70/2004, con rinvio ai candidati regionali di cui all’articolo 13.

Sono abrogate diverse disposizioni della l.r. 70/2004, in particolare alcuni commi e articoli relativi alla disciplina previgente delle primarie.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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