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Legge

L.R. Sicilia 14/2007

Norme in materia di ristrutturazione delle passività agrarie

Normativa regionaleL.R. Sicilia 14/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana disciplina, per le aziende agricole colpite nel 2006 e nel primo semestre 2007 da eventi avversi o crisi di mercato, la ristrutturazione delle esposizioni bancarie scadute, non regolate o in scadenza entro il 31 dicembre 2007. Le domande vanno presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione; la procedura resta comunque in proroga non agevolata fino al suo perfezionamento e non oltre il 30 giugno 2008.

Ristrutturazione delle passività agrarie delle imprese agricole siciliane

Ristrutturazione delle passività agrarie

La legge della Regione Siciliana interviene per agevolare la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole colpite da avverse condizioni atmosferiche, fitopatie, epizoozie e crisi di mercato verificatesi nel 2006 e nel primo semestre del 2007. La disciplina riguarda la ristrutturazione dell’esposizione bancaria connessa all’attività agricola, con applicazione limitata al territorio siciliano.

Ambito di applicazione

Sono interessate le imprese agricole che presentano esposizioni:

  • scadute e non regolate;
  • in scadenza entro il 31 dicembre 2007.

La finalità è favorire il consolidamento e la ristrutturazione del debito aziendale per sostenere la continuità operativa delle imprese colpite dagli eventi indicati dalla legge.

Piano di smobilizzo e durata

Gli istituti esercenti attività creditizia devono attuare piani di smobilizzo da concordare con le imprese debitrici. La durata del piano non può essere inferiore a cinque anni.

Esclusioni

La ristrutturazione non comprende:

  • l’esposizione riferita all’assestamento per ratei di mutui disciplinati dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni;
  • l’esposizione contratta dopo la pubblicazione della legge regionale.

Condizioni economiche dell’operazione

Alle operazioni si applica il tasso di riferimento vigente al momento del consolidamento. Gli oneri connessi a tale applicazione restano a carico del beneficiario.

Termini per la presentazione delle domande

Le richieste di ristrutturazione devono essere presentate agli istituti di credito entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Regime transitorio

Le esposizioni oggetto di ristrutturazione sono considerate in regime di proroga non agevolata fino al perfezionamento della procedura e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2008. Il provvedimento ha quindi una chiara portata temporalmente limitata, legata a operazioni e scadenze ormai riferite a un periodo concluso.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore secondo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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