Cassazione Penale, Sentenza n. 13596/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello per mancato riconoscimento: (1) della circostanza attenuante ex art. 590‑bis, comma 7, c.p., sostenendo che l'evento lesivo non è stato determinato esclusivamente dalla guida ad alta velocità e dallo stato di ebbrezza del Coluccio ma anche dalla condotta imprevedibile e imprudente della persona offesa; (2) delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis c.p., richiamando il soccorso prestato alle persone offese come elemento favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura inammissibile in sede di legittimità perché si tratta di doglianze di fatto rivolte a una rivalutazione delle prove già esaminate e motivate dal giudice di merito: la Corte territoriale aveva correttamente escluso la imprevedibilità della condotta della persona offesa e non erano emersi elementi probatori di concorso di colpa. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: il giudice di primo grado aveva valutato il tentativo di soccorso ma lo aveva considerato subvalente rispetto ad altri elementi contrari (guida in grave stato di ebbrezza, veicolo privo di assicurazione, velocità non congrua). La mancata risposta esplicita della Corte d'appello non ha comportato pregiudizio perché il motivo sarebbe comunque stato inammissibile o infondato. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 590‑bis, comma 7, cod. pen.
La circostanza attenuante richiede che l'evento lesivo sia determinato in misura significativa da una condotta imprevedibile della persona offesa; qui la Corte territoriale ha ritenuto non provata tale imprevedibilità, escludendo l'attenuante.
art. 62‑bis, cod. pen.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute anche per comportamenti positivi (es. soccorso), ma il loro riconoscimento dipende da una valutazione complessiva: il soccorso può risultare subvalente rispetto ad altri elementi aggravanti e quindi non sufficiente a far riconoscere l'attenuante.
art. 619, cod. proc. pen.
La Corte di cassazione può, se si tratta di questione di diritto e se l'omissione non arreca pregiudizio, porre rimedio in sede di legittimità all'omessa motivazione o valutazione del giudice di merito.
Codice della Strada (richiamato nel giudizio di merito)
Le violazioni delle regole di comportamento previste dal codice della strada (es. guida in stato di ebbrezza, velocità non conforme, mancanza di assicurazione) sono state considerate elementi fattuali rilevanti a carico dell'imputato e hanno inciso negativamente sulla valutazione delle attenuanti.
Massime di principio
- La Cassazione non è un giudice del fatto: i motivi volti a riconsiderare la valutazione probatoria operata dai giudici di merito sono, salvo specifici travisamenti di prova chiaramente individuati, inammissibili.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante ex art. 590‑bis, comma 7, è necessario provare che la condotta della vittima sia stata imprevedibile e abbia significativamente contribuito all'evento; mere ipotesi non sono sufficienti.
- Le circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis possono includere atti positivi (es. soccorso), ma il loro valore può essere superato da circostanze contrarie gravi; l'appellante deve dimostrare perché tali elementi dovrebbero prevalere nella valutazione complessiva.
- L'omessa risposta da parte del giudice di appello a un motivo di impugnazione non determina automaticamente l'annullamento se il motivo è manifestamente infondato o inammissibile; la parte deve dimostrare un concreto pregiudizio.
- La condanna alle spese segue normalmente il rigetto del ricorso in cassazione.
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