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Interpello

Risposta n. 69 del 20/02/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che la somma non costituisce reddito di capitale né altra categoria di reddito e quindi non debba essere indicata nella dichiarazione dei redditi nell'anno di percezione.

Art.11 comma 1 lett. a) legge 27 luglio 2000 n.212 - Tassazione quota di Srl ricevuta in successione da soggetto non residente

Il quesito

Se la somma corrispondente ai diritti di liquidazione su 2/9 di una quota di Srl, attribuita all'Istante residente in Portogallo in seguito a divisione ereditaria, debba essere dichiarata in Italia, soggetta a tassazione, quale aliquota si applica e come va versata (considerato che l'Istante ha già pagato imposte di successione e registro).

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia chiarisce che, per effetto della clausola statutaria di gradimento gli eredi non sono divenuti soci ma hanno diritto solo alla liquidazione della quota, qualificabile come recesso ai sensi dell'art.2473 c.c. Le somme di liquidazione rientrano nell'art.47, comma 7 TUIR e costituiscono utile imponibile per la parte eccedente il prezzo d'acquisto; sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta del 26% se corrisposte a persone fisiche non residenti. Tuttavia, il percettore residente in Portogallo può chiedere l'applicazione della Convenzione Italia-Portogallo (art.10) che limita la ritenuta al 15% sui dividendi, e la Srl come sostituto di imposta può applicare la minore aliquota previa idonea documentazione a supporto.

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