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Sentenza

Sentenza n. 635/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego sulle istanze di accesso documentale e alle informazioni ambientali del 12 marzo 2026, relative agli effetti del Ciclone Harry, alla difesa costiera, al demanio marittimo e alla gestione dell’emergenza nel Comune di Montebello Jonico

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione, qualificandosi come organismo nazionale di protezione ambientale e richiamando l’interesse alla tutela dell’ecosistema costiero, ha chiesto a più amministrazioni documenti e informazioni riguardanti il Ciclone Harry del gennaio 2026. La richiesta, articolata in 17 punti, comprendeva atti sulla pianificazione e manutenzione della difesa costiera, sulle concessioni e sugli abusi demaniali, nonché sui piani di protezione civile, sull’attivazione del COC, sugli interventi di soccorso e sulle misure adottate durante l’emergenza. Ha impugnato il silenzio-diniego deducendo: violazione degli artt. 22, 24 e 25, comma 4, l. 241/1990 e degli artt. 3 e 8 d.lgs. 195/2005, per mancato riscontro e violazione dell’obbligo di provvedere; violazione del principio di massima divulgazione delle informazioni ambientali e del diritto all’informazione ambientale; violazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza del d.lgs. 33/2013, difetto di motivazione e violazione del buon andamento. La Città Metropolitana ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non detenendo né avendo formato gli atti, e il carattere esplorativo e massivo della richiesta. Il TAR ha rilevato che l’istanza era stata presentata da un avvocato sulla base di una procura speciale priva di data, generica e non riferita alle singole amministrazioni o ai documenti da richiedere; inoltre, le richieste riguardavano un numero elevato di atti, anche relativi a periodi di cinque o dieci anni, e più amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l’istanza amministrativa era stata presentata da un delegato sulla base di una procura sostanzialmente generale e “in bianco”, non idonea a dimostrare che l’associazione avesse previamente individuato e affidato al rappresentante la richiesta di quegli specifici documenti presso quelle determinate amministrazioni. La selezione dei documenti e delle informazioni era stata compiuta per la prima volta dal delegato; una procura unica era stata inoltre utilizzata per istanze rivolte a sei Comuni diversi. L’imputabilità giuridica dell’istanza costituisce elemento essenziale: la mancanza di un valido potere rappresentativo non è una mera irregolarità o incompletezza sanabile mediante soccorso istruttorio, né può essere superata da una ratifica successiva, poiché il potere deve essere giustificato nel corso del procedimento e verificato in prima battuta dall’amministrazione. Il TAR ha distinto il caso dalla mancata allegazione di una procura, escludendo l’applicabilità dell’orientamento che impone all’amministrazione di chiedere la regolarizzazione, perché qui era stata allegata una procura generica e priva dell’individuazione dell’amministrazione destinataria. In via autonoma, ha ritenuto la richiesta comunque infondata per il suo carattere massivo, esplorativo e sproporzionato: investiva numerose categorie di documenti, attività amministrative protratte per anni e richiedeva attività di elaborazione dei dati e un controllo generalizzato sull’amministrazione. Il limite delle richieste manifestamente onerose e sproporzionate opera anche rispetto all’accesso alle informazioni ambientali. Non sono stati quindi accolti i motivi relativi al silenzio, alla massima divulgazione, alla trasparenza e al difetto di motivazione, in quanto non superavano i distinti profili ostativi rilevati. Il TAR ha compensato integralmente le spese e ha revocato, con efficacia retroattiva, l’ammissione provvisoria dell’associazione al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza del requisito della non manifesta infondatezza della pretesa.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    per “diritto di accesso” si intende (ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 lett. a) “il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”, “detenuti da una pubblica amministrazione” (lett. d).

    Il diritto documentale riguarda documenti detenuti da una pubblica amministrazione; l’istanza e la procura devono consentire di riferire all’interessato la richiesta di documenti individuati presso l’amministrazione detentrice.

  • art. 2 l. 241/1990

    L’istanza di accesso è un’istanza di parte che avvia, ai sensi dell’art. 2 L.n. 241/90, uno specifico e autonomo procedimento amministrativo di competenza di una singola amministrazione e che soltanto l’Amministrazione cui è rivolta (che detiene i documenti) ha l’obbligo di concludere.

    Ogni richiesta di accesso avvia un procedimento autonomo presso la singola amministrazione destinataria e detentrice dei documenti, alla quale compete l’obbligo di concluderlo.

  • artt. 6, commi 3 e 5, e 5, comma 2, d.P.R. 184/2006

    In mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio (ed è il caso in esame), l’istanza di accesso deve considerarsi inammissibile, poiché difforme dal richiamato parametro normativo, non essendo possibile invocare il potere - dovere di soccorso istruttorio ex art. 6, co. 5, del medesimo D.P.R., giacché riferito a situazioni di irregolarità o incompletezza dell’istanza e non già alla carenza di un elemento essenziale quale l’imputabilità giuridica della stessa

    La richiesta presentata da un rappresentante deve essere sottoscritta anche dall’interessato o accompagnata da un atto procuratorio idoneo a dimostrare il potere rappresentativo. Il soccorso istruttorio può rimediare a irregolarità o incompletezze, ma non alla mancanza dell’imputabilità giuridica dell’istanza; una delega generica che non individui amministrazione e oggetto non è sufficiente.

  • art. 3 d.lgs. 195/2005

    In tema di accesso in materia ambientale è legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall’istanza stessa emerga che l’interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, …, di controllo generalizzato…

    L’accesso ambientale non legittima richieste che, per finalità o contenuto, risultino estranee all’interesse ambientale o si risolvano in un controllo generalizzato. La decisione applica inoltre il limite delle istanze massive e sproporzionate, che impongano un carico irragionevole o attività elaborative all’amministrazione.

  • art. 122 d.P.R. 115/2002

    A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 122 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115, subordina l’ammissibilità dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato alla valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;

    L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato presuppone che la pretesa giudiziale non sia manifestamente infondata.

  • art. 136, commi 2 e 3, d.P.R. 115/2002

    Ne deriva che, tra i presupposti per la concessione del patrocinio a spese dello Stato, rientra la non manifesta infondatezza delle pretese avanzate in giudizio: presupposto che, nel caso di specie, manca per tutte le ragioni sopra esposte. Di conseguenza, va revocata con efficacia retroattiva (art. 136 co. 3 del d.P.R. 30-5-2002, n. 115) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dalla competente Commissione.

    Quando risulta insussistente il presupposto della non manifesta infondatezza, l’ammissione provvisoria al patrocinio deve essere revocata; la revoca produce efficacia retroattiva ai sensi del comma 3.

Massime di principio

  • Quando un’istanza di accesso è presentata da un soggetto diverso dall’interessato, il rappresentante deve dimostrare il proprio potere mediante una procura o delega idonea, che renda la richiesta giuridicamente riferibile all’interessato e individui in modo sufficientemente specifico l’amministrazione destinataria e l’oggetto dell’accesso. Una delega generica o “in bianco”, che rimetta al delegato la prima selezione dei documenti da richiedere, non soddisfa tale requisito.
  • Il soccorso istruttorio in materia di accesso può riguardare irregolarità o incompletezze dell’istanza, ma non supplisce alla carenza di un elemento essenziale quale la prova del potere rappresentativo e l’imputabilità giuridica della richiesta. Il potere rappresentativo va giustificato nel procedimento amministrativo e non può essere sanato ex post mediante ratifica giudiziale.
  • Ciascuna istanza di accesso avvia un procedimento autonomo presso la singola amministrazione destinataria; la procura conferita per presentare richieste a più enti deve consentire di riferire la volontà del rappresentato alle specifiche richieste rivolte a ciascuna amministrazione.
  • Anche l’accesso alle informazioni ambientali incontra il limite delle richieste massive, esplorative o sproporzionate, che comportino un irragionevole carico di lavoro, richiedano elaborazioni non dovute o si traducano in un controllo generalizzato sull’attività amministrativa. La finalità ambientale dichiarata non rende di per sé ammissibile una richiesta priva di adeguata delimitazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccessi specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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