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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41800/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la decisione di primo grado in tema di opposizione esecutiva e di validità dell'aggiudicazione/trasferimenti immobiliari: la ricorrente (socia e fideiussore della debitrice) contestava la qualificazione dell'opposizione (sosteneva fosse opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.), denunciava vizi procedurali (presunta nullità del procedimento per termini, mancata motivazione) e sosteneva la simulazione della successiva compravendita tra l'aggiudicataria e Penta Credit; inoltre eccepiva violazioni di norme fiscali e antiriciclaggio riferite alle modalità di pagamento del prezzo

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale di Paola Zanchini per carenza di legittimazione/ interesse ad agire: la Zanchini non era proprietaria dei beni pignorati né titolare di ipoteca (era socia e fideiussore) e non aveva mai proposto opposizione davanti al giudice dell'esecuzione, sicché non poteva impugnare in cassazione le questioni proprie delle opposizioni esecutive/non aveva titolo per contestare l'aggiudicazione o i decreti di trasferimento. Il ricorso incidentale adhesivo proposto da AN.PI. S.r.l. è stato dichiarato inammissibile per carenza di adeguata esposizione dei fatti e dell'interesse. Di conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le ricorrenti condannate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore della controricorrente (importo indicato nella sentenza). La Corte ha inoltre richiamato il consolidato principio secondo cui in materia di opposizioni esecutive la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione è necessaria e non è ammessa la proposizione di domande nuove in sede di merito

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione all'esecuzione: rimedio che spetta al debitore esecutato per contestare il diritto del creditore di procedere in via esecutiva; nella sentenza è richiamato per affermare che il fideiussore o il socio non possono proporla in luogo del debitore esecutato

  • art. 617 c.p.c.

    Regola l'opposizione agli atti esecutivi: rimedio contro la regolarità degli atti o provvedimenti esecutivi; la Corte ha richiamato la distinzione tra art. 615 e 617 e ritenuto che le domande sulla decadenza dell'aggiudicatario e sulla revoca dei decreti di trasferimento siano tipicamente opponibili con l'art. 617 e dovevano essere proposte nella fase sommaria

  • art. 585, comma 2, c.p.c.

    art. 585, comma 2, c.p.c.

    Prevede la possibilità per il creditore ipotecario aggiudicatario di non versare immediatamente il prezzo purché la somma gli sia riconosciuta in sede di distribuzione; la Corte sottolinea che l'eventuale dispensa non determina automaticamente la nullità dell'aggiudicazione

  • art. 100 c.p.c.

    Principio della legittimazione ad agire: richiamato per ribadire che l'interesse ad agire è condizione di ammissibilità e che la Zanchini, quale mera fideiussore/socia, non aveva interesse giuridicamente rilevante sulle vicende patrimoniali del debitore esecutato

  • art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.

    art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Prescrizioni sul contenuto del ricorso per cassazione (esposizione dei fatti e richiamo degli atti impugnati); la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per carenze espositive e ha rimarcato carenze nel ricorso della ricorrente

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio, anche in sede di legittimità, l'inammissibilità di domande nuove in sede di merito non precedute dalla fase sommaria; la Corte ha esercitato tale potere per cassare senza rinvio le decisioni aventi per oggetto domande improposte nella fase sommaria

  • art. 166 c.p.c.

    Regola i termini per l'iscrizione a ruolo dell'appello; qui è menzionata nella prospettazione della ricorrente circa la nullità del procedimento per presunta tardiva iscrizione, prospettazione però respinta come infondata dalla Corte

  • art. 616 c.p.c.

    Prevede termini ridotti per alcune notificazioni nelle esecuzioni: la Corte conferma il consolidato orientamento che in tutte le opposizioni esecutive il termine per la costituzione non subisce dimezzamento, ma resta quello ordinario

  • art. 2843 c.c.

    Norma sull'annotazione nei Registri Immobiliari del trasferimento del credito o del vincolo: richiamata nella discussione sulla titolarità del diritto ipotecario e sull'effetto dell'assenza di annotazione

  • art. 2909 c.c.

    Riferimento ai principi in tema di domanda di accertamento riconoscibile anche al garante; la Corte ha richiamato il principio che il fideiussore può agire per accertare l'inesistenza del credito garantito ma non può sostituirsi al debitore nell'opposizione esecutiva

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma sulle impugnazioni per cassazione (vizi di legge e nullità): citata dalla ricorrente nei motivi; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate o inammissibili per carenza di legittimazione

  • art. 360-bis c.p.c.

    art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Riguarda i casi di manifesta infondatezza delle censure: la Corte ha dichiarato alcuni motivi del ricorso manifestamente infondati alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30/05/2002 n.115

    art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo

  • art. 35, comma 22, D.L. 223/2006 (conv. L. 248/2006)

    art. 35, comma 22, D.L. 223/2006

    Norma citata dalla ricorrente in relazione alle modalità di pagamento e adempimenti fiscali collegati alla cessione di immobili; la Corte ha ritenuto le censure su questi profili generiche e non decisive ai fini dell'accertamento della simulazione

  • art. 49 D.Lgs. n. 231/2007

    Norma di settore antiriciclaggio citata dalla ricorrente a titolo di presunta violazione nelle modalità di pagamento; la Corte ha considerato tali rilievi non decisivi e non provati in relazione alla simulazione

Massime di principio

  • Il fideiussore o il socio di una società debitrice non sono legittimati a proporre l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): solo il debitore esecutato ha tale rimedio; il garante può invece promuovere azioni di cognizione per accertare l'inesistenza del debito garantito
  • Distinguere chiaramente tra opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): le conseguenze e i soggetti legittimati a proporre i rimedi sono differenti e rilevano ai fini di ammissibilità
  • La fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione è presupposto necessario per molte domande tipiche delle opposizioni esecutive; in sede di merito non sono ammesse domande nuove che non siano state tempestivamente proposte nella fase sommaria
  • Le questioni relative alla decadenza dell'aggiudicatario, alla revoca dell'aggiudicazione o alla nullità dei decreti di trasferimento devono essere solitamente prospettate con opposizione agli atti esecutivi nei termini e nelle forme previsti, e non possono essere introdotte ex novo in sede di merito se non precedute dalla fase sommaria
  • Chi intende impugnare in cassazione deve avere legittimazione e interesse ad agire rispetto alle specifiche questioni decise: la mancanza di legittimazione processuale comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito
  • Le doglianze tecniche relative a termini processuali (es. iscrizione a ruolo, termini dimezzati) richiedono attenzione alle interpretazioni giurisprudenziali consolidate: in materia di opposizioni esecutive la Corte ha confermato che non opera la riduzione del termine di costituzione prevista per altre ipotesi
  • Se si contesta la simulazione di un atto di vendita occorre provare compiutamente gli elementi sintomatici della simulazione; rilievi generici su modalità di pagamento o adempimenti non sono, di per sé, decisivi senza adeguata prova

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