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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 322 del 18/07/2023

Provvedimento del 18 luglio 2023

Garante Privacy322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che Compara Facile S.r.l. ha svolto attività promozionali tramite contatti telefonici utilizzando liste acquisite da un data provider, senza adeguata informativa al primo contatto, senza valido consenso per il marketing e senza corretta verifica del Registro Pubblico delle Opposizioni. È stata inoltre rilevata la mancata tempestiva risposta alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato e l’assenza di un consenso specifico per la profilazione rispetto ai dati raccolti tramite landing page. L’Autorità ha vietato il trattamento dei dati raccolti per profilazione, ordinato la cancellazione dei dati, imposto prescrizioni per eventuali futuri contatti verso utenze di terzi e irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro, con pubblicazione del provvedimento.

Compara Facile S.r.l. sanzionata per telemarketing illecito, mancata informativa, mancato riscontro ai diritti e uso di dati raccolti senza consenso per profilazione

Compara Facile S.r.l. - telemarketing illecito, mancata informativa, diritti dell'interessato e profilazione

Il provvedimento riguarda Compara Facile S.r.l. ed è stato adottato a seguito del reclamo di un interessato che lamentava telefonate promozionali indesiderate, nonostante l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni e le richieste di opposizione, cancellazione e accesso non riscontrate. L’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento connesso a campagne di telemarketing e alla raccolta dati tramite sito/landing page, irrogando anche una sanzione pecuniaria.

Origine del procedimento e ricostruzione dei fatti

Il reclamante ha riferito di aver ricevuto contatti telefonici quasi giornalieri da Compara Facile in assenza di un consenso informato preventivo. Ha inoltre segnalato che, dopo le richieste inviate via e-mail per esercitare i diritti ex artt. 15, 17 e 21 GDPR, avrebbe continuato a ricevere ulteriori telefonate promozionali. La Società ha chiarito di aver acquisito le anagrafiche da un data provider con sede in Moldavia, con una licenza temporanea d’uso di 90 giorni, e di averle utilizzate per contattare gli utenti e inviarli a una landing page, dove venivano raccolti ulteriori dati e consensi. Dalla documentazione prodotta è emerso che le liste acquisite erano numerose e che i contatti telefonici erano finalizzati a promuovere i servizi della Società.

Qualificazione del ruolo del soggetto e rilevanza delle clausole contrattuali

Il Garante ha escluso che Compara Facile operasse come semplice responsabile del trattamento nella fase di contatto telefonico. Secondo l’Autorità, era la Società a determinare lo scopo del trattamento, ossia la promozione dei propri servizi, nonché i mezzi essenziali, selezionando il fornitore delle liste e utilizzando i dati per finalità commerciali proprie. Sono stati ritenuti irrilevanti, nei rapporti con l’interessato, gli accordi contrattuali di manleva invocati dalla Società nei confronti del provider, perché tali pattuizioni non incidono sulle responsabilità verso gli interessati né sulla liceità del trattamento.

Violazioni accertate in tema di informativa, consenso e telemarketing

È stata confermata la violazione degli artt. 12, 13 e 14 GDPR, poiché l’informativa non veniva resa in modo immediato e completo al primo contatto, ma solo dopo un invio di sms e tramite accesso a una landing page subordinato alla manifestazione di interesse. Il Garante ha ritenuto non legittimo un meccanismo che costringa l’utente a mostrare interesse ai servizi per poter conoscere le informazioni obbligatorie.

È stata inoltre confermata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7 GDPR e dell’art. 130 Codice privacy, perché le telefonate promozionali e l’ulteriore trattamento per marketing risultavano svolti senza un consenso validamente acquisito e documentato. L’Autorità ha osservato che la Società non aveva verificato adeguatamente il consenso originariamente raccolto dal provider e che la clausola di manleva non poteva sostituire tale verifica.

Registro Pubblico delle Opposizioni e opposizione dell'interessato

Con riguardo al telemarketing, è stata confermata la violazione dell’art. 1, comma 11, legge n. 5/2018, in relazione al comma 12 e all’art. 130, comma 3, Codice privacy. Il Garante ha rilevato che la numerazione del reclamante risultava iscritta al Registro Pubblico delle Opposizioni già dal 2 agosto 2022 e che, comunque, la lista in possesso della Società avrebbe dovuto essere sottoposta a verifica rispetto al Registro prima di avviare o proseguire le campagne promozionali.

La circostanza che la Società non avesse potuto accedere al Registro per ragioni tecniche non è stata ritenuta idonea a escludere la violazione, poiché la consultazione del Registro è una pre-condizione per il telemarketing telefonico. È stata quindi ribadita l’illiceità dell’attività promozionale svolta senza previa esclusione delle utenze opposte.

Mancato riscontro alle istanze dell'interessato

Il Garante ha ritenuto violati gli artt. 12, parr. 2 e 3, 15, 17 e 21, par. 2, GDPR per la mancata risposta tempestiva alle richieste dell’interessato e per la mancata registrazione tempestiva dell’opposizione. La Società ha risposto solo dopo l’intervento dell’Autorità. L’omissione è stata considerata incompatibile con l’obbligo del titolare di agevolare l’esercizio dei diritti e di fornire un riscontro senza ritardo.

Dati raccolti tramite landing page e consenso alla profilazione

La Società ha sostenuto di non svolgere profilazione, pur avendola indicata nell’informativa del sito. Il Garante ha evidenziato una non piena coerenza tra informativa e trattamenti effettivamente svolti, richiamando il principio di trasparenza. Ha inoltre osservato che la raccolta di dati per una specifica finalità costituisce comunque trattamento e richiede un idoneo consenso anche se la finalità non venga poi concretamente perseguita.

Poiché non è risultato acquisito un consenso specifico per la profilazione, è stata confermata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7 GDPR con riferimento ai dati raccolti tramite la landing page per tale finalità.

Provvedimenti correttivi e divieto di trattamento

Alla luce delle violazioni accertate, il Garante ha:

  • vietato il trattamento dei dati personali raccolti mediante sito internet in assenza di idoneo consenso per la profilazione, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) GDPR;
  • ingiunto la cancellazione di tali dati, salvo quelli che debbano essere conservati per obblighi di legge, difesa in giudizio o altre finalità lecite, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR;
  • prescritto, per eventuali future campagne verso utenze fornite da soggetti terzi, l’adozione di idonea informativa, di una base giuridica valida, di misure organizzative per l’esercizio dei diritti e di procedure di tracciamento della filiera e delle attività di trattamento.

È stato inoltre ordinato alla Società di comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare attuazione alle misure imposte.

Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione

L’Autorità ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 40.000,00. Nella quantificazione ha richiamato l’art. 83 GDPR, applicando il criterio del cumulo giuridico ex par. 3, in quanto le violazioni erano collegate a trattamenti connessi e in parte riconducibili alla violazione più grave.

Tra gli elementi aggravanti sono stati considerati:

  • l’elevato numero di soggetti coinvolti: 40.000 anagrafiche acquisite, 1.686 contratti sottoscritti e 1.100 anagrafiche raccolte tramite landing page;
  • la gravità delle violazioni, inclusa la carenza di verifiche e la gestione inadeguata delle opposizioni;
  • il carattere negligente delle condotte;
  • la difformità rispetto alla consolidata prassi provvedimentale del Garante in materia di marketing;
  • la capacità economica della Società.

Tra gli attenuanti sono stati considerati l’assenza di precedenti e la cooperazione con l’Autorità.

Ulteriori effetti del provvedimento

Il Garante ha disposto anche la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito quale sanzione accessoria e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. È stata infine richiamata la possibilità di opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento è nato da un reclamo di un interessato che lamentava telefonate promozionali quasi quotidiane, nonostante l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni e le richieste di cancellazione, opposizione e accesso, cancellazione e limitazione. La Società ha dichiarato di aver acquisito i dati da un provider estero e di averli utilizzati per ricontattare gli utenti e indirizzarli a una landing page per raccogliere consensi commerciali.

Qualificazione della Società come titolare del trattamento

Il Garante ha ritenuto Compara Facile titolare autonomo del trattamento, non responsabile, poiché era la Società a determinare finalità e mezzi essenziali del trattamento, selezionando il fornitore delle liste e utilizzando i dati per proprie campagne promozionali e per l’arricchimento del database. Sono state quindi ritenute irrilevanti le clausole contrattuali di manleva invocate dalla Società.

Violazioni accertate in materia di informativa, consenso e telemarketing

È stata confermata la violazione degli artt. 12, 13 e 14 GDPR per l’assenza di un’idonea informativa al primo contatto, subordinata indebitamente alla manifestazione di interesse dell’utente. È stata inoltre accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7 GDPR e dell’art. 130 Codice privacy per il telemarketing svolto senza valido consenso informato e per l’omessa verifica della liceità delle liste acquisite. Ulteriore violazione è stata ravvisata nel mancato riscontro al Registro Pubblico delle Opposizioni, in violazione dell’art. 1, comma 11, legge n. 5/2018, in relazione al comma 12 e all’art. 130, comma 3, Codice privacy.

Diritti dell'interessato e gestione delle opposizioni

La Società non ha riscontrato nei termini le istanze ex artt. 15, 17 e 21 GDPR e non ha registrato tempestivamente l’opposizione dell’interessato. Il Garante ha ribadito che il titolare deve agevolare l’esercizio dei diritti e rispondere senza ritardo, anche quando l’opposizione sia stata manifestata nel corso dei contatti telefonici.

Profilazione tramite landing page e misure correttive

Pur rilevando che la profilazione non risultava concretamente svolta, l’Autorità ha osservato che la raccolta dei dati per tale finalità avveniva comunque in assenza di un consenso specifico, con un’impostazione informativa non coerente e potenzialmente confusiva. Per questo ha vietato il trattamento dei dati raccolti mediante il sito internet in assenza di idoneo consenso alla profilazione e ha ordinato la cancellazione dei dati, salvo quelli necessari per obblighi di legge, difesa in giudizio o altre finalità lecite.

Sanzione e criteri di quantificazione

Il Garante ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 euro, ritenendo applicabile l’art. 83, par. 3, GDPR per più violazioni connesse a trattamenti collegati e valorizzando, tra gli aggravanti, l’elevato numero di soggetti coinvolti, la gravità delle violazioni, la negligenza della condotta e la difformità rispetto ai precedenti provvedimenti dell’Autorità; tra gli attenuanti, l’assenza di precedenti e la cooperazione nel procedimento.

Come è indicizzato

Materiemarketing e telemarketingdiritti dell'interessatomisure di sicurezzasanzioni gdprrapporti con terzi e responsabilità del titolare

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