L.R. Liguria 4/2025
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria n. 4 del 16 aprile 2025 aggiorna la l.r. 25/2006 su spese di rappresentanza, revisori e supporto ai Garanti, e restringe l’ambito del Garante vittime di reato ai residenti colpiti da specifici delitti commessi in Liguria. Prevede anche una disciplina transitoria per il distacco del personale e dichiara l’invarianza finanziaria.
Adeguamento dell’ordinamento interno del Consiglio regionale ligure e modifica del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
Adeguamento dell’ordinamento interno del Consiglio regionale e del Garante regionale in Liguria
La legge regionale ligure 16 aprile 2025, n. 4 interviene principalmente sulla disciplina interna del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria e su alcune disposizioni relative ai Garanti regionali. Il testo aggiorna l’elenco delle spese ammissibili, modifica regole su revisione e supporto amministrativo e ridefinisce l’ambito di operatività del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.
Spese di rappresentanza e iniziative istituzionali del Consiglio regionale
La legge amplia e precisa le tipologie di spesa riconducibili alle attività istituzionali del Consiglio regionale, in particolare per acquisti e iniziative connesse alla rappresentanza e alle celebrazioni. Vengono ricomprese, tra l’altro, anche spese per beni e dotazioni funzionali agli uffici, nonché per eventi e ricorrenze istituzionali.
In particolare, risultano ricompresi:
- acquisti, per gli uffici interessati, di arredi e complementi, elementi decorativi, simboli, segnaletica, bandiere, illuminazione d’ambiente, piante ornamentali, elementi di design e beni similari o funzionali, anche richiamando le previsioni della l.r. 3/1985;
- spese riferite al Consiglio regionale o agli organismi statutari, di controllo o di garanzia ad esso collegati, per celebrazioni e ricorrenze istituzionali o storiche, feste nazionali, anniversari di fondazione, redazione, promulgazione o entrata in vigore, commemorazioni, cerimonie e sedute solenni, onoranze a personalità e istituzioni.
La disciplina chiarisce anche l’estensione di alcune regole interne già previste dalla l.r. 25/2006, coordinandole con le nuove ipotesi di spesa e con i diversi ambiti applicativi richiamati dal testo consolidato.
Revisione dei criteri per il rinnovo e la misura del compenso
La legge modifica la disciplina dei revisori prevista dalla l.r. 25/2006, incidendo sui presupposti rilevanti per il trattamento del singolo revisore e sulla quantificazione di una percentuale del relativo importo.
In sintesi:
- il riferimento temporale non è più ancorato al solo superamento di trenta mesi di mandato, ma anche all’ipotesi in cui il revisore abbia svolto l’incarico per un periodo inferiore a un’intera legislatura;
- viene soppressa una formula che limitava l’applicazione della disciplina alla data di entrata in vigore della disposizione;
- una percentuale precedentemente pari al 25 per cento è elevata al 35 per cento.
Supporto alle strutture dei Garanti regionali e disciplina transitoria
La legge introduce una disposizione transitoria per garantire continuità alle attività di supporto delle strutture dei Garanti regionali. In fase di prima applicazione, ciascuna Autorità, d’intesa con la Giunta regionale, può valutare l’esigenza di mantenere l’operatività di alcune funzioni mediante distacco del personale.
La previsione riguarda:
- personale a tempo indeterminato già assegnato alle strutture dei Garanti alla data di entrata in vigore della legge;
- prosecuzione delle funzioni di supporto mediante distacco presso le strutture dei Garanti;
- mantenimento, in capo alla Giunta regionale, degli oneri fissi e accessori.
Garante regionale per la tutela delle vittime di reato: ambito soggettivo e oggettivo
La legge restringe e precisa il perimetro di operatività del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato. Il Garante opera nei confronti delle persone fisiche residenti nel territorio regionale che siano vittime di specifici reati del codice penale, commessi nel territorio della Regione Liguria.
Sono rilevanti i reati previsti dal libro secondo del codice penale, e in particolare quelli contenuti nei titoli:
- VI, dei delitti contro l’incolumità pubblica;
- XI, dei delitti contro la famiglia;
- XII, dei delitti contro la persona;
- XIII, dei delitti contro il patrimonio.
La tutela è quindi circoscritta sia per soggetti beneficiari sia per territorialità del fatto, richiedendosi la residenza nel territorio regionale e la commissione del reato in Liguria.
Coordinamento normativo e oneri finanziari
La legge effettua inoltre un coordinamento formale di un rinvio interno nella l.r. 25/2006, sostituendo il richiamo al comma 6 ter con quello al comma 6 quater.
Sul piano finanziario, è espressamente previsto che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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