Cassazione Penale, Sentenza n. 13580/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che confermava la misura cautelare personale nei confronti della ricorrente per il reato di associazione di stampo mafioso (art. 416‑bis c.p.) e reati collegati (concorso in estorsione aggravata e danneggiamento a mezzo incendio). La ricorrente contestava la sussistenza della mafiosità del gruppo imputato e, in particolare, la qualificazione della stessa come "organizzatrice" dell'ndrina Martino, deducendo violazione di legge e carenza/superficialità della motivazione: secondo la difesa non sarebbe stato dimostrato quando e come la famiglia Martino si fosse staccata dalla cosca Grande Aracri né sarebbero emersi elementi a sostegno del ruolo di organizzatore (tra l'altro si richiamava una singola intercettazione in cui un terzo evocava ancora il nome Grande Aracri; si contestava inoltre la valutazione probatoria con riferimento alla vicenda Grossetti). Il ricorso è stato proposto ai sensi delle norme sui rimedi in materia di misure cautelari (art. 173 disp. att. c.p.p. ecc.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico, non consentito in sede di legittimità o manifestamente infondato. Il giudice di legittimità ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la ricostruzione del Tribunale di Catanzaro, che ha evidenziato il progressivo indebolimento del clan Grande Aracri (per pentimenti e arresti) e il conseguente affrancamento e consolidamento del gruppo capeggiato dai Martino, con ruolo significativo della ricorrente. La decisione ha richiamato le dichiarazioni di collaboratori, le intercettazioni (anche quella in cui si diceva che "a Cutro ormai comandavano il cognato, il nipote e la sorella") e il clima di intimidazione e omertà, ritenuti idonei a comprovare la mafiosità e il ruolo della ricorrente. È stato inoltre osservato che la mancata esclusione della qualifica di "organizzatore" non determina per l'indagato interesse reale all'impugnazione, poiché la mera partecipazione al sodalizio è già sufficiente ai fini cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposte procedure operative rispetto alla condizione detentiva.
Norme richiamate
art. 416‑bis cod. pen.
È stata applicata per qualificare l'associazione come di stampo mafioso: la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi caratterizzanti (capacità intimidatoria, condizione di assoggettamento e omertà, controllo del territorio) alla luce di dichiarazioni, intercettazioni e comportamento degli indagati.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato come regola di valutazione probatoria nella fase cautelare per valutare la convergenza e la consistenza degli elementi indizianti che dimostrano l'affectio mafiosa e il ruolo nella consorteria.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiami normativi relativi ai motivi di impugnazione in Cassazione: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché contestazioni risultavano generiche o non consentite in sede di legittimità.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata per il ricorso in Cassazione avverso le misure cautelari: la Corte ha valutato che i motivi proposti non fossero idonei né sufficientemente specifici.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama gli obblighi del direttore dell'istituto penitenziario in relazione alla condizione detentiva dell'imputato: la Corte dispone gli adempimenti previsti dalla norma.
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, Renna; Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor)
La Corte ha richiamato principi giurisprudenziali secondo cui, nelle impugnazioni avverso misure cautelari personali, l'esclusione della qualifica di "organizzatore" può essere priva di interesse in cassazione se la mera partecipazione al sodalizio è già sufficiente a fondare la misura cautelare.
Massime di principio
- Per la configurazione dell'associazione di stampo mafioso il giudice valuta la totalità delle prove: dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, testimonianze delle vittime e il contesto (clima di intimidazione e omertà). Un singolo elemento (es. una telefonata che evochi una vecchia cosca) è generalmente insufficiente a sovvertire una valutazione che si fonda sulla convergenza di più elementi.
- Nelle misure cautelari conta la "qualità" e la convergenza degli indizi più che la prova piena: il giudice può ritenere sussistenti gli indizi di mafiosità anche in assenza di denuncia formale delle vittime, se emerge un diffuso stato di soggezione e timore.
- La qualificazione specifica del ruolo (es. organizzatore vs semplice partecipante) può non essere rilevante, ai fini dell'ammissibilità del ricorso in Cassazione contro la custodia cautelare: se la mera partecipazione integra già il presupposto della misura, l'impugnazione volta esclusivamente a escludere la qualifica addizionale può essere considerata priva di interesse.
- I motivi di cassazione in materia cautelare devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; contestazioni generiche o che non incidono sulla logica argomentativa del giudice del riesame sono dichiarate inammissibili.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato a spese e sanzioni (es. Cassa delle ammende): valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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