Deliberazione n. 685 del 13/11/2024
Provvedimento del 13 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffondibile senza consenso. Le misure erano finalizzate a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, in caso di acquisizione in chiaro, a imporne la conservazione per fini probatori per dodici mesi con modalità idonee a tutelare la riservatezza degli interessati. Il provvedimento si limita alla ratifica delle determinazioni urgenti, senza irrogare sanzioni.
Ratifica di misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni adottate in via d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione presentata da una persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La segnalazione riguardava il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, riconducibile alla fattispecie del cosiddetto revenge porn. Il Garante richiama l'art. 144-bis del Codice, che attribuisce competenza all'Autorità a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
In base all'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente competente ha adottato le determinazioni nn. 527 e 528 del 24 ottobre 2024, ritenendo la segnalazione compatibile con la previsione normativa richiamata. Tali determinazioni sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme il medesimo giorno.
Misure disposte nei confronti delle piattaforme
Le misure urgenti hanno previsto:
- l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di adottare misure tali da impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la previsione di una tempestiva comunicazione all'Autorità circa l'eventuale materiale acquisito.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 13 novembre 2024, il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d'urgenza nn. 527/2024 e 528/2024. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori prescrizioni di merito oltre alla ratifica delle misure già adottate.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso. La segnalazione indicava le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Provvedimenti urgenti del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 527 e 528 del 24 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento n. 1/2019.
Contenuto delle misure impartite alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alle medesime società è stato inoltre prescritto di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, con successiva tempestiva comunicazione all'Autorità.
Esito finale del procedimento
Il Garante, riunito il 13 novembre 2024, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 527/2024 e 528/2024 adottati dal dirigente competente il 24 ottobre 2024 nei confronti delle società indicate. Il testo non contiene ulteriori valutazioni nel merito né misure sanzionatorie.
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