Risposta n. 50 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeFallimento ante 2021 - dies a quo per emissione note di variazione ai sensi dell'art.26 (disciplina previgente)
Il quesito
Quando decorre il dies a quo per emettere la nota di variazione in diminuzione per fatture inevase a seguito di fallimento iniziato prima del 26/05/2021: a) 15 giorni dalla notifica del progetto di riparto (10/12/2020) oppure b) la decorrenza dell'esecutività del piano di riparto (notifica decreto di esecutività, gennaio 2021)? Inoltre, la nota va imputata nell'anno di esercizio della detrazione (anno di emissione/registrazione) o nell'anno del verificarsi del presupposto?
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente propone che il dies a quo coincida con la certezza dell'infruttuosità determinata da un provvedimento del giudice delegato (es. deposito del decreto di esecutività del piano di riparto: 20/01/2021) o, comunque, dopo il termine per proporre reclamo (30/01/2021). In alternativa chiede il rimborso ex art.30-ter se il dies a quo fosse individuato nei 15 giorni dalla notifica del progetto di riparto (10/12/2020). La nota, secondo il contribuente, andrebbe considerata nella dichiarazione IVA dell'anno in cui il documento rettificativo è emesso e registrato.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che per procedure avviate prima del 26/05/2021 si applica la previgente disciplina: la variazione in diminuzione è ammessa solo dopo la definitiva infruttuosità della procedura. Nel caso concreto il dies a quo è la definitività del piano di riparto, individuata nel 20/01/2021 (deposito in cancelleria del decreto di esecutività). La nota di variazione può essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti (es.: se il presupposto è nel 2021, la nota può essere emessa entro il 30/04/2022) e la detrazione può essere eseguita nel periodo di liquidazione in cui la nota è emessa o, al più tardi, nella dichiarazione annuale di riferimento. Pertanto non è necessario ricorrere all'istanza di rimborso ex art.30-ter.
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