Deliberazione n. 533 del 14/07/2026
Provvedimento del 14 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 3 luglio 2026 dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. Le misure impongono a Meta, Google e TikTok di impedire immediatamente la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione online di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata, segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 14 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di tre determinazioni urgenti adottate il 3 luglio 2026 nei confronti dei gestori di piattaforme digitali a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha comunicato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, disposizione introdotta dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riferiti alla persona e destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.
La segnalazione riguardava le piattaforme Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. L’art. 144-bis prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.
Adozione dei provvedimenti urgenti
L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento diretto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 344-346 del 3 luglio 2026.
Destinatari e misure prescritte
Le determinazioni sono state adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy s.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited. In particolare, è stato disposto quanto segue:
- ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione della diffusione;
- prescrizione di conservare per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro;
- limitazione della conservazione ai soli fini probatori;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate a tutela dell’identificabilità degli interessati.
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 3 luglio 2026.
Ratifica del Garante
Dopo aver acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 344/2026, 345/2026 e 346/2026.
Il provvedimento è quindi di natura cautelare e correttiva: non applica una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure immediate finalizzate a prevenire la diffusione non consensuale del materiale e a preservare eventuali evidenze probatorie con adeguate garanzie di riservatezza.
Punti principali
Segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento sulle piattaforme Facebook, Instagram, YouTube e TikTok.
Misure urgenti del 3 luglio 2026
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle società è stato prescritto di conservare per dodici mesi, dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 344/2026, 345/2026 e 346/2026 adottati il 3 luglio 2026.
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