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Interpello

Risposta n. 382 del 12/07/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istante sostiene che tali contratti svolgono una funzione finanziaria di reperimento risorse per le imprese e che, dato l'equiparato trattamento fiscale della remunerazione, i contratti con apporto di capitale siano assimilabili a strumenti finanziari partecipativi e pertanto ammissibili come investimenti qualificati ai fini del PIR Alternativo.

Contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale e PIR Alternativi - Art. 13-bis, comma 2-bis, DL 26/10/2019, n.124

Il quesito

L'Istante chiede se i contratti di associazione in partecipazione con apporto di denaro possano essere considerati investimenti qualificati e quindi inclusi nella quota obbligatoria (almeno il 70%) del PIR Alternativo.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ritiene che la qualifica di strumento finanziario debba rifarsi alla nozione del TUF (negoziabilità, standardizzazione, divisibilità) e, sebbene la normativa fiscale attribuisca agli utili da associazione in partecipazione un regime vicino a quello dei proventi finanziari, i contratti di associazione in partecipazione con apporto di denaro non sono strumenti finanziari né prestiti/crediti e non presentano le caratteristiche di negoziabilità e cartolarizzazione richieste; il MEF ha condiviso tale interpretazione. Conclusione: i contratti indicati sono esclusi dagli investimenti rilevanti ai fini PIR e non possono essere inseriti né nella quota obbligatoria né in quella libera del PIR Alternativo.

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