DECRETO 21 giugno 2021 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto regola gli adempimenti IVA e la fatturazione per gli scambi di beni tra Italia e San Marino, definendo le condizioni di non imponibilità, le procedure elettroniche e cartacee, l’assolvimento dell’imposta e gli obblighi informativi. È entrato in vigore il 1° ottobre 2021, sostituendo il decreto del 24 dicembre 1993; la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2022, salvo esenzioni di legge.
Disciplina IVA e fatturazione degli scambi tra Italia e San Marino
Scambi IVA tra Italia e San Marino
Il decreto disciplina il trattamento IVA, la fatturazione e gli adempimenti connessi agli scambi di beni tra operatori economici italiani e sammarinesi. Stabilisce inoltre regole specifiche per le operazioni con privati, le vendite a distanza, i mezzi di trasporto nuovi e determinati enti non commerciali.
Ambito di applicazione e momento impositivo
Le cessioni di beni spediti o trasportati in San Marino da soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, a operatori sammarinesi che comunicano il proprio numero identificativo, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR n. 633/1972, se sono rispettate le condizioni documentali previste. È assimilato a una cessione l’invio di beni a San Marino effettuato dal soggetto passivo italiano o per suo conto.
Non sono assimilati a cessioni, né costituiscono introduzioni imponibili in Italia nella direzione inversa, gli invii o le introduzioni di beni destinati a perizie, lavorazioni, perfezionamenti o manipolazioni usuali, quando i beni sono successivamente restituiti o spediti al committente nell’altro Stato, e quelli temporaneamente utilizzati per eseguire prestazioni. È necessario annotare le operazioni in un apposito registro tenuto e conservato secondo l’articolo 39 del DPR n. 633/1972 e indicarne la causale nel documento di trasporto.
Le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione. Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono successivamente, l’operazione si considera effettuata al momento in cui si producono e, comunque, dopo un anno dalla consegna o spedizione. Per i contratti estimatori e simili, rilevano la rivendita a terzi o, se anteriore restituzione non avviene, la scadenza del termine pattuito, e in ogni caso il decorso di un anno. Queste regole richiedono l’annotazione nel registro e l’indicazione della causale nel documento di trasporto. Se prima di tali eventi viene emessa fattura o pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, per il relativo importo, alla data della fattura o del pagamento.
Fatturazione delle cessioni dall’Italia a San Marino
Le fatture e le note di variazione relative agli scambi di beni sono emesse tramite il Sistema di interscambio (SDI), salvo i casi in cui una disposizione di legge esclude l’obbligo di fatturazione elettronica. La fattura elettronica deve riportare il numero identificativo dell’operatore sammarinese; il SDI la trasmette all’Ufficio tributario di San Marino, che verifica il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione e comunica l’esito all’Agenzia delle entrate. L’operatore italiano può consultare telematicamente l’esito.
Se l’Ufficio tributario non convalida la fattura entro quattro mesi dalla sua emissione, il cedente italiano emette, nei trenta giorni successivi, una nota di variazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del DPR n. 633/1972, senza sanzioni né interessi.
Gli operatori non obbligati alla fattura elettronica possono emetterla elettronicamente oppure in formato cartaceo. La fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario. Se entro quattro mesi il cedente non riceve l’esemplare vidimato dall’Ufficio tributario, ne informa tale Ufficio e, per conoscenza, l’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate. Se non riceve l’esemplare vidimato nei successivi trenta giorni, emette la nota di variazione senza sanzioni né interessi.
La non imponibilità delle cessioni richiede un documento di trasporto, o altro documento idoneo a identificare le parti e conforme alle caratteristiche stabilite dal DPR n. 472/1996, oltre a una delle seguenti condizioni:
- per la fattura elettronica, la convalida della regolarità da parte dell’Ufficio tributario sammarinese;
- per la fattura cartacea, il possesso da parte del cedente dell’esemplare restituito e vidimato, con data e timbro a secco circolare recante la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».
Se tali condizioni non sono soddisfatte, il cedente regolarizza la fattura secondo le procedure e i termini previsti per le fatture elettroniche o cartacee.
Acquisti di beni in Italia da operatori sammarinesi
Le fatture elettroniche emesse da operatori sammarinesi per beni spediti o trasportati in Italia sono trasmesse dall’Ufficio tributario al SDI, che le recapita al cessionario italiano. Quest’ultimo può consultarle attraverso il canale telematico dell’Agenzia delle entrate.
Se la fattura elettronica addebita l’IVA, l’operatore sammarinese versa l’imposta all’Ufficio tributario, che entro quindici giorni la riversa all’Agenzia delle entrate e trasmette gli elenchi riepilogativi delle fatture. L’Agenzia controlla entro i successivi quindici giorni la corrispondenza tra versamenti ed elenchi e ne comunica l’esito. In caso di disallineamenti, l’Ufficio tributario integra i versamenti insufficienti; le somme versate in eccedenza sono restituite. Il cessionario può detrarre l’imposta solo dopo che l’esito positivo del controllo gli è stato comunicato telematicamente.
Se la fattura elettronica non addebita l’IVA, l’acquirente italiano assolve l’imposta secondo il meccanismo previsto dall’articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/1972, integrando la fattura con le modalità stabilite dall’Agenzia delle entrate e annotandola nei registri IVA degli articoli 23 e 25.
Gli operatori sammarinesi che non emettono fatture elettroniche emettono fattura cartacea secondo gli articoli 21 e 21-bis del DPR n. 633/1972. Se la fattura addebita l’IVA, il cedente sammarinese la emette in tre esemplari, indica i numeri identificativi delle parti, presenta fatture ed elenco riepilogativo all’Ufficio tributario e versa l’imposta. L’Ufficio tributario riversa le somme all’Agenzia delle entrate entro quindici giorni e trasmette fatture ed elenchi; l’Agenzia verifica la corrispondenza entro quindici giorni dal ricevimento, restituisce i documenti previsti e trattiene una copia delle fatture quale titolo della riscossione. Gli scostamenti sono regolarizzati con integrazione dei versamenti carenti o restituzione di quelli eccedenti. Il cessionario italiano annota la fattura originale nel registro degli acquisti e può detrarre l’imposta pagata in rivalsa.
Se la fattura cartacea non addebita l’IVA, l’operatore sammarinese la presenta in due esemplari all’Ufficio tributario con l’elenco riepilogativo; l’esemplare restituito con il timbro prescritto è trasmesso al cessionario italiano. Quest’ultimo assolve l’imposta mediante il meccanismo dell’articolo 17, comma 2, annota la fattura nei registri IVA previsti e può detrarre l’imposta secondo gli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633/1972.
Il cessionario italiano che non riceve la fattura o la riceve irregolare deve emetterla o regolarizzarla nei termini stabiliti dall’articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997.
Operazioni con privati e casi speciali
Le cessioni, diverse da quelle specificamente disciplinate dal decreto, a soggetti sammarinesi che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni sono assoggettate a IVA in Italia. Le cessioni a privati italiani sono assoggettate all’imposta a San Marino.
Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi sono tassate nel Paese di destinazione. L’acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese una fattura con IVA; in mancanza, presenta la fattura o il documento equipollente all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate per il pagamento secondo le modalità e i termini previsti dal decreto ministeriale 19 gennaio 1993. I cedenti italiani che non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni possono chiedere il rimborso dell’imposta pagata sull’acquisto del mezzo, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331/1993.
Per le vendite a distanza di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi, spediti dal fornitore o per suo conto a privati nell’altro Stato, l’imposta è dovuta nel Paese di destinazione quando il cedente ha superato la soglia di 28.000 euro di vendite nell’anno solare precedente e tale soglia è superata anche nell’anno in corso. Al di sotto della soglia il cedente può optare per la tassazione nel Paese di destinazione. Gli operatori con sede, residenza o domicilio in Italia esercitano l’opzione secondo l’articolo 41, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge n. 331/1993; quelli sammarinesi, per le vendite imponibili in Italia, nominano un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17 del DPR n. 633/1972.
Enti non commerciali e acquisti da San Marino
Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni non soggetti passivi IVA e non già identificati ai fini IVA assolvono l’imposta in Italia sugli acquisti da San Marino se il valore complessivo ha superato 8.000 euro nell’anno precedente o supera tale importo nell’anno in corso. Sotto la soglia l’imposta è assolta a San Marino, salvo opzione per il pagamento in Italia. Tali soggetti presentano telematicamente il modello INTRA 13.
Gli enti non commerciali italiani identificati ai fini IVA assolvono l’imposta sugli acquisti da San Marino anche quando agiscono nell’ambito dell’attività istituzionale. Se ricevono una fattura con IVA, registrano l’acquisto nella propria contabilità; se ricevono una fattura senza IVA, presentano il modello INTRA 12 e versano l’imposta secondo l’articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 331/1993. Le fatture cartacee sono annotate entro il mese successivo a quello di ricevimento in un registro istituito ai sensi dell’articolo 47, comma 3, dello stesso decreto-legge. In caso di mancata ricezione o irregolarità della fattura, l’ente la emette o regolarizza nei termini previsti dall’articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997.
Servizi e scambi informativi
Per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 3 del DPR n. 633/1972 rese a operatori sammarinesi identificati, la fattura prevista dall’articolo 21, comma 6-bis, lettera b), può essere emessa tramite SDI; il sistema la trasmette all’Ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.
Per le fatture cartacee, l’Ufficio tributario acquisisce i dati delle fatture di vendita emesse da operatori italiani e presentate per il pagamento dell’imposta sammarinese, nonché i dati delle fatture emesse da operatori sammarinesi verso operatori italiani. Le informazioni comprendono i dati identificativi e i numeri IVA delle parti, il numero e la data delle fatture e i relativi imponibili. Entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, l’Ufficio tributario trasmette i dati all’amministrazione finanziaria italiana; le informazioni sono riassunte in elenchi riepilogativi.
Decorrenza, regime transitorio e attuazione
Il decreto è entrato in vigore il 1° ottobre 2021 e, dalla stessa data, ha cessato di avere efficacia il decreto ministeriale 24 dicembre 1993. Fino al 30 giugno 2022 le fatture relative agli scambi di beni potevano essere emesse e ricevute in formato elettronico o cartaceo; dal 1° luglio 2022 devono essere emesse e accettate in formato elettronico, salvo le ipotesi escluse dall’obbligo da specifiche disposizioni di legge.
Le regole tecniche di attuazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Il decreto prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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