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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 711 del 27/11/2025

Provvedimento del 27 novembre 2025

Garante Privacy711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di due interessati contro l’editore di "Corriere della Calabria" che aveva respinto, o comunque non accolto, la richiesta di impedire l’indicizzazione di alcuni articoli tramite meta-tag noindex. Pur riconoscendo la natura sensibile e il rilievo personale delle notizie, l’Autorità ha ritenuto che gli articoli riguardassero vicende di forte interesse pubblico e che la misura richiesta fosse sproporzionata, anche perché nei confronti dell’editore l’uso del noindex finirebbe per rimuovere gli articoli dalla rete, non solo per renderli non associabili ai nominativi. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato; tuttavia, il Garante ha rivolto un avvertimento alla società per l’obbligo di riscontro alle istanze di esercizio dei diritti ex artt. 15-21 GDPR, richiamando l’art. 12 GDPR e la possibile sanzione ex art. 83, par. 5, lett. b).

Reclamo dei sigg.ri XX contro News&Com s.r.l. per mancata deindicizzazione/oblio di articoli del "Corriere della Calabria" associati ai loro nominativi

Reclamo per diritto all'oblio contro l'editore di "Corriere della Calabria"

Il provvedimento riguarda un reclamo proposto da due interessati nei confronti di News&Com s.r.l., editore della testata "Corriere della Calabria", per ottenere la deindicizzazione di alcuni articoli associati ai loro nomi e cognomi. La vicenda nasce dalla richiesta di inserire un meta-tag noindex nelle pagine web interessate, al fine di impedire la reperibilità dei contenuti tramite motori di ricerca.

Fatti e svolgimento del procedimento

Gli interessati avevano già chiesto alla società, in via preventiva, la deindicizzazione degli URL indicati nel reclamo. A loro avviso, il mancato accoglimento dell’istanza equivaleva a un rigetto implicito. Essi hanno sostenuto che gli articoli contenevano ricostruzioni gravemente lesive della reputazione, attribuendo loro connessioni con ambienti criminali calabresi, pur in assenza di indagini o procedimenti penali a loro carico.

Nel corso del procedimento, il Garante ha chiesto osservazioni alla società. News&Com s.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del reclamo per la pendenza di un procedimento giudiziario parallelo tra le stesse parti e sul medesimo oggetto, almeno per alcuni URL, oltre a difendere la permanenza online degli articoli sulla base del loro interesse pubblico. Gli interessati hanno replicato contestando l’eccezione di inammissibilità e insistendo sulla mancata trasparenza del sito e sulla mancata risposta utile alla loro istanza.

Contenuto degli articoli e contesto informativo

Dagli atti emerge che gli articoli oggetto di reclamo riguardano le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro su una nota organizzazione criminale vibonese e sui presunti rapporti con politici, amministratori e imprenditori locali. Le notizie richiamano procedimenti di grande rilievo, noti come "Rinascita Scott" e "Rimpiazzo", ancora pendenti.

I reclamanti, quali figure rilevanti dell’editoria locale, comparivano negli atti perché chiamati in causa da persone coinvolte nelle indagini o perché ascoltati come testimoni. In particolare, uno degli articoli evidenziava anche che uno dei reclamanti non era indagato e che, secondo le autorità inquirenti, era stato vittima di estorsioni da parte di esponenti di un clan locale.

Valutazioni del Garante sul diritto all'oblio

Il Garante ha chiarito che la misura richiesta dagli interessati, se rivolta all’editore, non si limita a impedire l’associazione tra contenuti e nominativi nei risultati di ricerca, ma finisce per incidere direttamente sulla reperibilità degli articoli online, comportandone di fatto la rimozione dalla rete. Per questo motivo, il bilanciamento tra tutela della reputazione e libertà di informazione assume particolare rilievo.

L’Autorità ha richiamato il quadro normativo composto da art. 17, par. 3, e art. 85 GDPR, dagli artt. 136-139 del Codice e dalle Regole deontologiche dell’attività giornalistica. Ha ritenuto che gli articoli trattino vicende di perdurante interesse pubblico, connessi a ipotizzate infiltrazioni criminali in ambienti politici, amministrativi ed economici del territorio, e che la rilevanza di tali fatti sia ancora attuale alla luce di sviluppi giudiziari recenti.

Sulla base di tali elementi, il Garante ha giudicato sproporzionata la misura invocata e ha escluso che potesse essere accolta la richiesta di impedire in assoluto l’indicizzazione degli articoli da parte della testata. Resta tuttavia fermo, secondo il provvedimento, il diritto degli interessati di ottenere l’aggiornamento o l’integrazione di contenuti eventualmente incompleti o inesatti, anche alla luce degli sviluppi successivi alla pubblicazione.

Profili di trasparenza e risposta all'istanza dell'interessato

Sebbene non siano state accertate violazioni comprovate in materia di trasparenza e di esercizio dei diritti, il Garante ha ritenuto opportuno richiamare la società all’osservanza delle regole del GDPR sul riscontro alle istanze degli interessati. L’Autorità ha osservato che l’omesso o incompleto riscontro a una richiesta riconducibile agli artt. 15-21 GDPR costituisce una condotta contra legem e può esporre a sanzione amministrativa, richiamando in particolare l’art. 12 GDPR e l’art. 83, par. 5, lett. b).

Esito e misura adottata

Il reclamo è stato dichiarato infondato ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR. Contestualmente, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), il Garante ha adottato un avvertimento nei confronti di News&Com s.r.l., invitando la società ad assicurare in futuro riscontri tempestivi e completi alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.

Implicazioni operative

Per gli operatori del settore, il provvedimento conferma che:

  • la richiesta di deindicizzazione rivolta direttamente all’editore può essere valutata in modo diverso rispetto alla richiesta rivolta a un motore di ricerca;
  • il diritto all’oblio non prevale automaticamente sulle esigenze di informazione quando i contenuti trattano fatti di interesse pubblico ancora attuali;
  • resta necessario garantire un riscontro puntuale alle istanze ex artt. 15-21 GDPR, anche quando si ritenga infondata la richiesta, per evitare profili sanzionatori.

Punti principali

Oggetto del reclamo e richiesta degli interessati

Gli interessati hanno contestato la reperibilità, tramite motori di ricerca, di diversi articoli del "Corriere della Calabria" associati ai loro nomi e cognomi, chiedendo al Garante di ingiungere a News&Com s.r.l. l’inserimento del meta-tag noindex nel codice sorgente delle pagine. La richiesta mirava a impedire l’indicizzazione dei contenuti e a ottenere, in sostanza, la deindicizzazione per ragioni riconducibili al diritto all’oblio.

Posizioni delle parti e sviluppo istruttorio

Gli interessati hanno sostenuto di aver chiesto previamente la deindicizzazione alla società, senza ricevere un riscontro effettivo, e hanno evidenziato la presunta non attualità e non pertinenza delle notizie rispetto alla loro figura. La società ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del reclamo per la pendenza di un diverso procedimento civile e, nel merito, ha sostenuto la sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla permanenza online degli articoli. Nel corso dell’istruttoria le parti hanno anche richiamato corrispondenza intercorsa tra i rispettivi legali e la pendenza di giudizi davanti al Tribunale di Vibo Valentia.

Valutazione del contenuto degli articoli

Dagli atti emerge che gli articoli riguardano lo sviluppo di indagini della DDA di Catanzaro su contesti criminali vibonesi e su presunti legami con politici, amministratori e imprenditori locali, poi sfociate in procedimenti di grande rilievo pubblico. I reclamanti risultano menzionati perché coinvolti dalle dichiarazioni di alcune persone sottoposte a indagine o perché sentiti come testimoni. Gli articoli danno inoltre evidenza che uno dei reclamanti non era indagato e che, secondo quanto riportato, era stato vittima di condotte estorsive.

Bilanciamento tra cancellazione e libertà di informazione

Il Garante ha ricordato che il diritto alla cancellazione deve essere bilanciato con la libertà di espressione e di informazione, ai sensi dell’art. 17, par. 3, GDPR, dell’art. 85 GDPR, degli artt. 136-139 del Codice e delle Regole deontologiche giornalistiche. Ha ritenuto che gli articoli trattassero fatti di perdurante interesse pubblico e di attualità, anche alla luce di recenti sviluppi giudiziari, e che la misura richiesta fosse sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. Resta fermo, secondo l’Autorità, il diritto degli interessati a ottenere l’aggiornamento o l’integrazione di contenuti eventualmente incompleti o inesatti.

Esito sul reclamo e avvertimento al titolare

Il reclamo è stato dichiarato infondato ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR. Pur non ravvisando ulteriori violazioni comprovate in tema di trasparenza o di esercizio dei diritti, il Garante ha comunque adottato un avvertimento ex art. 58, par. 2, lett. a), GDPR nei confronti di News&Com s.r.l., richiamando il dovere di fornire riscontro tempestivo e completo alle richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR e segnalando che l’omesso o incompleto riscontro può integrare una violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. b), GDPR.

Come è indicizzato

Materiediritto all'obliodeindicizzazioneinformazione giornalisticatrasparenza e diritti dell'interessatoavvertimento

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