Cassazione Penale, Sentenza n. 38839/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cintorino ha impugnato l'ordinanza del 22/02/2024 che rigettava la sua richiesta di riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra due sentenze irrevocabili emesse dalla stessa Corte il 23/03/1998 e il 06/10/1998. La difesa sosteneva che esisteva una correlazione e un programma criminoso unitario, dimostrato anche dalla condanna per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., mentre il Giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione per eterogeneità esecutiva delle condotte, l'ampio arco temporale tra i fatti e la parziale diversità dei titoli di reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto legittima la valutazione del Giudice dell'esecuzione secondo cui non sussisteva un programma criminoso unitario tra le violazioni contestate: le condotte erano commesse in archi temporali differenziati (fatti tra ottobre 1989 e 9 gennaio 1991 per la prima sentenza e fatti del febbraio 1995 per la seconda), i contesti operativi, soggettivi e di finalità risultavano diversi e la semplice appartenenza o spicco in una consorteria mafiosa (art. 416-bis) non è di per sé idonea a unificare automaticamente le condotte ai fini della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La continuazione in sede esecutiva richiede che le violazioni dedotte costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso originariamente progettato almeno nelle sue linee essenziali; non è sufficiente la mera somiglianza o la reiterazione delinquenziale.
art. 81, comma secondo
Richiamato insieme all'art. 671 come principio di coordinamento sulla determinazione della pena in ipotesi di più reati riconducibili a un disegno unitario; la Corte richiede la prova della preordinazione di un programma criminoso per applicare la disciplina della continuazione.
La condanna per associazione mafiosa è elemento rilevante ma non decisivo, da sola non prova l'esistenza di un programma criminoso unitario tra reati diversi; occorre una specifica indagine sulla natura, operatività e continuità dei sodalizi e sulla genesi delle singole condotte.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede prova di un progetto criminoso unitario originariamente concepito; non basta la connessione tematica o la partecipazione a un medesimo ambiente criminale.
- Ampie discontinuità temporali e differenze nei contesti operativi, soggettivi e finali tra i reati ostano al riconoscimento della continuazione se non emerge una preordinazione comune.
- La mera appartenenza o rilievo in una organizzazione mafiosa (art. 416-bis) non unifica automaticamente tutte le condotte del soggetto: occorre valutare la natura concreta dei sodalizi e la continuità dell'azione criminale.
- In sede esecutiva non sono ammesse ricostruzioni basate su indici meramente presuntivi o congetture: il vincolo della continuazione richiede elementi probatori specifici sulla genesi e sull'unitarietà del disegno criminoso.
- Quando si invoca la continuazione riguardo a reati collegati a organizzazioni, è necessaria una specifica indagine sulla operatività e sul rapporto tra le varie organizzazioni per accertare l'unicità del momento deliberativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →