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Legge

L.R. Sardegna 32/2014

Interventi straordinari per la promozione e la diffusione della pratica sportiva a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche

Normativa regionaleL.R. Sardegna 32/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 32/2014 prevede un contributo straordinario una tantum di 1 milione di euro per le ASD sarde, a copertura di spese sostenute nell’annualità sportiva 2013-2014 per campionati federali di rilievo. Le risorse sono ripartite con deliberazione della Giunta e gestite dall’Assessorato competente. Dispone inoltre la copertura finanziaria nel bilancio 2014. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURAS.

Contributi straordinari una tantum alle associazioni sportive dilettantistiche sarde

Contributi straordinari alle associazioni sportive dilettantistiche

La legge regionale della Sardegna interviene con una misura straordinaria e una tantum a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche dell’isola, con l’obiettivo di favorire la promozione e la diffusione della pratica sportiva attraverso la partecipazione ai campionati nazionali federali di maggior rilievo.

Ambito di applicazione e finalità

Il beneficio è destinato alle associazioni sportive dilettantistiche della Sardegna e riguarda spese sostenute nell’annualità sportiva 2013-2014. La disciplina si collega al quadro di riferimento già previsto dalla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, in materia di sviluppo dello sport in Sardegna.

Misura del contributo e criteri di riparto

È previsto un contributo integrativo complessivo pari a 1.000.000 di euro.

  • La ripartizione delle risorse è demandata a una specifica deliberazione della Giunta regionale.
  • Il contributo ha natura straordinaria e una tantum.

Spese rendicontabili e gestione amministrativa

La gestione delle risorse finanziarie e le procedure di erogazione sono attribuite all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Sono espressamente considerate rendicontabili le spese per:

  • quote e costi federali;
  • trasporto, vitto e alloggio;
  • compensi agli atleti e ai tecnici, nei limiti previsti dal programma già approvato dall’Assessorato;
  • spese di promozione, comunicazione e valorizzazione della pratica sportiva sostenute nel periodo di riferimento.

Copertura finanziaria

Gli oneri, quantificati in 1.000.000 di euro per l’anno 2014, sono coperti mediante variazioni del bilancio regionale 2014:

  • incremento della UPB S05.04.001, “Interventi a favore dello sport - spese correnti”, per 1.000.000 di euro;
  • corrispondente riduzione della UPB S06.02.002, “Promozione e propaganda nei settori del turismo, artigianato e commercio”, per 1.000.000 di euro. Le spese gravano quindi sulla UPB S05.04.001 del bilancio 2014.

Entrata in vigore e disciplina temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta il 18 dicembre 2014. La misura è quindi riferita a spese già sostenute nell’annualità sportiva 2013-2014 e ha carattere ormai esaurito sul piano applicativo.

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