Provvedimento del 18/05/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello di denuncia annuale dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati, ne disciplina l’uso telematico, i soggetti obbligati, i termini di applicazione e le caratteristiche di stampa. Sono inoltre allegate le istruzioni di compilazione del modello, con la struttura dei quadri AB e AC e i riferimenti ai contributi collegati (SSN e fondo antiracket).
Approvazione del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni sui premi e accessori incassati
Approvazione del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni
Il provvedimento approva, con relative istruzioni, il modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l’imposta sulle assicurazioni. Il modello è destinato alla denuncia prevista dall’art. 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e disciplina anche i casi particolari di utilizzo per assicurazioni con assicuratori esteri e per imprese UE/SEE operanti in Italia in libera prestazione di servizi tramite rappresentante fiscale.
Soggetti obbligati e ambito di utilizzo
Il modello approvato deve essere utilizzato dagli assicuratori per la denuncia annuale dei premi e accessori incassati. È inoltre utilizzabile:
- dai contraenti domiciliati o aventi sede in Italia per assicurazioni stipulate con assicuratori all’estero, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 1216 del 1961;
- dalle imprese di assicurazione aventi sede nell’Unione Europea o negli Stati dello Spazio Economico Europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni e operano in Italia in libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale.
Presentazione telematica e modalità operative
La denuncia deve essere presentata all’Agenzia delle entrate con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati oppure tramite intermediari abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. I dati della denuncia devono essere trasmessi mediante il prodotto informatico reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate, oppure secondo specifiche tecniche eventualmente approvate con successivo provvedimento.
Decorrenza dell’obbligo di utilizzo
Il modello è utilizzabile:
- con riferimento alla denuncia dell’imposta dovuta sui premi e accessori incassati a partire dall’anno 2010;
- per i premi e accessori incassati nell’anno 2009, in via facoltativa, anche secondo il nuovo modello, da presentare telematicamente o in forma cartacea;
- per i casi di contraenti italiani con assicuratori esteri e per le imprese UE/SEE in libera prestazione di servizi, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento; fino a tale termine è consentito l’uso del modello con presentazione telematica o cartacea.
Reperibilità del modello e requisiti di stampa
Il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate e può essere scaricato anche dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può essere stampato e utilizzato anche da altri siti internet, a condizione che:
- rispetti le caratteristiche tecniche dell’allegato A;
- rechi l’indirizzo del sito di provenienza;
- riporti gli estremi del provvedimento. Sono disciplinate le caratteristiche materiali del modello: formato A4, carta bianca, opacità e peso definiti, area grafica centrale, colori nero e azzurro PANTONE 311 U per modello e istruzioni.
Motivazioni e quadro normativo richiamato
Nelle motivazioni si richiama che l’art. 9, comma 2, della legge n. 1216 del 1961 impone agli assicuratori la presentazione entro il 31 maggio della denuncia dell’ammontare dei premi e accessori incassati nell’esercizio scaduto. Il comma 3 prevede la redazione secondo un modello stabilito con decreto ministeriale. Il provvedimento dà attuazione a tale previsione e richiama altresì la presentazione telematica prevista dall’art. 1, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.
Struttura del modello
Il modello è articolato in:
- frontespizio, con informativa privacy, dati del soggetto tenuto alla denuncia, del rappresentante e dell’impegno alla trasmissione telematica;
- quadro AB, relativo ai premi e accessori riscossi e alle imposte e contributi collegati;
- quadro AC, relativo alla determinazione dell’imposta e dei contributi.
Frontespizio: contenuti essenziali
Nel frontespizio vanno indicati i dati identificativi del dichiarante e, se del caso, del rappresentante firmatario. In particolare, devono essere riportati:
- codice dell’ufficio competente in relazione al domicilio del dichiarante;
- periodo di riferimento;
- dati dell’impresa di assicurazione, inclusi codice fiscale, denominazione, sede legale e, se necessario, sede estera, Stato estero di residenza e numero di identificazione IVA estero;
- domicilio fiscale, se diverso dalla sede legale;
- recapiti telefonici e indirizzo e-mail, facoltativi;
- dati del rappresentante firmatario della denuncia oppure del contraente italiano nei casi di assicurazione estera ex art. 11;
- firma della denuncia;
- impegno alla presentazione telematica, riservato all’intermediario.
Codici di carica e firma
È prevista una tabella generale dei codici di carica, che comprende diverse figure, tra cui rappresentante legale, curatore fallimentare, commissario liquidatore, rappresentante fiscale di soggetto non residente, erede, liquidatore, soggetti che operano per operazioni straordinarie, amministratore di condominio e altri. La firma deve essere apposta in modo leggibile dal soggetto tenuto alla denuncia o dal suo rappresentante, secondo il codice di carica pertinente.
Quadro AB: premi, imposte e contributi
Il quadro AB è suddiviso in tre sezioni.
Sezione I – Premi, accessori e relativa imposta
Questa sezione riguarda l’indicazione dei premi ed accessori incassati nell’esercizio di riferimento e della relativa imposta. Nei righi da AB1 ad AB30 devono essere indicati, per ciascuna categoria di assicurazione:
- nella prima colonna, gli importi dei premi e accessori incassati;
- nella seconda colonna, l’imposta corrispondente all’aliquota prestampata. Le categorie richiamano la tariffa generale e la tariffa speciale allegate alla legge n. 1216 del 1961, nonché specifiche disposizioni per particolari rami assicurativi. È precisato che il rigo AB14 non deve essere compilato se, secondo la risoluzione ministeriale del 3 dicembre 1983, i premi relativi alle assicurazioni di altri rischi inerenti veicoli e natanti e danni causati dalla loro circolazione comprendono già quelli relativi al ritiro della patente di guida a seguito di investimento.
Sono inoltre previsti:
- rigo AB31, per il totale soggetto ad imposta, dato dalla somma dei righi AB1-AB30;
- rigo AB32, facoltativo, per assicurazioni e contratti vitalizi esenti o non soggetti ad imposta;
- rigo AB33, per il totale premi, pari alla somma dei righi AB31 e AB32.
Sezione II – Premi soggetti al Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
La sezione riguarda i premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Nel rigo AB34 va indicata:
- la base imponibile assoggettata a contributo, desunta dal rigo AB15, colonna 1;
- l’importo del contributo in corrispondenza dell’aliquota prestampata.
Sezione III – Premi soggetti al Contributo al fondo antiracket
La sezione riguarda i premi relativi ai rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, nonché il contributo al Fondo di Solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura. Nel rigo AB35 va indicata:
- la base imponibile assoggettata a contributo;
- l’importo del contributo in corrispondenza dell’aliquota prestampata.
Quadro AC: determinazione dell’imposta e dei contributi
Il quadro AC è composto da tre sezioni.
Sezione I – Imposta sulle assicurazioni
In questa sezione si determina l’imposta dovuta o a credito. I righi prevedono:
- AC1: imposta dovuta, pari al rigo AB31, colonna 2;
- AC2: contributo antincendio della regione Trentino-Alto Adige, ammesso in detrazione;
- AC3: credito della liquidazione del periodo precedente;
- AC4: versamenti effettuati nel periodo di riferimento;
- AC5: acconto versato;
- AC6: imposta a debito, se l’imposta dovuta supera la somma di detrazioni e versamenti;
- AC7: imposta a credito, se l’imposta dovuta è inferiore alla somma di detrazioni e versamenti.
Sezione II – Contributo al Servizio Sanitario Nazionale
Sono previsti:
- AC8: contributo SSN dovuto, pari al rigo AB34, colonna 2;
- AC9: credito della liquidazione del periodo precedente;
- AC10: versamenti effettuati;
- AC11: contributo a debito;
- AC12: contributo a credito.
Sezione III – Contributo al fondo antiracket
Sono previsti:
- AC13: contributo dovuto, pari al rigo AB35, colonna 2;
- AC14: credito della liquidazione del periodo precedente;
- AC15: versamenti effettuati;
- AC16: contributo a debito;
- AC17: contributo a credito.
Istruzioni di compilazione e casi particolari
Le istruzioni precisano che:
- gli assicuratori devono presentare la denuncia entro il 31 maggio di ciascun anno all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio;
- con la stessa denuncia devono essere comunicati anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale e l’importo dei premi relativi ai rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, con il contributo al fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura;
- l’Ufficio procede alla liquidazione definitiva entro il 15 giugno.
Per le imprese di assicurazione aventi sede principale in Stati UE o SEE che assicurano un adeguato scambio di informazioni e operano in Italia in libera prestazione di servizi, il rappresentante fiscale presenta mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, con contestuale pagamento dell’imposta.
Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia con assicuratori esteri non stabiliti nell’Unione Europea, la denuncia e il pagamento devono essere effettuati dal contraente italiano entro un mese dal pagamento del premio all’assicuratore, con versamento dell’imposta entro il medesimo termine di presentazione.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Il modello contiene un’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003. L’informativa chiarisce che i dati personali raccolti sono trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari abilitati per finalità di accertamento dei dati dichiarati. È specificato che:
- i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di norme di legge o regolamento, o se necessario per funzioni istituzionali;
- i dati possono essere comunicati anche a privati o enti pubblici economici se previsto da norma;
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per non incorrere in sanzioni amministrative;
- l’indicazione di telefono, cellulare ed e-mail consente di ricevere aggiornamenti gratuiti dall’Agenzia;
- l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione e opposizione nei limiti di legge;
- Ministero e Agenzia, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso; gli intermediari non devono acquisirlo perché il conferimento è obbligatorio per legge;
- l’Agenzia delle Entrate si avvale di So.ge.i. S.p.a. quale responsabile esterno del trattamento.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
- D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404;
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate e relativo regolamento di amministrazione;
- D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
- D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197;
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- legge 23 febbraio 1999, n. 44;
- legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.
Pubblicazione ed efficacia
È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 18 maggio 2010 e reca le firme del Direttore dell’Agenzia e del Direttore generale competente del Ministero dello sviluppo economico.
Testo integrale
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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