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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 24 aprile 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze

Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Decreti del MEFCod. G.U. 24A02228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto del 24 aprile 2024 individua, in fase di prima applicazione dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, gli atti autonomamente impugnabili esclusi dal contraddittorio informato ed effettivo: atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. Restano ferme le altre forme di contraddittorio e partecipazione previste dall’ordinamento tributario.

Esclusioni dal contraddittorio preventivo obbligatorio in materia tributaria

Esclusioni dal contraddittorio preventivo obbligatorio

Il decreto individua, in fase di prima applicazione dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000, gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 che non devono essere preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo. Le esclusioni riguardano specifiche categorie di atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.

Ambito e permanenza delle altre forme di partecipazione

L’esclusione riguarda l’obbligo di contraddittorio previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente. Restano ferme le altre forme di contraddittorio, interlocuzione preventiva e partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo previste dall’ordinamento tributario.

Atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

Sono automatizzati o sostanzialmente automatizzati gli atti dell’amministrazione finanziaria relativi esclusivamente a violazioni rilevate incrociando elementi presenti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione. Sono esclusi dal contraddittorio:

  • ruoli, cartelle di pagamento, atti di cui agli artt. 50, comma 2, 77 e 86 del d.P.R. n. 602/1973 e gli altri atti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione diretti al recupero delle somme affidate;
  • accertamenti parziali previsti dall’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633/1972, nonché atti di recupero previsti dall’art. 38-bis del d.P.R. n. 600/1973, quando predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;
  • atti autonomi di intimazione previsti dall’art. 29 del d.l. n. 78/2010 e intimazioni emesse per decadenza dalla rateazione;
  • accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento e relative sanzioni concernenti tasse automobilistiche erariali, addizionale erariale della tassa automobilistica, tasse sulle concessioni governative per l’impiego di terminali radiomobili e imposta parametrata alle emissioni di CO₂ per chilometro dei veicoli;
  • accertamenti catastali per iscrizione o cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
  • avvisi di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché per il recupero di tali imposte a seguito di rettifica ai sensi dell’art. 12 del d.l. n. 70/1988;
  • avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di accisa o imposta di consumo dovuta sulla base di dichiarazioni, dati contabili e documenti di accompagnamento della circolazione;
  • avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa o per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e diritti dovuti alle scadenze previste.

Atti di pronta liquidazione

Sono di pronta liquidazione gli atti emessi a seguito di controlli fondati sui dati e sugli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni dei contribuenti e sui dati già posseduti dall’amministrazione finanziaria. Sono esclusi dal contraddittorio:

  • le comunicazioni degli esiti della liquidazione prevista dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, inclusa la liquidazione dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
  • le comunicazioni degli esiti dei controlli previsti dagli artt. 54-bis, 54-ter e 54-quater del d.P.R. n. 633/1972;
  • gli avvisi di liquidazione dell’imposta e di irrogazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, riguardanti imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sui premi delle assicurazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo e tributi speciali indicati nella tabella A allegata al d.l. n. 533/1954;
  • gli inviti al pagamento del contributo unificato e gli atti di irrogazione delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento previsti dall’art. 248 del d.P.R. n. 115/2002.

Controllo formale delle dichiarazioni

Sono esclusi dall’obbligo di contraddittorio gli atti emessi a seguito del riscontro formale dei dati dichiarati dai contribuenti o dai sostituti d’imposta con i documenti che ne attestano la correttezza, individuati nelle comunicazioni degli esiti del controllo formale previsto dall’art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973.

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