Cassazione Civile, Ordinanza n. 07466/2026 del 28/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore strada)
La controversia
Il proprietario di un'autovettura ha chiesto la condanna del gestore della strada al risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo mentre percorreva un tratto della strada statale 106 Jonica, che era asseritamente caratterizzato da profonde buche non segnalate. La domanda risarcitoria era fondata sulla dedotta responsabilità del custode per difetto di manutenzione della sede stradale. La pretesa è stata respinta sia in primo grado sia in appello. In cassazione il ricorso è stato proposto con due motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato l'assenza di una valida procura speciale nell'istanza di decisione depositata dopo la proposta di definizione accelerata, necessaria secondo il regime applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, rilevando che l'istanza di decisione presentata dal ricorrente dopo la proposta ex art. 380-bis c.p.c. non era assistita da una valida nuova procura speciale: il documento prodotto era privo di sottoscrizione del ricorrente e quindi non idoneo a conferire il mandato richiesto. La Corte ha quindi chiuso il giudizio per impedimento processuale, senza esaminare i motivi di ricorso e senza applicare le sanzioni ex art. 96 c.p.c.; ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha escluso l'ulteriore contributo unificato, poiché la pronuncia è stata di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
formulazione anteriore alla novella apportata dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
Per le istanze di decisione presentate prima del 26 novembre 2024 continua ad applicarsi il regime previgente, che richiede una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione dopo la proposta di definizione accelerata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione e il deposito dell'ordinanza all'esito dell'adunanza camerale.
art. 391 c.p.c.
ex art. 391 cod. proc. civ.
La mancanza della valida procura speciale nell'istanza di decisione determina l'estinzione del giudizio per impedimento processuale.
art. 96 c.p.c.
ultima parte del terzo comma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.
Le condanne aggravate non si applicano quando il giudizio si conclude per estinzione processuale e non perché definito in conformità alla proposta.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama la motivazione di altro precedente in adesiva relatio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 2051 c.c.
È il titolo sostanziale evocato nella vicenda come responsabilità da cose in custodia, ma il merito non viene scrutinato in cassazione.
Massime di principio
- Nel regime della definizione accelerata del ricorso, se l'istanza di decisione è proposta nel periodo in cui il testo previgente dell'art. 380-bis c.p.c. è ancora applicabile, occorre che essa sia accompagnata da una nuova procura speciale ad hoc rilasciata dalla parte.
- La procura speciale deve risultare da un documento sottoscritto dalla parte conferente; la sola sottoscrizione del difensore autenticante non basta a integrare il mandato.
- Se manca la valida procura speciale richiesta per l'istanza di decisione, il giudizio di cassazione si estingue per impedimento processuale senza esame dei motivi di ricorso.
- La declaratoria di estinzione per vizio processuale diverso dalla definizione "in conformità alla proposta" esclude l'applicazione delle sanzioni aggravate ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07419/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07420/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07421/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07422/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07423/2026 del 28/03/2026
- ordinanza_civile · 28 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07424/2026 del 28/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →