Cassazione Penale, Sentenza n. 13574/2025 del 08/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Bari contestando la mancata restituzione della somma di Euro 660,00 sequestrata e ritenuta confiscata. Sostiene che quella somma non poteva ritenersi provento della detenzione di stupefacenti (in particolare della cocaina) e che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire d'ufficio, posto che in appello egli aveva dedotto di non aver commesso il fatto quanto all'episodio relativo alla cocaina e non gli erano state contestate condotte di cessione; pertanto, la confisca sarebbe stata illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione sulla confisca (la somma di Euro 660,00 sequestrata) fosse suscettibile di autonoma impugnazione e che il ricorrente non l'avesse dedotta in appello, avendo invece devoluto alla Corte d'Appello solo profili relativi all'assoluzione parziale, alla qualificazione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 e alla recidiva. Pertanto le censure sulla confisca non potevano essere esaminate in cassazione. La Corte ha altresì ricordato che dalla motivazione di primo grado non risulta chiaro se la confisca fosse per profitto o per sproporzione ai sensi dell'art. 85-bis, fatto che non sopperisce all'obbligo di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
La Corte territoriale ha riqualificato la condotta relativa alla cocaina come cessione ai sensi di tale comma; nel ricorso si era invece invocata l'applicabilità dell'ipotesi lieve, ma la Cassazione non entra nel merito per inammissibilità procedurale.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis
La norma prevede la confisca per sproporzione; la sentenza di primo grado non chiariva se la confisca fosse quella del profitto o per sproporzione, ma la Cassazione sottolinea che comunque la relativa contestazione doveva essere svolta in appello.
Massime di principio
- La statuizione di confisca è autonoma e suscettibile di autonoma impugnazione: se non viene dedotta in appello, non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione (inammissibilità).
- Se la sentenza di primo grado non specifica la tipologia di confisca (profitto vs. confisca per sproporzione), il soggetto interessato deve comunque impugnare la misura in appello per non perdere il relativo gravame.
- La riqualificazione della condotta da detenzione a cessione in sede d'appello può rafforzare la legittimità della confisca; difese su elementi diversi (es. natura del denaro) devono essere effettivamente svolte e documentate già in appello.
- Quando si contesta la provenienza di somme sequestrate, è essenziale proporre la censura nei termini e gradi di giudizio previsti: la Cassazione è limitata nell'esaminare questioni non devolute dalla parte ricorrente in appello.
- La Procura o il Procuratore Generale possono chiedere la declaratoria di inammissibilità quando la questione non è stata oggetto di impugnazione nel grado precedente; ciò è frequentemente accolto dalla Cassazione.
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