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Provvedimento

Provvedimento del 21/11/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come esercitare e comunicare l'opzione per il regime IVA per cassa, i suoi effetti decorrenza, la durata minima triennale e la revoca, nonché alcune precisazioni sanzionatorie e transitorie per il 2012.

Modalità di esercizio dell'opzione per l'IVA per cassa

Modalità di esercizio dell'opzione per l'IVA per cassa

Il provvedimento individua le modalità di esercizio dell'opzione per il regime dell'IVA per cassa previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e richiamato dal D.M. 11 ottobre 2012. Definisce inoltre la decorrenza dell'opzione, la sua durata minima, le regole di revoca e alcune precisazioni operative e sanzionatorie.

Ambito di applicazione e soggetti ammessi

Possono optare per la liquidazione dell'imposta secondo la contabilità di cassa i soggetti che:

  • nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a due milioni di euro;
  • in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a due milioni di euro.

Il regime viene indicato come "IVA per cassa".

Modalità di esercizio e comunicazione dell'opzione

L'opzione si desume dal comportamento concludente del contribuente. La comunicazione deve essere effettuata, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta.

A seguito dell'opzione, sulle fatture emesse deve essere riportata:

  • l'annotazione che si tratta di operazione con "IVA per cassa";
  • l'indicazione dell'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Efficacia temporale dell'opzione

L'opzione produce effetto:

  • dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata;
  • in caso di inizio attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività.

Per il solo anno 2012, primo anno di applicazione del regime, l'opzione comunicata con la dichiarazione annuale IVA relativa al 2012 ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

Dichiarazione tardiva e validità della comunicazione

Sono considerate valide, pur ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, le comunicazioni effettuate con la dichiarazione annuale IVA presentata entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 7, primo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Nella parte motivazionale è chiarito che tale previsione riguarda anche la dichiarazione tardiva presentata entro novanta giorni dal termine ordinario.

Durata dell'opzione e revoca

L'opzione vincola il contribuente all'applicazione del regime IVA per cassa per almeno un triennio, salvo il caso di superamento della soglia di due milioni di euro di volume d'affari, che comporta la cessazione del regime.

Decorso il periodo minimo di permanenza:

  • l'opzione resta valida per ciascun anno successivo;
  • è possibile la revoca espressa;
  • la revoca deve essere esercitata con le stesse modalità previste per l'opzione, cioè mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta.

Ai fini del computo del triennio, se l'opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l'anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime.

Aspetti sanzionatori

L'omessa indicazione sulle fatture dell'annotazione prevista per l'IVA per cassa costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Riferimenti normativi richiamati nel provvedimento

Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 66, 67 comma 1, 68 comma 1 e 71 comma 3, lettera a);
  • Statuto dell'Agenzia delle entrate, articoli 5 comma 1 e 6 comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, articoli 2 comma 1 e 5 comma 4;
  • decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 32-bis;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, articolo 2 comma 7;
  • D.M. 11 ottobre 2012 sulle disposizioni attuative del regime IVA per cassa.

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