Deliberazione n. 21 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Reddit Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. Le misure mirano a impedire l’eventuale diffusione, sulle rispettive piattaforme, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che riguardano la persona segnalante e che sarebbero destinati a rimanere privati. È inoltre prescritta la conservazione, ai soli fini probatori e per dodici mesi, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica d'urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Reddit Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di due determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Reddit Ireland Limited. L’intervento nasce da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, in relazione al rischio di diffusione tramite piattaforme digitali di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018 e, in particolare, l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità il potere di ricevere segnalazioni relative al c.d. revenge porn e di decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Viene inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti urgenti, soggetti a successiva ratifica.
Segnalazione e intervento urgente
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook e Reddit. Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, accertata la riconducibilità della fattispecie all’art. 144-bis, ha adottato due determinazioni il 10 gennaio 2025, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme.
Le misure urgenti hanno previsto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Reddit Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, soltanto per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità quanto conservato.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 16 gennaio 2025, il Garante ha ratificato i provvedimenti nn. 6/2025 e 7/2025 adottati in via d’urgenza, facendo proprio l’intervento predisposto per evitare l’eventuale diffusione del materiale segnalato e per assicurarne la conservazione probatoria nei limiti indicati.
Punti principali
Origine del procedimento
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante lamentando il rischio che contenuti sessualmente espliciti la riguardanti potessero essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il suo consenso, ipotesi riconducibile all’art. 144-bis del Codice privacy.
Provvedimenti urgenti adottati
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul c.d. revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Reddit Ireland Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a evitare la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 16 gennaio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 6/2025 e 7/2025 adottati il 10 gennaio 2025.
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