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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 11 aprile 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze

Concessione delle garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonchè determinazione delle modalità di operatività delle stesse e delle modalità di monitoraggio ai sensi del medesimo comma.

Decreti del MEFCod. G.U. 24A02756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina le garanzie dello Stato, entro il limite complessivo di 700 milioni di euro, sui finanziamenti collegati ai contributi per i danni causati dalle alluvioni dal 1° maggio 2023 nei territori individuati di Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Regola beneficiari e creditori garantiti, escussione e surroga, gestione amministrativa tramite CONSAP e monitoraggio. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma acquista efficacia solo con il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate previsto dalla legge di bilancio 2024.

Garanzie statali sui finanziamenti agevolati per i danni alluvionali del 2023

Garanzie statali sui finanziamenti per i danni alluvionali del 2023

Il decreto stabilisce criteri e modalità operative delle garanzie statali connesse ai finanziamenti agevolati destinati ai contributi per la ricostruzione e il ripristino dopo gli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023. Il quadro riguarda i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche individuati dalla normativa richiamata e opera entro il limite massimo di 700 milioni di euro.

Ambito e finanziamenti coperti

Sono garantiti i finanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 437, della legge n. 213 del 2023, relativi ai contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 20-septies, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023. La disciplina distingue due rapporti:

  • i finanziamenti accordati da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori interessati;
  • i finanziamenti agevolati concessi da tali soggetti finanziatori ai beneficiari privati dei contributi.

Per i finanziamenti accordati da CDP, la garanzia copre capitale e interessi. Per quelli concessi ai beneficiari, copre capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie. Le relative condizioni finanziarie devono considerare la garanzia statale e, per i finanziamenti ai beneficiari, devono essere identiche a quelle applicate da CDP sui finanziamenti da essa accordati. La garanzia copre inoltre, per i finanziamenti ai beneficiari, i pagamenti restituiti in seguito a una sentenza che ne dichiari l’inefficacia ai sensi dell’articolo 166, secondo comma, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Caratteristiche della garanzia e recupero

In entrambi i livelli di finanziamento la garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta. Per i finanziamenti di CDP opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti di CDP; per quelli concessi dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati opera in caso di inadempimento nei confronti del finanziatore.

Per i finanziamenti ai beneficiari, la garanzia è escutibile soltanto per la quota di credito non recuperata mediante la compensazione prevista dall’articolo 1, comma 438, della legge n. 213 del 2023. A seguito del pagamento effettuato in garanzia, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore. È esclusa la facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Le garanzie restano in vigore fino al termine di ricezione delle istanze stabilito dal disciplinare previsto per la loro gestione.

Presentazione delle istanze e gestione tramite CONSAP

Il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi di CONSAP S.p.a. per le attività amministrative e contabili connesse agli interventi, sulla base di un disciplinare stipulato con il Ministero. Gli oneri di gestione non possono superare 200.000 euro annui e devono comunque rimanere entro le risorse disponibili a valere sugli stanziamenti richiamati dalla legge n. 197 del 2022.

Le istanze di intervento della garanzia devono essere trasmesse a CONSAP dai soggetti interessati e devono pervenire:

  • entro sei mesi dalla scadenza infruttuosa del termine contrattuale previsto per il rimborso;
  • nei casi di restituzione dei pagamenti dichiarati inefficaci, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

L’istanza deve essere corredata da copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta di pagamento rimasta insoddisfatta, adeguatamente documentata; nei casi di inefficacia dei pagamenti, deve essere allegata copia della sentenza. CONSAP verifica il rispetto dei criteri, delle modalità e delle procedure applicabili e paga agli aventi diritto capitale, interessi e, ove dovute, spese di gestione strettamente necessarie, secondo le modalità stabilite dalla normativa richiamata.

Monitoraggio e rendicontazione

Il Commissario straordinario per la ricostruzione, o l’autorità competente che gli subentra, attiva metodi di monitoraggio finanziario, controllo e rendicontazione, anche mediante procedure informatiche condivise con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il supporto di CDP. Il monitoraggio è volto a programmare l’impiego delle risorse e a verificare il rispetto del limite di 700 milioni di euro.

Con comunicazioni trimestrali, CDP trasmette al Commissario e al Ministero:

  • i dati sui finanziamenti agevolati erogati agli intermediari operanti nei territori interessati, indicando l’importo complessivamente erogato e le rate di capitale e interessi in scadenza nell’anno e negli esercizi successivi, fino al 2048;
  • l’ammontare cumulato delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti ai beneficiari, di competenza dell’esercizio, sulla base dei dati comunicati mensilmente dalle banche aderenti.

La convenzione tra CDP e Associazione bancaria italiana definisce i modelli operativi e di rendicontazione. Le banche aderenti comunicano mensilmente a CDP il numero e l’importo aggregato dei finanziamenti concessi nel mese e le spese di gestione di competenza dello stesso periodo.

Decorrenza ed efficacia

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma le sue disposizioni acquistano efficacia soltanto dall’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dall’articolo 1, comma 439, della legge n. 213 del 2023, relativo alle modalità di fruizione del credito d’imposta utilizzato per il pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati.

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