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Provvedimento

Deliberazione n. 284 del 09/05/2024

Provvedimento del 9 maggio 2024

Garante Privacy284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente espliciti destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram senza consenso. Il dirigente competente aveva già ordinato l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi. Il Garante, riunito il 9 maggio 2024, ratifica tale intervento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019.

Ratifica del provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram

Ratifica di un provvedimento d’urgenza per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un intervento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale sessualmente esplicito riconducibile a una ipotesi di c.d. revenge porn e destinato a rimanere privato.

Quadro normativo di riferimento

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il rischio di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti attraverso piattaforme digitali;
  • gli artt. 143 e 144 del Codice, cui il Garante deve fare riferimento per la decisione;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare misure urgenti, con successiva ratifica dell’Autorità.

Origine del procedimento

La persona interessata ha segnalato la possibile diffusione, tramite Instagram, di contenuti audio, immagini o video sessualmente espliciti che la riguardavano e ha chiesto l’intervento del Garante. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con l’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice.

Misure adottate in via d’urgenza

Con determinazione n. 192 del 6 maggio 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:

  • adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
  • conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, solo per finalità probatorie, per 12 mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicarle tempestivamente all’Autorità.

Ratifica finale

Il Garante, riunito il 9 maggio 2024, preso atto della documentazione e delle osservazioni acquisite, ratifica il provvedimento d’urgenza adottato il 6 maggio 2024. Il provvedimento conferma quindi l’obbligo per il gestore della piattaforma di attivarsi senza indugio per prevenire la diffusione del contenuto segnalato e preservarne l’eventuale valore probatorio in condizioni di riservatezza.

Punti principali

Presupposto normativo e competenza del Garante

Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni su possibili casi di diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati. La norma prevede inoltre che l’Autorità decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza il provvedimento n. 192 del 6 maggio 2024. Il provvedimento era diretto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per evitare l’ulteriore diffusione del materiale segnalato su Instagram.

Misure ordinate alla piattaforma

Il dirigente ha disposto: - l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash; - la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento; - l’uso di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, esaminata la segnalazione, la determinazione dirigenziale, la nota di trasmissione al gestore della piattaforma e le osservazioni presentate, ratifica il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Come è indicizzato

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